La presente convenzione si applica alle successioni di persone che all’atto del decesso erano domiciliate in uno Stato contraente o in entrambi gli Stati contraenti.
0.672.913.61
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di Germania
per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sulle successioni
RU 1980 1417; FF 1979 1442
Traduzione1
Conclusa il 30 novembre 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19792
Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 agosto 1980
Entrata in vigore il 28 settembre 1980
(Stato 28 settembre 1980)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,
desiderose di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
La presente convenzione si applica alle imposte sulle successioni riscosse (anche sotto forma di imposte addizionali) per il conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni o Consorzi di comuni, indipendentemente dal modo di riscossione.
Sono considerate imposte sulle successioni quelle riscosse in seguito a decesso sotto forma d’imposte sulla massa ereditaria, d’imposte sulle quote ereditarie, diritti di mutazione o imposte su donazioni per causa di decesso.
Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono
- nella Repubblica federale di Germania: l’imposta sulle successioni;
- in Svizzera: le imposte sulle successioni riscosse dai Cantoni, Distretti, Circoli e Comuni
(imposte sulle quote ereditarie e imposte sulla massa ereditaria).
La convenzione si applica anche alle imposte future sulle successioni che verranno istituite dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
Art. 3
Ai fini della presente convenzione:
- l’espressione «Repubblica federale di Germania», intesa in senso geografico, designa il territorio in cui viene applicata la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, nonché il territorio confinante con le sue acque territoriali e designato territorio nazionale dalla legislazione fiscale, sul quale la Repubblica federale di Germania, in concordanza alle norme del diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti per quanto riguarda il fondo e il sottofondo marino e le sue ricchezze naturali;
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- la Repubblica federale di Germania o la Svizzera, come il contesto richiede;
- il termine «cittadino» designa:aa)per quanto riguarda le Repubblica federale di Germania:tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell’articolo 116 capoverso 1 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania;bb)per quanto riguarda la Svizzera:tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera;
- l’espressione «autorità competente» designa:aa)per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:il ministro federale delle finanze;bb)per quanto riguarda la Svizzera:il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
Per l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa.
Art. 4
Ai fini della presente convenzione, il defunto aveva il suo domicilio
- nella Repubblica federale di Germania, se era un «Inländer» ai sensi della legislazione della Repubblica federale di Germania in materia di imposte sulle successioni;
- in Svizzera, se, ai sensi della legislazione svizzera in materia d’imposte sulle successioni, era ivi domiciliato o vi soggiornava in modo permanente oppure se la successione dev’essere aperta in tale Paese.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona era domiciliata in entrambi gli Stati contraenti, il caso è risolto secondo le norme seguenti:
- è considerato domicilio del defunto quello dello Stato contraente in cui egli disponeva di un’abitazione permanente. Se il defunto aveva un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerato domiciliato nello Stato contraente con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato contraente in cui il defunto aveva il centro dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato contraente in cui il defunto soggiornava abitualmente;
- se il defunto soggiornava abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o se non soggiornava abitualmente in alcuno di essi, è considerato Stato di domicilio quello della cittadinanza del defunto;
- se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non era cittadino di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Se un defunto era domiciliato in Svizzera secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma al momento del suo decesso disponeva di un’abitazione permanente da almeno cinque anni nella Repubblica federale di Germania, i beni della successione possono essere imposti secondo il diritto della Repubblica federale di Germania, nonostante le disposizioni degli articoli 5 a 8 paragrafo I. Non viene pregiudicata l’imposizione in Svizzera conformemente alle disposizioni della convenzione. Le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 1 sono applicabili per analogia.
Se un defunto era domiciliato in Svizzera al‑ momento del suo decesso e se precedentemente disponeva di un’abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, i beni della successione possono essere imposti secondo il diritto della Repubblica federale di Germania, nonostante le disposizioni degli articoli 5 a 8 paragrafo 1, qualora egli, negli ultimi dieci anni precedenti l’abbandono della sua ultima abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, abbia disposto di una tale abitazione durante almeno cinque anni e il decesso sia avvenuto nell’anno in cui disponeva da ultimo di una tale abitazione o nel corso dei cinque anni successivi. Le disposizioni che precedono non sono applicabili quando il defunto Non viene pregiudicata l’imposizione in Svizzera conformemente alle disposizioni della convenzione. Le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 1 sono applicabili per analogia.
