La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
0.672.917.21
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio Conchiusa il 28 agosto 1978 Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 1979 Istrumenti di ratificazione scambiati l’11 settembre 1980 Entrata in vigore il 26 settembre 1980
RU 1980 1456; FF 1978 II 1405
Traduzione
(Stato 19 luglio 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re dei Belgi,
Desiderosi d’evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sulla sostanza, hanno deciso di concludere una convenzione e hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo d’applicazione
Art. 1 Persone
Art. 2 Imposte
§ 1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. § 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte ordinarie e straordinarie prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dell’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. § 3. 1 Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono in particolare:
§ 4. La convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, giochi e scommesse. § 5. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
per quanto concerne il Belgio:
- l’imposta delle persone fisiche;
- l’imposta delle società;
- l’imposta delle persone giuridiche;
- l’imposta dei non-residenti;
- comprese le imposte d’acconto e gli addizionali di tali imposte e imposte d’acconto, (qui di seguito indicate quali «imposta belga»);
- per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali a)sul reddito (reddito complessivo, proventi del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi),eb)sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio),
- (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
Capitolo II Definizioni
Art. 3 Definizioni generali
§ 2. Per l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
§ 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- 1. a) il termine «Belgio» designa il Regno del Belgio e, impiegato in senso geografico, designa il territorio nazionale, nonché le zone marine sottoposte alla giurisdizione nazionale del Regno del Belgio; b)il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Belgio o la Svizzera;
- il termine «Persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione nello Stato di cui è residente;
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- 2 l’espressione «autorità competente» designa:a)in Belgio, a seconda del caso, il ministro delle finanze del Governo federale e/o del Governo di una Regione e/o di una Comunità, o il suo rappresentante autorizzato; eb)in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.
Art. 4 Residenza
§ 1. Ai fini della presente convenzione l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato. 3 § 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. § 4. Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili, secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall’altro Stato contraente. 4
§ 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Art. 5 Stabile organizzazione
§ 1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. § 3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede dodici mesi. § 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno degli Stati contraenti di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa ha in detto Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a nome suo, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare detta sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. § 6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se un intermediario agisce per il conto di un’impresa d’assicurazioni e dispone in uno Stato contraente di poteri che vi esercita abitualmente e che gli permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che quest’impresa ha in detto Stato una stabile organizzazione. § 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
§ 2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio;
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
§ 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
Capitolo III Imposizione dei redditi
Art. 6 Redditi di beni immobili
§ 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. § 2. L’espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. § 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. § 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 75 Utili delle imprese
§ 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. § 2. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l’impresa avrebbe potuto conseguire, in particolare nell’ambito delle proprie operazioni interne con altre parti dell’impresa, se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni eseguite, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione e dalle altre parti dell’impresa. § 3. Nel caso in cui uno Stato contraente, conformemente al paragrafo 2, procede a un aggiustamento degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente e impone di conseguenza utili dell’impresa che sono già stati soggetti a imposizione nell’altro Stato, questo altro Stato procede, per quanto necessario al fine di evitare la doppia imposizione di tali utili, al corrispondente aggiustamento dell’imposta prelevata sugli stessi, se approva l’aggiustamento del primo Stato; in caso contrario gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione la doppia imposizione che ne risulta. § 4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima, interna e aerea
§ 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. § 2. Gli utili derivanti dall’esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. § 3. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave o il battello. § 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili di un’impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
§ 1. Quando e, nell’uno o nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. § 2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un’impresa di questo Stato contraente sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano. 6
- un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
- le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
Art. 10 Dividendi
§ 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. § 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 7 § 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi attribuiti sotto forma di interessi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società debitrice. 8 § 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. § 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dell’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.
Nonostante le disposizioni che precedono nel paragrafo, i dividendi possono essere esentati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è:
- una società residente dell’altro Stato contraente che detiene, durante un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi, azioni che rappresentano direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- una cassa pensioni o un’istituzione di previdenza residente dell’altro Stato contraente, a condizione che questi dividendi non provengano dall’esercizio di un’attività d’impresa della cassa pensioni, dell’istituzione di previdenza o per il tramite di un’impresa associata.
