La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
0.672.932.15
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica araba d’Egitto per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
RU 1988 1307; FF 1987 III 45
Traduzione1
Conclusa il 20 maggio 1987
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19882
Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 luglio 1988
Entrata in vigore il 14 luglio 1988
(Stato 14 luglio 1988)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica araba d’Egitto,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo d’applicazione della Convenzione
Art. 1 Soggetti
Art. 2 Imposte considerate
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato Contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- nella Repubblica araba d’Egitto:(i)l’imposta sul reddito derivante da beni immobili (inclusa l’imposta sui terreni e sui fabbricati);(ii)l’imposta sul reddito da capitali mobili;(iii)l’imposta sugli utili industriali e commerciali;(iv)l’imposta sui salari, sulle rimunerazioni e sulle rendite;(v)l’imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali;(vi)l’imposta generale sul reddito;(vii)l’imposta sugli utili delle società;[tab](viii) le imposte supplementari prelevate come percentuali o in altro modo dalle imposte summenzionate;[tab](qui di seguito indicate quali «imposta egiziana»);
- in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, proventi del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi); [tab](qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
La Convenzione non si applica alle imposte alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Capitolo II Definizioni
Art. 3 Definizioni generali
Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a. (i) il termine «Egitto» designa la Repubblica araba d’Egitto e, quando è usato in senso geografico, il termine Egitto include:(A)le acque territoriali, e(B)il fondale e il sottosuolo delle zone sottomarine, adiacenti alla costa ma situati al di fuori delle acque territoriali, sui quali l’Egitto esercita il diritto di sovranità in concordanza con il diritto internazionale ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali di tali zone, ma solo nella misura in cui la persona, il bene o l’attività a cui s’applica la Convenzione si ricollega a questa esplorazione o a questo sfruttamento.(ii)il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera.
- le espressioni «uno Stato contraente» e l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Svizzera o l’Egitto;
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l’imposta svizzera o l’imposta egiziana;
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;
- l’espressione «autorità competente» designa:(i)in Egitto, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;(ii)in Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato;
- il termine «cittadini» indica:(i)tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza di uno Stato Contraente;(ii)tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente.
Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato Contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, è quivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui dimora abitualmente;
- se questa persona dimora abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non dimora abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è un residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- dei locali di vendita;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio;
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali e
- un’azienda agricola o una piantagione.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende parimenti un cantiere di costruzione o di montaggio, ma soltanto se la sua durata eccede i sei mesi.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa una qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a) ad e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 7 – agisce per conto di un’impresa dell’altro Stato Contraente si considera che questa impresa ha nel primo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività esercitate in suo nome da questa persona, se questa dispone in tale Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, a meno che le attività di questa persona non si restringano a quelle menzionate nel paragrafo 4 e, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permettano di considerare tale sede una stabile organizzazione giusta le disposizioni di detto paragrafo.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, si considera che una compagnia d’assicurazioni di uno Stato Contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato Contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incassa premi sul territorio di questo altro stato o vi assicura dei rischi locali per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 7.
Non si considera che un’impresa di uno Stato Contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di qualsiasi altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate interamente o quasi per conto dell’impresa, esso non sarà considerato come un intermediario che goda di uno statuto indipendente ai sensi del presente paragrafo.
Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente ovvero eserciti la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Capitolo III Imposizione dei redditi
Art. 6 Redditi immobiliari
I redditi che un residente di uno Stato Contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato Contraente, sono imponibili in questo altro Stato.
L’espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dal diritto dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese
Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.
Salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato Contraente esercita la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi da essa perseguiti, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima e aerea
Gli utili provenienti dall’esercizio, in traffico, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato Contraente d’immatricolazione di questa nave. oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l’esercente della nave.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
Quando e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.
- un’impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, o
- le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente,
Quando uno Stato Contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e impone di conseguenza – utili in base ai quali un’impresa dell’altro Stato Contraente è stata imposta in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati Contraenti si consulteranno al fine di trovare un accordo circa l’adeguamento degli utili nei due Stati Contraenti.