- aveva preso domicilio in Svizzera aa)per esercitarvi un impiego salariato effettivo per il conto di un datore di lavoro a cui non era legato, indipendentemente dai rapporti di servizio, da un interesse economico diretto o indiretto sotto forma di partecipazione o in altro modo, obb)a causa del matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera, oppure
- al momento in cui disponeva da ultimo di un’abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, possedeva la cittadinanza svizzera.
Non sono considerate abitazioni permanenti ai sensi del presente articolo un appartamento o locali che servono a scopi di riposo, di cura, di studio o di sport e per i quali è possibile provare che vengono usati solo occasionalmente.
Art. 5
1 beni immobili appartenenti a un defunto, che all’atto del decesso era domiciliato in uno Stato contraente, e situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.
L’espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende, in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai beni immobili di un’impresa nonché ai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.
Art. 6
I beni (ad eccezione dei beni di cui agli articoli 5 e 7) che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione di un’impresa che un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all’atto del decesso, possedeva nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
L’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa svolge in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione,
- una succursale
- un ufficio,
- un’officina,
- un laboratorio e
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede dodici mesi.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- si fa uso d’installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumolo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 7 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno degli Stati contraenti di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a nome suo, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 5, e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
I beni (ad eccezione dei beni di cui all’articolo 5) costitutivi di una base fissa che serva all’esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo di cui un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all’atto del decesso, disponeva nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni alle società di persone. Esse si estendono anche ai crediti che un socio ha verso la società e ai beni negoziabili ceduti dal socio alla società, nella misura in cui questi elementi sono compresi, secondo il diritto dello Stato contraente nel quale la stabile organizzazione è situata, nell’attivo della stabile organizzazione.
Art. 7
Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e i battelli che servono alla navigazione interna esercitati da un’impresa che apparteneva a un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all’atto del decesso, nonché i beni mobili destinati all’esercizio di queste navi, battelli o aeromobili sono imponibili nell’altro Stato contraente, qualora la sede della direzione effettiva dell’impresa sia situata in questo altro Stato.
Art. 8
I beni diversi da quelli di cui agli articoli 5 a 7 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui il defunto era domiciliato all’atto del decesso.
Nonostante le disposizioni degli articoli 5 a 7 e del paragrafo 1 del presente articolo, i beni della successione possono essere imposti secondo il diritto della Repubblica federale di Germania, se il beneficiario, al momento del decesso del defunto, disponeva nella Repubblica federale di Germania di un’abitazione permanente o vi soggiornava abitualmente. Non viene pregiudicata l’imposizione in Svizzera conformemente alle disposizioni della convenzione. Le disposizioni degli articoli 4 paragrafo 5 e 10 paragrafo 1 sono applicabili per analogia. Le disposizioni che precedono non si applicano se, al momento del decesso del defunto, quest’ultimo e il beneficiario avevano la cittadinanza svizzera.
Art. 9
I debiti che hanno un legame economico con un bene determinato sono dedotti dal valore di questo bene.
Gli altri debiti sono dedotti dal valore dei beni che sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui il defunto era domiciliato. Nell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 paragrafi 3 e 4 e dell’articolo 8 paragrafo 2, tali debiti saranno pure dedotti nella Repubblica federale di Germania, se il defunto e il beneficiario erano «Inländer» ai sensi della legislazione di tale Paese in materia di imposte sulle successioni. Se il defunto non era «Inländer» e la Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 4, impone dei beni che, giusta le disposizioni dell’articolo 8 paragrafo 1, sono imponibili soltanto in Svizzera, dal valore di questi beni è dedotta la parte dei debiti che la Svizzera deve considerare secondo questo paragrafo, corrispondente al rapporto esistente tra questi beni, tenuto conto della compensazione dei debiti giusta il paragrafo 3, e il patrimonio lordo totale dopo la deduzione dei debiti previsti al paragrafo 1.
Se un debito supera il valore dei beni da cui è deducibile in uno Stato contraente conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, il saldo è dedotto dal valore degli altri beni imponibili in questo Stato.