Art. 11 Interessi
§ 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. § 2. Tuttavia, tali interessi possono essere imposti nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. § 4. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Questo termine non comprende le pene per pagamento tardivo né gli interessi assimilati ai dividendi del paragrafo 3 dell’articolo 10. 9 § 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. § 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa. 10 § 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, ma qualora la parte eccedente degli interessi sia compresa nel reddito imponibile del debitore e questi sia una società, l’imposta prelevata su tale parte eccedente nello Stato contraente da cui provengono gli interessi non può superare quella che sarebbe applicabile se gli interessi fossero dividendi ai quali si applica l’articolo 10.
§ 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi sono esentati da imposta nello Stato contraente da cui provengono se questi interessi sono pagati:
- a causa di un prestito di qualsiasi natura o di un credito approvato da un’impresa dello Stato contraente a un’impresa dell’altro Stato contraente;
- a una cassa pensioni o a un’istituzione di previdenza, a condizione che questi interessi non provengano dall’esercizio di un’attività d’impresa della cassa pensioni, dell’istituzione di previdenza o per il tramite di un’impresa associata;
- all’altro Stato contraente, a una sua suddivisione politica, a un suo ente locale o a un ente pubblico.11
Art. 12 Diritti di licenza
§ 1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se il residente è il beneficiario effettivo. § 2. Il termine «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 12 § 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente da cui provengono i diritti di licenza sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. § 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione. 13
Art. 13 Guadagni da capitali
§ 1. I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione dei beni immobili menzionati all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato. § 2. I guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi i guadagni analoghi provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. § 3. I guadagni provenienti dall’alienazione di navi o di aeromobili del traffico internazionale, di battelli destinati alla navigazione interna o di beni mobili destinati all’esercizio di dette navi e di detti aeromobili e battelli sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. § 5. I guadagni provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. 14
§ 4. I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di azioni di una società di cui oltre il 50 per cento del valore proviene, direttamente o indirettamente, da beni immobiliari situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Il presente paragrafo non si applica tuttavia ai guadagni tratti dall’alienazione:
- di azioni quotate in un mercato borsistico riconosciuto dagli Stati contraenti; o
- di azioni che traggono oltre il 50 per cento del loro valore direttamente in beni immobili in cui la società esercita la sua attività.15
Art. 14 Professioni indipendenti
§ 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa. § 2. L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri , architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Professioni dipendenti
§ 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. § 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per attività indipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
§ 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno civile e
- le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato e
- l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Art. 1616 Partecipazione agli utili (Tantièmes)
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
§ 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da un’attività personale svolta nell’altro Stato contraente come artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi sono imponibili in detto altro Stato. § 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. § 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai redditi da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista o uno sportivo, qualora questi redditi siano finanziati interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, da sue suddivisioni politiche o da suoi enti locali. 17
Art. 1818 Pensioni
§ 1. Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe provenienti da uno Stato contraente, pagate a un residente dell’altro Stato contraente in corrispettivo di un impiego anteriore, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
§ 2. Per l’applicazione del paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe provengono da uno Stato contraente:
- nella misura in cui i contributi versati a una cassa pensioni o a un’istituzione di previdenza sono stati oggetto di uno sgravio fiscale in questo Stato; o
- se sono corrisposte da uno Stato, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale sono imponibili in questo Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche
§ 2. Le disposizioni degli articoli 15 e 16 si applicano alle rimunerazioni pagate, a titolo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale svolta da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale oppure da una persona giuridica di diritto pubblico. 19 § 3. ... 20
- Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da uno suo ente locale oppure da una persona giuridica di diritto pubblico a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione, ente o persona giuridica, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica è un residente di detto Stato che:i)ha la cittadinanza di detto Stato oii)non è divenuto residente di detto Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.
Art. 20 Studenti
Le somme che uno studente, un apprendista o un praticante, il quale è, o era immediatamente prima di venire a soggiornare in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 21 Altri redditi
§ 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. § 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all’articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
Capitolo IV Imposizione del patrimonio
Art. 2221 Patrimonio
§ 1. Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, è imponibile in questo altro Stato. § 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in questo altro Stato. § 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, da battelli destinati alla navigazione interna, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. § 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Capitolo V Metodi per eliminare la doppia imposizione
Art. 2322 Metodi per eliminare la doppia imposizione
§ 1. Per quel che concerne il Belgio, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
Se un residente del Belgio riceve redditi, diversi dai dividendi, dagli interessi o dai diritti di licenza, o possiede elementi di patrimonio imponibili in Svizzera giusta la presente convenzione, il Belgio esenta dall’imposta detti redditi o detto patrimonio o detti elementi di patrimonio ma può, per determinare l’imposta concernente il rimanente reddito o il rimanente patrimonio di questo residente, applicare la medesima aliquota come se il reddito o il patrimonio o gli elementi di patrimonio non fossero stati esentati. Nonostante la disposizione precedente, se una persona fisica riceve redditi, diversi dai dividendi, dagli interessi o dai diritti di licenza imponibili in Svizzera giusta la presente convenzione, il Belgio esenta tali redditi soltanto nella misura in cui ne è comprovata l’imposizione effettiva in Svizzera.