Uno Stato Contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti al paragrafo 1 dopo che sia scaduto il termine di prescrizione previsto dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, dopo che sia trascorso un termine di cinque anni a contare dalla fine dell’anno nel corso del quale gli utili che formassero l’oggetto di una tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa in questo Stato. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai casi di frode o di omissione volontaria.
Art. 10 Dividendi
I dividendi pagati da una società residente d’Egitto a un residente di Svizzera sono imponibili in Svizzera soltanto se il residente è il beneficiario effettivo di questi dividendi. Questo paragrafo non modifica l’imposizione della società relativamente all’imposta sugli utili delle società riscossa in Egitto sugli utili con i quali sono pagati i dividendi.
Il presente paragrafo non modifica l’imposizione della società relativamente all’imposta sul reddito riscossa sugli utili con i quali sono pagati i dividendi.
I dividendi pagati da una società residente di Svizzera a un residente d’Egitto sono imponibili in Egitto conformemente alla legislazione fiscale d’Egitto. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili in Svizzera e in conformità alla legislazione svizzera, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
- il 5% dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi;
- il 15 % dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la Società distributrice è residente.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, esercita nell’altro Stato Contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
Quando una società residente di uno Stato Contraente trae utili o redditi dall’altro Stato Contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione o a una sede fissa situata in quest’altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.
Art. 11 Interessi
Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato Contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 15% dell’ammontare lordo degli interessi.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell’altro Stato Contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo altro Stato se sono pagati
- in connessione con la vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico;
- in connessione con la vendita a credito di merci consegnate da un’impresa a un’altra impresa, o
- su un mutuo di qualsivoglia natura concesso da un istituto bancario.
Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di qualsiasi natura, garantiti o no da ipoteca ovvero comportanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, esercita nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una sede fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o sede fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o sede fissa.
Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Diritti di licenza
I diritti di licenza provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali diritti di licenza sono pure imponibili nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i diritti di licenza ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non deve eccedere il 12,5 % dell’ammontare lordo dei diritti di licenza.
Il termine «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi natura pagati per l’uso o la concessione dell’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni per emissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato Contraente, esercita nell’altro Stato Contraente dal quale provengono i diritti di licenza sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato Contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una sede fissa dalla quale ha origine l’obbligo di pagare i diritti di licenza e che ne assume gli oneri, i diritti di licenza si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di loro e terzi, l’ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione cui si riferiscono, eccede quello che sarebbe stato altrimenti convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale caso, l’eccedenza è imponibile giusta la legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale
Gli utili che un residente di uno Stato Contraente trae dall’alienazione di beni immobili menzionati all’articolo 6 e situati nell’altro Stato Contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
Gli utili provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente o di beni mobili appartenenti a una sede fissa che serve al residente di uno Stato Contraente per l’esercizio nell’altro Stato Contraente di un’attività indipendente, inclusi gli utili provenienti dall’alienazione della stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o della sede fissa, sono imponibili in questo medesimo Stato.
Gli utili provenienti dall’alienazione di navi o aeromobili in esercizio nel traffico internazionale, come pure di beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Gli utili provenienti dall’alienazione di azioni di una società i cui beni sono principalmente costituiti, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato Contraente sono imponibili in questo Stato.
Gli utili provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 14 Professioni indipendenti
I redditi che un residente di uno Stato Contraente trae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in questo Stato, fatte salve le seguenti circostanze per le quali tali redditi sono parimenti imponibili nell’altro Stato Contraente:
- se egli dispone abitualmente nell’altro Stato Contraente di una sede fissa per l’esercizio delle sue attività; in tale caso, detti redditi sono imponibili in questo altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono attribuibili a questa sede fissa;
- se egli soggiorna nell’altro Stato Contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; in tale caso, detti redditi sono imponibili in questo altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi provengono d’attività esercitate in questo altro Stato.
