Regole concernenti gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo
I. Principi generali
Regola 1. Per preservare il patrimonio culturale subacqueo, la conservazione in situ deve essere considerata come l’opzione prioritaria. Di conseguenza gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo sono autorizzati solo quando si procede in modo compatibile con la protezione di questo patrimonio e possono essere autorizzati, a questa condizione, quando contribuiscono significativamente alla protezione, alla conoscenza o alla valorizzazione del patrimonio culturale di detto patrimonio.
Regola 2. Lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo a fini di transazione o di speculazione oppure la sua irrimediabile dispersione è fondamentalmente incompatibile con la sua protezione e corretta gestione. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, acquisto o baratto alla stregua di beni commerciali.
La presente Regola non può essere interpretata nel senso d’impedire:
- la fornitura di servizi archeologici professionali o dei necessari servizi connessi, la cui natura e il cui scopo siano in piena conformità con questa Convenzione, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti;
- il deposito di elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati nel quadro di un progetto di ricerca svolto in conformità con la presente Convenzione, purché tale deposito non costituisca pregiudizio per l’interesse scientifico o culturale o per l’integrità degli elementi recuperati né comporti la loro irrimediabile dispersione, purché sia conforme alle disposizioni delle Regole 33 e 34 e con riserva dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.
Regola 3. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo non devono influire negativamente su di esso più di quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto.
Regola 4. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono prevedere tecniche e metodi di prospezione non distruttivi, da preferire al recupero degli oggetti. Se lo scavo o il recupero si rivelano necessari per scopi di studio scientifico o per la protezione definitiva del patrimonio culturale subacqueo, metodi e tecniche utilizzati devono essere il meno distruttivi possibile e contribuire alla preservazione delle vestigia.
Regola 5. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo non devono arrecare perturbazioni inutilmente ai resti umani e nei luoghi sacri.
Regola 6. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono essere rigorosamente regolamentati per assicurare la debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici raccolti.
Regola 7. L’accesso del pubblico al patrimonio culturale subacqueo in situ deve essere favorito, salvo nei casi in cui tale accesso sia incompatibile con la protezione e la gestione del sito.
Regola 8. Deve essere incoraggiata la cooperazione internazionale in materia di interventi sul patrimonio culturale subacqueo, al fine di promuovere scambi fruttuosi di archeologi e di specialisti in altre discipline pertinenti e di utilizzare al meglio le loro competenze.
II. Descrizione del progetto
Regola 9. Prima di qualsiasi intervento, deve essere elaborata una descrizione del progetto che deve essere sottoposta per l’autorizzazione alle autorità competenti, le quali acquisiscono i pareri scientifici necessari.
Regola 10. La descrizione del progetto deve comprendere:
- una valutazione degli studi precedenti o preliminari;
- l’enunciato e gli obiettivi del progetto;
- i metodi e le tecniche da utilizzare;
- il piano di finanziamento;
- il calendario previsto;
- la composizione dell’équipe incaricata del progetto, con indicazione delle qualifiche, delle funzioni e dell’esperienza di ciascun componente;
- il programma delle analisi e degli altri lavori da intraprendere successivamente all’attività di cantiere;
- un programma di conservazione del materiale archeologico e del sito, da svolgere in stretta collaborazione con le autorità competenti;
- una politica di gestione e di manutenzione del sito per l’intera durata del progetto;
- un programma di documentazione;
- un piano di sicurezza;
- un piano ambientale;
- le modalità di collaborazione con musei e altre istituzioni, in particolare scientifiche;
- il programma di compilazione dei rapporti;
- le modalità di deposito degli archivi di scavo, ivi compresi gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati; e
- un programma di pubblicazione.
Regola 11. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo si devono svolgere in conformità con la descrizione del progetto approvata dalle autorità competenti.
Regola 12. Dove si presentino scoperte inattese o cambiamenti nelle circostanze, la descrizione del progetto dovrà essere rivista e corretta con l’approvazione delle autorità competenti.
Regola 13. Nei casi di emergenza o di scoperta fortuita, possono essere autorizzati interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi comprese misure conservative o attività di breve durata, in particolare di stabilizzazione del sito, anche in assenza della descrizione del progetto, allo scopo di preservare il patrimonio culturale subacqueo.
III. Studi preliminari
Regola 14. Gli studi preliminari di cui alla Regola 10 lettera a comprendono una valutazione sulla rilevanza del patrimonio culturale subacqueo e del contesto circostante e sul rischio, per tale patrimonio, di essere danneggiato dal progetto previsto, nonché sulla possibilità di ottenere i dati corrispondenti agli obiettivi del progetto.
Regola 15. La valutazione deve altresì includere studi di base concernenti le testimonianze storiche e archeologiche disponibili, le caratteristiche archeologiche e ambientali del sito, e le conseguenze di ogni eventuale intrusione sulla stabilità a lungo termine del patrimonio culturale subacqueo interessato dagli interventi.
IV. Obiettivi, metodi e tecniche del progetto
Regola 16. I metodi utilizzati devono conformarsi agli obiettivi del progetto, e le tecniche impiegate devono essere meno intrusive possibili.
