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Scambio di lettere
del 22 settembre 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo danese concernente l’estensione alle Isole Feroë della Convenzione
del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di
imposte sul reddito e sulla sostanza nella sua versione modificata
dal Protocollo del 21 agosto 2009 e dal Protocollo da questo aggiunto alla Convenzione nella sua versione modificata dal Protocollo
dell’11 marzo 1997

RU 2011609

Entrato in vigore il 29 novembre 2010

(Stato 29 novembre 2010)

Traduzione 1

Il Capo della missione dell’Ambasciata
svizzera a Copenhagen

Copenhagen, 22 settembre 2009

Sua Eccellenza

Kristian Jensen

Ministro delle finanze

Copenhagen

Eccellenza,

Il 22 settembre 2009 mi ha inviato una lettera dal seguente tenore:

«Ho l’onore di riferirmi alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza e al relativo Protocollo, firmati a Berna il 23 novembre 1973, modificati dai Protocolli 2 firmati a Copenhagen l’11 marzo 1997 e il 21 agosto 2009 (di seguito: ‹Convenzione› e ‹Protocolli›) come anche allo Scambio di lettere del 20 marzo 1978 3 tra il Governo danese e il Consiglio federale svizzero concernente l’estensione alle Isole Feroë della Convenzione (di seguito: ‹Estensione I›).

In considerazione dell’Estensione I la Convenzione nella sua versione del 20 marzo 1978 è stata estesa alle Isole Feroë. Nel frattempo la Convenzione è stata modificata da Protocolli e quello firmato il 21 agosto 2009 non è ancora in vigore. Il Governo danese desidera che la Convenzione modificata dal Protocollo sia applicabile tra la Confederazione Svizzera e le Isole Feroë.

Per conto del Governo danese ho l’onore di comunicare la seguente proposta di estensione che si basa sull’articolo 30 della Convenzione:

1. I Protocolli sono estesi alle Isole Feroë nel modo seguente:

  1. i Protocolli si applicano come se le Parti contraenti fossero le Isole Feroë e la Confederazione Svizzera;
  2. ogni riferimento al Regno di Danimarca o alla Danimarca nei Protocolli va inteso, a meno che dal contesto non risulti altrimenti, come riferimento alle Isole Feroë;
  3. l’espressione ‹autorità competente› designa per le Isole Feroë il Ministro delle finanze o il suo rappresentante oppure l’autorità competente designata ai sensi della presente Convenzione.

(di seguito: ‹Estensione II›)

2. L’Estensione II entra in vigore con il Protocollo firmato a Copenhagen il 21 agosto 2009 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca.

3. Fintanto che l’Estensione I è applicabile, l’Estensione II resta in vigore. Sia il Governo danese sia il Consiglio federale può denunciare l’Estensione II per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso l’Estensione II è applicabile per l’ultima volta:

  1. alle imposte prelevate alla fonte sui redditi scaduti nell’anno civile per cui la denuncia è stata notificata;
  2. alle altre imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse nelle Isole Feroë per l’anno civile che termina nell’anno civile per cui la denuncia è stata notificata;
  3. alle altre imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza riscosse per l’anno civile per cui la denuncia è stata notificata.

Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse accettare l’Estensione II ho l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi ai sensi del capoverso 1 dell’articolo 30 della Convenzione».

Ho l’onore di confermare che il Consiglio federale svizzero approva il contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.

Viktor Christen