L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Professioni dipendenti
Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve per un’attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’attività non venga esercitata nell’altro Stato Contraente. Se l’attività è quivi esercitata, le rimunerazioni ricevute a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve per un’attività dipendente esercitata nell’altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato e
- le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato e
- l’onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per un’attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili in quest’altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente trae da attività personali esercitate nell’altro Stato Contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, cinema, radio o televisione, quale musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, attribuiti ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, sono imponibili nello Stato Contraente nel quale le attività dell’artista e dello sportivo sono esercitate.
Art. 18 Pensioni e rendite
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 2, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, versate ad un residente di uno Stato Contraente per un impiego anteriore nonché le rendite che gli vengono versate sono imponibili soltanto in tale Stato.
Il termine «rendite» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Art. 19 Funzioni pubbliche
- a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato e:(i)ha la cittadinanza di tale Stato o(ii)non è divenuta residente di tale Stato unicamente al fine di rendere i servizi di cui si tratta.
- a) Le pensioni pagate da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelievo su fondi da essi costituiti, a una persona fisica per servizi resi a questo Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne possiede la cittadinanza.
Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti
Le somme che uno studente o un praticante che è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell’altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di continuare gli studi o la formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Capitolo IV Metodi per evitare le doppie imposizioni
Art. 21 Eliminazione delle doppie imposizioni
Qualora un residente dell’Egitto percepisca redditi dalla Svizzera che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, l’Egitto accorda, sull’imposta da esso percepita sul reddito di detta persona, uno sgravio pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera. Questo sgravio non può tuttavia eccedere la frazione d’imposta, come calcolata prima di effettuare lo sgravio, inerente al reddito proveniente dalla Svizzera.
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5, qualora un residente di Svizzera percepisca redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Egitto, la Svizzera esenta dall’imposta questi redditi, ma può nel calcolare l’ammontare dell’imposta sul resto del reddito di questo residente, applicare la stessa aliquota che applicherebbe in mancanza di esenzione; tuttavia, per gli utili menzionati al paragrafo 4 dell’articolo 13 questa esenzione viene concessa solo se viene provata la loro imposizione in Egitto.
La Svizzera determina il tipo di sgravio e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
Qualora un residente di Svizzera riceva interessi che giusta alle disposizioni dell’articolo 11, sono imponibili in Egitto, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- computo dell’imposta pagata in Egitto, giusta le disposizioni dell’articolo 11, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile in Egitto; o
- retribuzione forfettaria dell’imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) qui sopra; oppure
- esenzione parziale dell’imposta svizzera degli interessi di cui si tratta, ma almeno deduzione dell’imposta pagata in Egitto dall’ammontare lordo degli interessi.
Qualora un residente di Svizzera riceva diritti di licenza che, giusta le disposizioni dell’articolo 12, sono imponibili in Egitto, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- deduzione del 2,5 % dell’ammontare lordo dei diritti di licenza di cui si tratta, e
- computo, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente, calcolata giusta lo sgravio di cui alla lettera a), del 10 % dell’ammontare lordo dei diritti di licenza; questo computo è determinato, tuttavia, giusta i principi di sgravio menzionati al paragrafo 3.
Qualora un residente di Svizzera riceva interessi o diritti di licenza che, giusta le disposizioni della legge egiziana numero 43 del 1974 – modificata dalla legge numero 32 del 1977 – o di qualsiasi altra legge di carattere analogo, sono esentati dall’imposta egiziana o imponibili a un’aliquota inferiore a quella prevista rispettivamente dal paragrafo 2 dell’articolo II o dal paragrafo 2 dell’articolo 12, la Svizzera accorda a questo residente, su sua domanda, uno sgravio del 10 % dell’ammontare lordo degli interessi o dei diritti di licenza. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano in conseguenza.
Capitolo V Disposizioni speciali
Art. 22 Parità di trattamento
I cittadini di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente non può essere in quest’ultimo Stato meno favorevole dell’imposizione delle imprese dello stesso Stato che svolgono la medesima attività.
Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come obbligo per uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni fiscali accordate ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.
Le imprese di uno Stato Contraente il cui capitale è, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad esso relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura residenti del primo Stato.
Nel presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte oggetto della Convenzione.