Se, dopo aver effettuato le deduzioni giusta i paragrafi precedenti, rimane un saldo scoperto, tale saldo è dedotto dal valore dei beni imponibili nell’altro Stato contraente.
Le disposizioni che precedono concernenti la deduzione dei debiti sono applicabili per analogia anche alla deduzione dei legati.
Art. 10
Se il defunto all’atto del decesso era domiciliato nella Repubblica federale di Germania, la doppia imposizione è evitata nel seguente modo:
- la Repubblica federale di Germania esenta dall’imposta i beni immobili ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2, situati in Svizzera se il defunto all’atto del decesso aveva la cittadinanza svizzera. Ma essa può, per determinare l’ammontare dell’imposta sui beni riservati alla sua imposizione, applicare l’aliquota che sarebbe applicabile se i beni immobili non fossero stati esentati;
- nella misura in cui le disposizioni della lettera a non sono applicabili, la Repubblica federale di Germania computa, conformemente alle prescrizioni della legislazione germanica relativa al computo delle imposte estere nell’imposta fissa stabilita dalla sua legislazione, l’imposta pagata in Svizzera sui beni che, giusta la convenzione, sono imponibili in Svizzera. Tuttavia l’ammontare computato non può superare la parte dell’imposta, calcolata prima del computo, gravante i beni imponibili in Svizzera.
Se il defunto all’atto del decesso era domiciliato in Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: la Svizzera esenta dall’imposta i beni che secondo gli articoli 5, 6 e 7 sono imponibili nella Repubblica federale di Germania. Ma essa può, per determinare l’ammontare dell’imposta sui beni riservati alla sua imposizione, applicare l’aliquota che sarebbe applicabile se i relativi beni immobili non fossero stati esentati.
Art. 11
I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato trovantisi nella medesima situazione.
L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente d’accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 12
Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati.
L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione. Ciò vale anche per l’imposizione delle donazioni e delle liberalità a scopo determinato tra vivi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 13
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono scambiare, su richiesta, le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati consentono di ottenere nell’ambito della prassi amministrativa normale) necessarie per una regolare applicazione della presente convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell’accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente convenzione. Non possono essere scambiate informazioni suscettibili di svelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o un metodo commerciale.
Le disposizioni del presente articolo non possono, in alcun caso, essere interpretate come facenti obbligo ad uno Stato contraente di prendere misure amministrative in deroga alle sue prescrizioni o alla sua prassi amministrativa, ovvero contrari alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all’ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione e di quella dello Stato che le chiede.
Art. 14
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari o i loro parenti in virtù delle norme generali del diritto internazionale o di accordi particolari. Nella misura in cui questi privilegi si oppongono al prelievo di un’imposta sulle successioni nello Stato accreditatario, il diritto d’imposizione rimane riservato allo Stato accreditante.
Art. 15
La convenzione del 15 luglio 1931 3 tra il Reich germanico e la Confederazione svizzera per evitare la doppia imposizione per quanto concerne le imposte dirette e quelle sulle successioni nella versione attualmente in vigore cessa d’avere effetto con l’entrata in vigore della presente convenzione. Le sue disposizioni non sono più applicabili alle successioni alle quali la presente convenzione è applicabile in conformità dell’articolo 17 paragrafo 2.
Art. 16
La presente convenzione si applica pure al «Land Berlin» a condizione che il Governo della Repubblica federale di Germania non consegni al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della convenzione.
Art. 17
La presente convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile.
La convenzione entrerà in vigore il 30esimo giorno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica. Le sue disposizioni saranno applicabili alle successioni di persone decedute a tale data o successivamente.
Art. 18
La presente convenzione rimarrà in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno stato contraente può denunciarla per via diplomatica per la fine di ogni anno civile, con un preavviso di almeno sei mesi, ma al più presto per la fine del 1983. In tal caso la convenzione non si applicherà più alle successioni di persone decedute dopo la fine dell’anno civile in cui la convenzione è stata disdetta. Fatto a Bonn, il 30 novembre 1978, in doppio originale in lingua tedesca.
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M. Gelzer | Günther von Well |