L’esenzione prevista al numero 1 è parimenti accordata ai redditi considerati dividendi in virtù della legislazione belga che un residente del Belgio riceve a titolo di una partecipazione a un ente che ha la sua sede di direzione effettiva in Svizzera e che non è stata assoggettata in quanto tale in Svizzera, a condizione che il residente del Belgio sia stato assoggettato in Svizzera, in proporzione alla sua partecipazione in questo ente, sui redditi che servono al pagamento dei redditi considerati dividendi in virtù della legislazione belga. Il reddito esentato è il reddito ricevuto dopo deduzione delle spese, esposte in Belgio o altrove, in relazione alla gestione della partecipazione all’ente.
Nonostante le disposizioni dei numeri 1 e 2 nonché qualsiasi altra disposizione della convenzione, per determinare le tasse addizionali stabilite dai comuni e dalle agglomerazioni belgi, il Belgio considera i redditi esentati dall’imposta in Belgio conformemente ai numeri 1 e 2. Queste tasse addizionali sono calcolate sull’imposta che sarebbe dovuta in Belgio se i redditi professionali in questione provenissero da fonte belga.
Se una società residente del Belgio possiede azioni o quote di una società residente della Svizzera e ivi soggiace all’imposta sul reddito delle società, i dividendi pagatele da quest’ultima società e imponibili in Svizzera conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 10 sono esentati dall’imposta delle società in Belgio, nella misura in cui tale esenzione sarebbe accordata se le due società fossero residenti del Belgio.
Fatte salve le disposizioni della legislazione belga relative al computo sull’imposta belga pagata all’estero, se un residente del Belgio riceve elementi di reddito inclusi nel suo reddito globale sottoposto all’imposta belga e che consistono in dividendi non coperti dalle disposizioni del punto 4, in interessi o in diritti di licenza, l’imposta svizzera riscossa su tali redditi è computata sull’imposta belga afferente a questi redditi.
Se, conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un’impresa gestita da un residente del Belgio in una stabile organizzazione situata in Svizzera sono state effettivamente dedotte dagli utili di questa impresa per l’imposizione in Belgio, l’esenzione prevista al numero 1 non si applica in Belgio agli utili di altri periodi d’imposta attribuibili a detta stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili non sono stati assoggettati in Svizzera in virtù della compensazione con dette perdite. § 2. Per quel che concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
Se un residente della Svizzera riceve redditi o possiede un patrimonio, non menzionati ai numeri 2 e 3 che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Belgio, la Svizzera esenta dall’imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l’ammontare dell’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo unicamente se ne è provata l’effettiva imposizione in Belgio.
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione Svizzera per evitare i casi di doppia imposizione.
Fatto salvo il numero 3 seguente, se un residente della Svizzera riceve redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 o 11, sono imponibili in Belgio, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente. Esso consiste:
- nel computo dell’imposta pagata in Belgio conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, nell’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi che sono imposti in Belgio; o
- nella riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
- in un’esenzione parziale per i redditi in questione dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Belgio dall’ammontare lordo dei redditi ricevuti dal Belgio
Se una società residente in Svizzera riceve dividendi da una società residente in Belgio essa beneficia, per quanto concerne l’imposta svizzera concernente tali dividendi, gli stessi vantaggi di quelli di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.
Capitolo VI Disposizioni speciali
Art. 2423 Parità di trattamento
§ 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare per quanto concerne la residenza. La presente disposizione s’applica anche, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti. 24 § 3. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia. § 4. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, dell’articolo 11 paragrafo 7 o dell’articolo 12 paragrafo 4, gli interessi, i diritti di licenza ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. § 5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. § 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione. 25 § 7. 26 ...