Art. 23 Procedura amichevole
Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’articolo 22 paragrafo 1, a quello dello Stato Contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati Contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
Uno Stato Contraente non aumenterà la base imponibile di un residente dell’uno degli altri Stati Contraenti dopo che sia scaduto il termine di prescrizione previsto dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, dopo che sia trascorso un termine di cinque anni a contare dalla fine del periodo nel corso del quale è stato realizzato il reddito di cui si tratta, includendovi elementi di reddito che sono stati pure assoggettati nell’altro Stato Contraente. Il presente paragrafo non si applica ai casi di frode o di omissione volontaria.
Art. 24 Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica membro di una missione diplomatica, d’un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato Contraente, situati nell’altro Stato Contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della presente Convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione che:
- conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato, e
- abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia d’imposta sul reddito complessivo dei residenti di questo Stato.
La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo qualora si trovino sul territorio di uno Stato Contraente e non siano trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato Contraente.
Art. 25 Disposizioni diverse
Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate come limitanti in un qualsiasi modo gli esoneri, gli abbattimenti, le deduzioni, i crediti o altri sgravi che sono o saranno concessi:
- dalla legislazione di uno Stato Contraente per la determinazione dell’imposta prelevata da questo Stato, o
- da ogni altro accordo conchiuso tra l’Egitto e la Svizzera.
La presente Convenzione non limita gli Stati Contraenti nell’applicazione delle disposizioni del loro diritto interno in materia di procedura fiscale, sempreché detta applicazione sia conforme ai principi dell’articolo 22.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna.
La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili per la prima volta:
- al riguardo delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sulle somme pagate o accreditate a partire dal primo gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; e
- al riguardo delle altre imposte, dovute per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello nel corso del quale ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, o dopo tale data.
Lo scambio di note del 5 gennaio 1955 3 tra il Governo della Repubblica araba d’Egitto e il Consiglio federale svizzero concernente l’imposizione delle imprese di navigazione aerea sarà abrogato con l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 27 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente, ma ciascuno Stato Contraente può denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno civile seguente l’anno dello scambio degli strumenti di ratifica, mediante un avviso di denuncia scritto inviato all’altro Stato Contraente per via diplomatica; in tal caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile:
- al riguardo delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sulle somme pagate o accreditate a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stato dato l’avviso; e
- al riguardo delle altre imposte, per ogni anno d’imposizione che inizia il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui è stato dato l’avviso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto al Cairo il 20 maggio 1987, in due originali in ciascuna delle lingue araba, francese e inglese, ogni testo facente egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
Per il | Per il Governo |
Mordasini | El‑Razaz |
Scambio di lettere del 20 maggio 1987
Repubblica araba d’Egitto | Il Cairo, 20 maggio 1987 |
Ministero delle finanze | |
Sua Eccellenza | |
Signor Luciano Mordasini | |
Ambasciatore di Svizzera | |
Il Cairo |
Signor Ambasciatore
Ho l’onore di accusare ricevuta la Sua lettera odierna del seguente tenore:
- «In riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d’Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata in data odierna, La informo che il Consiglio federale svizzero, con decisione del 7 marzo 1977, ha definito nei termini seguenti la politica svizzera in materia di scambio d’informazioni:
- Per la Svizzera, lo scopo di una convenzione di doppia imposizione consiste nell’evitare le doppie imposizioni internazionali; le informazioni necessarie per la regolare applicazione di una convenzione e atte ad impedirne l’abuso possono già essere scambiate nell’ambito delle disposizioni convenzionali già esistenti concernenti la procedura amichevole, la riduzione delle imposte alla fonte, ecc.
- Da parte svizzera, una disposizione speciale sullo scambio di informazioni risulta superflua; una clausola esplicita, infatti, potrebbe prevedere, in conformità dello scopo della Convenzione di doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d’Egitto, solo lo scambio delle informazioni necessarie ad un’applicazione regolare e atte ad impedire l’abuso della Convenzione di doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d’Egitto.»
Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia massima considerazione.
Per il Governo | |
Dott. Mohamed Ahmed El‑Razaz |