A. Composizione
La Conferenza generale si compone di rappresentanti degli Stati Membri dell’Organizzazione. Il Governo di ciascuno Stato Membro nomina cinque rappresentanti al massimo, scelti dopo aver sentito il Comitato Nazionale, laddove esiste, o le istituzioni ed i corpi insegnanti, scientifici e culturali.
B. Funzioni
2. La conferenza generale determina l’orientamento e la condotta generale dell’Organizzazione. Essa si pronuncia sui programmi sottoposti dal Consiglio esecutivo. 3. La Conferenza generale convoca, ove sia il caso, conformemente al regolamento da essa stabilito, conferenze internazionali di Stati sull’educazione, le scienze, gli studi umanisti o la diffusione del sapere; conferenze non governative sugli stessi argomenti possono essere convocate dalla Conferenza generale o dal Consiglio esecutivo conformemente al regolamento stabilito dalla Conferenza.
Qualora si pronunci sull’adozione di progetti da sottoporre agli Stati Membri, la Conferenza generale deve distinguere tra le raccomandazioni agli Stati Membri e le convenzioni internazionali da ratificare da detti Stati. Nel primo caso, basta la semplice maggioranza; nel secondo, è richiesta la maggioranza di due terzi. Ciascuno degli Stati Membri sottoporrà le raccomandazioni o le convenzioni alle autorità nazionali competenti entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza generale durante la quale sono state adottate. 5. Con riserva delle disposizioni dell’articolo V 5 c, la Conferenza generale consiglia l’Organizzazione delle Nazioni Unite per quanto concerne gli aspetti educativi, scientifici e culturali delle questioni che interessano le Nazioni Unite, nelle condizioni e secondo la procedura stabilite dalle autorità competenti delle due Organizzazioni. 6. La Conferenza generale riceve ed esamina i rapporti, sottoposti dagli Stati Membri all’Organizzazione, sul seguito dato alle raccomandazioni e convenzioni di cui al paragrafo 4 qui appresso oppure, ove lo decidesse, una sintesi analitica di detti rapporti.
La Conferenza generale elegge i membri del Consiglio esecutivo; essa nomina il Direttore Generale su presentazione del Consiglio esecutivo.
C.
Voto
- Ogni Stato Membro dispone di un voto nella Conferenza generale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, purché le disposizioni della presente Convenzione o del regolamento interno della Conferenza generale non esigano la maggioranza dei due terzi. Per maggioranza, si deve intendere la maggioranza dei membri presenti e votanti.
- Uno Stato Membro non può partecipare alle votazioni della Conferenza generale se l’importo delle somme dovute da esso a titolo dei suoi contributi è superiore all’importo della partecipazione finanziaria messa a suo carico per l’anno in corso e per l’anno civile che l’ha immediatamente preceduto.
- La Conferenza generale può tuttavia autorizzare questo Stato Membro a partecipare alle votazioni, se essa costata che il ritardo è dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà di detto Stato.
D.
Procedura
- La Conferenza generale si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide essa stessa, su convocazione del Consiglio esecutivo o su domanda di almeno un terzo degli Stati Membri.
- Nel corso di ciascuna sessione la Conferenza stabilisce la sede della susseguente sessione. La sede di qualsiasi sessione straordinaria è stabilita dalla Conferenza generale, se essa stessa ha deciso di convocare detta sessione, e dal Consiglio esecutivo negli altri casi.
La Conferenza generale stabilisce il suo regolamento interno. Essa elegge, in ciascuna sessione, il suo presidente e il suo ufficio.
La Conferenza generale istituisce le commissioni speciali e tecniche e gli altri organismi sussidiari necessari per l’esecuzione del suo compito.
Saranno prese disposizioni affinché il pubblico possa assistere alle deliberazioni, salvo restando quanto dispone in materia il regolamento interno.
E. Osservatori
La Conferenza generale, che vota a maggioranza dei due terzi su raccomandazione del Consiglio esecutivo e con riserva del regolamento interno, può invitare come osservatori a determinate sessioni della Conferenza o delle sue commissioni, rappresentanti di organizzazioni internazionali, segnatamente di quelle contemplate nell’articolo XI, paragrafo 4.
Quando il Consiglio esecutivo ha ammesso tali organizzazioni internazionali non governamentali o semigovernamentali al beneficio di accordi allo scopo di facilitare le consultazioni conformemente alla procedura indicata nell’articolo XI, paragrafo 4, dette organizzazioni sono invitate ad inviare degli osservatori alle sessioni della Conferenza generale e delle sue commissioni.
F. Disposizione transitoria
15. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9 a del presente articolo la Conferenza generale terrà la sua ventiduesima sessione nel corso del terzo anno che seguirà la ventunesima sessione.