§ 2. Il termine «cittadino» designa:
- ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
- ogni persona giuridica, società di persone e associazioni costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
Art. 2527 Procedura amichevole
§ 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’articolo 25 capoverso 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dev’essere presentato in un termine di tre anni a partire dalla prima notificazione del provvedimento che comporta un’imposizione non conforme alla convenzione. § 2. Tale autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione. § 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì consultarsi per adottare misure tendenti ad evitare un uso abusivo della convenzione. § 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente tra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da i loro rappresentanti. 28 le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione del presente paragrafo. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale, costituito conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 26 della convenzione. 29
§ 5. Se:
- secondo il paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione; e
- le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,
Art. 2630 Scambio di informazioni
§ 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno in materia d’imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2. § 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte oppure del controllo di quanto precede. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. § 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale. § 5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.
§ 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:
- eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
- fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
- fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Art. 2731 Agenti diplomatici e funzionari consolari
§ 1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. § 2. Ai fini della convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare d’uno Stato contraente accreditati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, aventi la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti di detto Stato se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati i residenti di tale Stato. § 3. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio.
Art. 2832 Diversi
§ 1. Se un residente di uno Stato contraente percepisce un elemento del reddito proveniente dall’altro Stato contraente e riversa, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, almeno la metà di questo reddito a persone o enti che non sono residenti del primo Stato contraente, questo elemento del reddito non beneficia dei vantaggi della presente convenzione. § 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano a proposito delle misure amministrative necessarie all’esecuzione delle disposizioni della convenzione e segnatamente a proposito dei documenti giustificativi che i residenti di ogni Stato devono fornire per beneficiare nell’altro Stato delle esenzioni o riduzioni d’imposta previste nella convenzione.
§ 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile se la persona che chiede di beneficiare dei vantaggi della convenzione prova che l’obiettivo principale delle operazioni in questione non è di trarre profitto dalla presente convenzione. Tale condizione è soddisfatta se l’elemento del reddito:
- è riversato dal residente di uno Stato contraente a una persona o a un ente a cui non è legato; o
- avrebbe beneficiato di un trattamento convenzionale equivalente o più favorevole se fosse stato direttamente percepito dalla persona cui è stato riversato.
Capitolo VII Disposizioni finali
Art. 2933 Entrata in vigore
§ 1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles appena possibile. § 3. L’accordo conchiuso con scambio di note il 5 dicembre 1957 34 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo belga concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea è abrogato e cessa di aver effetto per le imposte alle quali la presente convenzione è applicabile conformemente al paragrafo 2.
§ 2. La convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile:
- in Belgio:a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati;b)alle altre imposte afferenti a redditi di periodi imponibili terminanti il 31 dicembre dell’anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati;
- in Svizzera:a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati;b)alle altre imposte prelevate per gli anni fiscali inizianti il 1° gennaio dell’anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati e dopo tale data.
Art. 3035 Denuncia
La presente convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno civile a contare dal terzo anno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, mediante un avviso di denuncia scritto inviato all’altro Stato contraente per via diplomatica. In caso di denuncia prima del 1° luglio di un tale anno, la convenzione si applicherà per l’ultima volta:
- in Belgio:a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell’anno della denuncia;b)alle altre imposte afferenti a redditi di periodi imponibili terminanti prima del 31 dicembre dell’anno immediatamente seguente quello della denuncia;
- in Svizzera:a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell’anno della denuncia;b)alle altre imposte prelevate per gli anni fiscali terminanti prima del 31 dicembre dell’anno immediatamente seguente quello della denuncia.
Art. 3136
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berna, il 28 agosto 1978, in due esemplari, in lingua francese e neerlandese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Pierre Aubert | Per Sua Maestà Georges Puttevils |
Protocollo37
All’atto della firma dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 28 agosto 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della convenzione:
1. Ad art. 3 e 11
Resta inteso che il termine «impresa» ai sensi della convenzione e in particolare al paragrafo 3 dell’articolo 11 designa anche un istituto bancario.
2. Ad art. 4
Uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale è considerato residente ai fini dell’articolo 4. Lo stesso vale per una cassa pensioni, un’istituzione di previdenza o un’istituzione che persegue esclusivamente scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, educativi, sportivi o di carattere pubblico che, in quanto tale, è esente da imposte di cui all’articolo 2 della convenzione nello Stato contraente in cui è situato.