V. Finanziamento
Regola 17. Salvo i casi in cui il patrimonio culturale subacqueo deve essere protetto con urgenza, prima di qualsiasi intervento deve essere assicurata una base di finanziamento adeguata e sufficiente per completare tutte le tappe previste nella descrizione del progetto, ivi compresa la preservazione, la documentazione e la conservazione del materiale archeologico recuperato, nonché l’elaborazione e la divulgazione dei rapporti.
Regola 18. La descrizione del progetto deve dimostrare che potrà essere debitamente finanziato fino al suo completamento, attraverso l’ottenimento, ad esempio, di una garanzia.
Regola 19. La descrizione del progetto deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la preservazione del patrimonio culturale subacqueo e la relativa documentazione nel caso in cui il finanziamento previsto venga interrotto.
VI. Durata del progetto – Calendario
Regola 20. Prima di qualsiasi intervento, deve essere stabilito un calendario adeguato per assicurare il completamento di tutte le tappe del progetto, ivi compresa la preservazione, la documentazione e la conservazione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati, nonché l’elaborazione e la divulgazione dei rapporti.
Regola 21. La descrizione del progetto deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la preservazione del patrimonio culturale subacqueo e della documentazione in caso di interruzione o conclusione anticipata del progetto.
VII. Competenze e qualifiche professionali
Regola 22. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo possono essere condotti solamente sotto la direzione e il controllo e previa la regolare presenza di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica adeguata al progetto.
Regola 23. Tutti i componenti dell’équipe incaricata del progetto devono possedere qualifiche professionali e una comprovata competenza in rapporto al loro incarico.
VIII. Preservazione e gestione del sito
Regola 24. Il programma di preservazione deve prevedere il trattamento delle vestigia archeologiche durante gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, durante il loro trasporto e a lungo termine. La preservazione deve essere effettuata secondo gli standard professionali in vigore.
Regola 25. Il programma di gestione del sito deve prevedere la protezione e la gestione in situ del patrimonio culturale subacqueo, sia durante che dopo il termine del cantiere. Il programma deve comprendere l’informazione al pubblico, mezzi ragionevoli per la stabilizzazione del sito, la sorveglianza e la protezione contro le intrusioni.
IX. Documentazione
Regola 26. Il programma di documentazione deve prevedere la documentazione dettagliata degli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi compreso un rapporto d’attività, rispondente agli standard professionali di documentazione archeologica in vigore.
Regola 27. La documentazione deve comprendere almeno un inventario dettagliato del sito, che includa l’indicazione della provenienza degli elementi del patrimonio culturale subacqueo rimossi o recuperati durante gli interventi, il taccuino di cantiere, le planimetrie, i disegni, le sezioni oltre a fotografie o documentazione con altri mezzi.
X. Sicurezza
Regola 28. Deve essere preparato un adeguato piano di sicurezza per assicurare la sicurezza e l’incolumità dei componenti dell’équipe del progetto e di terzi. Tale piano deve essere conforme alle prescrizioni legali e professionali in vigore.
XI. Ambiente
Regola 29. Deve essere elaborata un’adeguata strategia ambientale per impedire che i fondi e la vita marina siano indebitamente disturbati.
XII. Rapporti
Regola 30. Devono essere presentati rapporti intermedi e un rapporto finale in conformità al calendario di lavoro che figura nella descrizione del progetto; tali rapporti sono depositati in archivi pubblici pertinenti.
Regola 31. I rapporti devono comprendere:
- una descrizione degli obiettivi;
- una descrizione dei metodi e delle tecniche utilizzati;
- una descrizione dei risultati ottenuti;
- la documentazione grafica e fotografica essenziale relativa a tutte le fasi dell’intervento;
- raccomandazioni sulla preservazione e la conservazione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati nonché quelle sulla preservazione e la conservazione del sito; e
- raccomandazioni relative ad attività future.
XIII. Conservazione degli archivi del progetto
Regola 32. Le modalità di conservazione degli archivi del progetto devono essere stabilite prima dell’inizio di qualsiasi intervento, e devono figurare nella descrizione del progetto.
Regola 33. Gli archivi del progetto, compresi gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati e una copia di tutta la documentazione pertinente, devono essere, per quanto possibile, conservati intatti e completi sotto forma di raccolta, al fine di consentire agli esperti e al pubblico di avervi accesso, e in modo da garantire la conservazione degli archivi stessi. Ciò deve essere realizzato il più rapidamente possibile e in ogni caso non oltre dieci anni dopo il completamento del progetto, nella misura in cui il termine sia compatibile con la conservazione del patrimonio culturale subacqueo.
Regola 34. Gli archivi del progetto devono essere gestiti in conformità con gli standard professionali internazionali, con riserva dell’approvazione da parte delle autorità competenti.
XIV. Divulgazione
Regola 35. Per quanto possibile, il progetto deve prevedere azioni educative e la divulgazione dei risultati al grande pubblico.
Regola 36. Per ciascun progetto, un rapporto finale di sintesi deve essere:
- reso pubblico non appena possibile, tenendo conto della complessità del progetto e del carattere di riservatezza e di delicatezza delle informazioni; e
- depositato presso archivi pubblici pertinenti.