Le espressioni «cassa pensioni» e «istituzione di previdenza» designano qualsiasi persona stabilita in uno Stato contraente e riconosciuta da questo Stato:
- nella misura in cui essa è gestita allo scopo:(i)di amministrare regimi pensionistici o fornire prestazioni pensionistiche, o(ii)di ottenere redditi per conto di una o diverse persone gestite al fine di amministrare regimi pensionistici o fornire prestazioni pensionistiche; e
- a condizione che sia riconosciuta conformemente alle prescrizioni dello Stato contraente nel quale è stabilita e:(i)per il Belgio, controllata dall’Autorità dei servizi e dei mercati finanziari (Autorité des services et marchés financiers, FSMA) o dalla Banca nazionale belga o iscritta presso l’Amministrazione delle contribuzioni belga, o(ii)per la Svizzera, controllata dalle autorità di sorveglianza della previdenza professionale.
3. Ad art. 15 e 16
Resta inteso che le rimunerazioni che un residente della Svizzera trae dalla sua attività quotidiana in veste di associato in una società residente del Belgio, diversa da una società anonima, sono imponibili conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 della convenzione come se fossero rimunerazioni che un impiegato trae da un’attività dipendente e che la società fosse il datore di lavoro.
4. Ad art. 18
- Resta inteso che il termine «pensioni» di cui all’articolo 18 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.
- Qualora una persona fisica eserciti attività in uno Stato contraente, i contributi versati da questa persona o per suo conto a un regime pensionistico o di previdenza professionale:(i)riconosciuto fiscalmente nell’altro Stato contraente,(ii)a cui la persona partecipava immediatamente prima di iniziare a esercitare attività nel primo Stato,(iii)a cui la persona ha partecipato nel momento in cui esercitava attività nell’altro Stato o vi risiedeva, e(iv)è equiparato dall’autorità competente del primo Stato a un istituzione di previdenza riconosciuta fiscalmente in questo Stato,
- sono, al fine di:(v)determinare l’imposta dovuta da questa persona nel primo Stato, e(vi)determinare gli utili di un’impresa imponibili nel primo Stato,
trattati in questo primo Stato allo stesso modo dei contributi a un regime pensionistico riconosciuto fiscalmente in questo primo Stato e alle stesse condizioni e restrizioni.
5. Ad art. 23
- Per l’applicazione del paragrafo 1 numeri 1 e 2 dell’articolo 23, un elemento di reddito è assoggettato in Svizzera se questo elemento di reddito è sottoposto in Svizzera al regime fiscale normalmente applicabile in virtù della legislazione fiscale svizzera.
- Per l’applicazione del paragrafo 1 numero 1 dell’articolo 23, un elemento di reddito è effettivamente assoggettato in Svizzera se questo elemento di reddito è sottoposto all’imposta svizzera e non beneficia, in quanto tale, di esenzione d’imposta.
- Per l’applicazione del paragrafo 1 numero 5 dell’articolo 23, resta inteso che se la legislazione interna belga non prevede il computo sull’imposta belga dell’imposta straniera sui dividendi, e in particolare l’imposta svizzera pagata conformemente al paragrafo 2 primo capoverso dell’articolo 10, i dividendi di fonte svizzera non hanno diritto al computo di questa imposta svizzera in Belgio.
6. Ad art. 26
- Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
- Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 26 della convenzione:(i)l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta,(ii)il periodo oggetto della domanda,(iii)la descrizione delle informazioni richieste, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto,(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,(v)se sono noti, il nome e l’indirizzo del presunto detentore delle informazioni richieste.
- Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.
- Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
- Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
Art. XXIII n. 2. e 3. dell’Acc. aggiuntivo alla mod. del 10 aprile 201438
2. Il presente Accordo aggiuntivo, che è parte integrante della convenzione e che ne introduce il relativo Protocollo, sarà applicabile:
- per quanto concerne le imposte dovute alla fonte, ai redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo;
- per quanto concerne le altre imposte:(i)per il Belgio, ai redditi e agli elementi di patrimonio concernenti i periodi imponibili, e(ii)per la Svizzera, ai redditi e agli elementi di patrimonio concernenti i periodi fiscali
- che iniziano il 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, o dopo tale data.
3. Le disposizioni dell’articolo XVIII del presente Accordo aggiuntivo saranno applicabili alle domande presentate alla data dell’entrata in vigore o in data ulteriore alle informazioni che si riferiscono:
- per quanto concerne le imposte dovute alla fonte, ai redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo;
- per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sul patrimonio:(i)per il Belgio, ai redditi e agli elementi di patrimonio concernenti i periodi imponibili, e(ii)per la Svizzera, ai redditi e agli elementi i patrimonio concernenti i periodi fiscali
- che iniziano il 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, o dopo tale data;
- per quanto concerne le altre imposte, alle imposte dovute in caso di avvenimenti imponibili che si producono dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo.