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0.672.951.81

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio

RU 1994 333; FF 1993 I 1234

Traduzione

Conclusa il 21 gennaio 1993

Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19931

Istrumenti di ratificazione scambiati il 20 gennaio 1994

Entrata in vigore il 19 febbraio 1994

(Stato 27 maggio 2020)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Granducato del Lussemburgo,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale;

nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei tratti fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue: 2

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  1. per quanto concerne il Lussemburgo:(i)l’imposta sul reddito delle persone fisiche,(ii)l’imposta sulle società,(iii)l’imposta speciale sui tantièmes,(iv)l’imposta sul patrimonio, e(v)l’imposta commerciale comunale calcolata sui benefici e sul capitale d’esercizio,
  2. (qui di seguito indicate quali «imposta lussemburghese»);
  3. per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi), e(ii)sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio),
  4. (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

La Convenzione non si applica all’Imposta federale preventiva riscossa in Svizzera alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Lussemburgo o la Svizzera;
  2. il termine «Lussemburgo» designa il Granducato del Lussemburgo;
  3. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  4. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
  5. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  6. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  7. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; (i)per quanto concerne il Lussemburgo: il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,(ii)per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residcnza

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residcnza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno eli essi, è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
  4. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno dì essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio; e
  6. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a–e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in citi detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di urta stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima, interna ed aerea

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Gli utili derivanti dall’esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave o del battello oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave o il battello.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Allorché:

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente;

Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano. 3

Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

  1. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:(i)il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;(ii)il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, negli altri casi.4
  2. Nonostante le disposizioni della lettera a), lo Stato contraente di cui la società è residente non riscuote imposte sui dividendi pagati da questa società se il beneficiario effettivo dei dividendi è:(i)una società residente dell’altro Stato contraente e detiene direttamente, per un periodo di almeno due anni, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; oppure(ii)un fondo di pensione o un istituzione di previdenza.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi di obbligazioni e altri titoli analoghi, nonché di averi di clienti presso banche o casse di risparmio sono parimenti imponibili nello Stato contraente dal quale provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di detta limitazione.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o non da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di urto Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato, contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato, se il residente ne è il beneficiario effettivo.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiafio dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, di battelli che servono alla navigazione interna e di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato sc

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e
  2. le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
  3. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, o a bordo di un battello che serve alla navigazione interna, sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista e sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili della persona menzionata a detto paragrafo.

Art. 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente; e (i)abbia la nazionalità di detto Stato; o(ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, da battelli che servono alla navigazione interna o da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Metodi per l’eliminazione della doppia imposizione

La doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

In Lussemburgo:

  1. Qualora un residente di Lussemburgo ritragga redditi o possieda un patrimonio che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera, il Lussemburgo esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni delle lettere b) e c), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o agli elementi di patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
  2. Qualora un residente di Lussemburgo ritragga redditi che giusta le disposizioni degli articoli 10 e 11 sono imponibili in Svizzera, il Lussemburgo concede sull’imposta che preleva sui redditi di detto residente un computo pari all’imposta pagata in Svizzera. L’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta, calcolata prima del computo corrispondente ai redditi ritratti in Svizzera.
  3. Qualora una società residente di Lussemburgo riceva dividendi da fonte svizzera, il Lussemburgo esenta dall’imposta detti dividendi, a condizione che questa società residente di Lussemburgo detenga direttamente dall’inizio del suo esercizio almeno il 10 per cento del capitale della società svizzera che paga i dividendi. Le azioni o le relative quote sociali della società svizzera sono esonerate, alle stesse condizioni, dall’imposta lussemburghese sul patrimonio.

In Svizzera:

  1. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio, non considerati alle lettere b) e c), che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Lussemburgo, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero redelito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Questa esenzione non si applica tuttavia ai tantièmes e ai salari versati da una società lussemburghese ai sensi dell’articolo 28 della presente Convenzione ad un residente di Svizzera, a meno che non sia provata l’imposizione di questi redditi in Lussemburgo.
  2. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che giusta le disposizioni degli articoli 10 e 11 sono imponibili in Lussemburgo, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Questo sgravio può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in Lussemburgo, giusta le disposizioni degli articoli 10 e 11, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Lussemburgo; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, di almeno l’imposta prelevata in Lussemburgo sull’ammontare lordo dei redditi ritratti in Lussemburgo.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente del Lussemburgo, essa fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Le disposizioni della lettera a) del paragrafo 1 e della lettera a) del paragrafo 2 non si applicano ai redditi o al patrimonio di un residente di uno Stato contraente se l’altro Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi o questo patrimonio dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10 o al paragrafo 2 dell’articolo 11. 5

Art. 24 Non discriminazione

I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o piú onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Il termine «nazionali» designa:

  1. ogni persona fisica che ha la nazionalità di uno Stato contraente;
  2. ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o al loro carichi di famiglia.

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11 o del paragrafo 4 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o piú onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole

Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. 6 Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro per pervenire a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti. 7

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo. Gli Stati contraenti possono comunicare alla commissione arbitrale, istituita conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. Per quanto concerne le informazioni comunicate, i membri di questa commissione sono sottoposti alle norme di segretezza di cui al paragrafo 2 dell’articolo 26. 8

Quando:

  1. in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente fondandosi sul fatto che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
  2. le autorità competenti non giungono a un accordo che possa risolvere questo caso in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

Art. 269 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione della legislazione interna in materia di imposte contemplate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista da detta legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete così come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e potranno essere rese note soltanto a persone e autorità (inclusi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte menzionate al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione sui rimedi giuridici relativi a tali imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Esse possono rivelare le informazioni nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante quanto precede, le informazioni ottenute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri scopi nel caso in cui questa possibilità risulti dalle leggi dei due Stati e se l’autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne dà l’autorizzazione.

I paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di imporre a uno degli Stati contraenti l’obbligo di:

  1. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute sulla base della sua legislazione o nel quadro della sua prassi amministrativa ordinaria o di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora uno Stato contraente chieda informazioni conformemente al presente articolo, l’altro Stato contraente utilizza i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, che in nessun caso devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse di rilevanza nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Ai fini dell’ottenimento delle informazioni menzionate nel presente paragrafo, nonostante il paragrafo 3 o qualsiasi altra disposizione contraria della legislazione interna, le autorità fiscali dello Stato contraente richiesto dispongono in tal modo dei poteri che gli permettono di ottenere le informazioni considerate nel presente paragrafo.

Art. 27 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della Convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione che:

  1. conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato; e
  2. abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi in materia d’imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio dei residenti di detto Stato.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano nel territorio di uno Stato contraente e non sono trattati, in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio, come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 28 Esclusione di determinate società

La presente Convenzione non si applica alle società holding ai sensi della speciale legislazione lussemburghese, retta dalla vigente legge del 31 luglio 1929 e dal decreto granducale del 17 dicembre 1938, né alle società assoggettate in Lussemburgo ad una analoga legislazione fiscale. Essa non si applica nemmeno ai redditi, diversi dai salari e dai tantièmes di cui agli articoli 15 e 16, che un residente di Svizzera ritrae da tali società né alle azioni o ad altre quote di capitale di tali società che detta persona possiede.

Art. 28A10 Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lussemburgo non appena possibile.

La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:

  1. in Lussemburgo:(i)alle imposte dovute alla fonte sui redditi accreditati o messi in pagamento il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica,(ii)alle altre imposte di periodi fiscali che terminano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica;
  2. in Svizzera:(i)alle imposte dovute alla fonte sui redditi messi in pagamento il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica,(ii)alle altre imposte prelevate per gli esercizi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica.

Art. 30 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:

  1. in Lussemburgo:(i)alle imposte dovute alla fonte sui redditi accreditati o messi in pagamento dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stata notificata la denuncia,(ii)alle altre imposte di periodi fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stata notificata la denuncia;
  2. in Svizzera:(i)alle imposte dovute alla fonte sui redditi messi in pagamento dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stata notificata la denuncia,(ii)alle altre imposte prelevate per gli esercizi fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 21 gennaio 1993, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Adolf Ogi

Per il Governo
del Granducato del Lussemburgo

Jacques Santer

Protocollo11

In occasione della firma dell’Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno convenuto il Protocollo seguente, che costituisce parte integrante della Convenzione:

1. Con riferimento all’art. 4

Resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» include un fondo di pensione o un’istituzione di previdenza riconosciuti e controllati secondo le prescrizioni di uno Stato contraente, il cui reddito generalmente non soggiace all’imposta in questo Stato e che sono amministrati principalmente per gestire o procurare prestazioni a titolo di pensione o di vecchiaia o generare redditi per conto di almeno uno di tali regimi.

2. Con riferimento agli art. 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

3. Con riferimento all’art. 26

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente deve avere previamente esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna prima di presentare la richiesta di informazioni.
  2. Resta intesto che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
  3. Resta inteso che, in occasione della presentazione della richiesta di informazioni secondo l’articolo 26 della Convenzione, le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono alle autorità fiscali dello Stato richiesto le seguenti informazioni:(i)l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo;(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)una descrizione delle informazioni ricercate che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale su cui si fonda la domanda;(v)sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste.
  4. Resta inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  5. Resta inteso che nel caso di scambio di informazioni, le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente previste nello Stato contraente richiesto sono applicabili prima che l’informazione sia trasmessa allo Stato contraente richiedente. Resta inoltre inteso che tale disposizione mira a garantire una procedura equa per il contribuente e non a evitare o ritardare senza motivo la procedura di scambio di informazioni.

Articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo aggiuntivo del 25 agosto 200912

2. Il presente Accordo aggiuntivo, che è parte integrante della Convenzione e che ne introduce il relativo Protocollo, entra in vigore alla data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili:

  1. con riserva della lettera b, alle imposte trattenute alla fonte sui redditi pagati a non residenti o loro accreditati a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo;
  2. alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio per l’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo (compresi gli esercizi chiusi in tale anno).

Articolo 2 paragrafo 2 del secondo Accordo aggiuntivo
dell’11 luglio 201213

2. Il presente Accordo aggiuntivo, che è parte integrante della Convenzione, entra in vigore alla data dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicano dal primo giorno di applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 25 agosto 2009 14 e del relativo Protocollo che modificano la Convenzione.

Cifra 5 dell’Accordo amichevole del 12 maggio 202015

5. Le disposizioni dell’accordo amichevole entrano in vigore:

  1. con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al 1° gennaio 2021;
  2. con riferimento a tutte le altre imposte, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi d’imposta che iniziano dopo il 26 dicembre 2020, ovvero alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario e 30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario della Convenzione BEPS della notifica dell’autorità competente svizzera;
  3. nonostante le lettere a) e b), le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione entrano in vigore per le richieste formulate il, o successivamente al 26 giugno 2020, ovvero 30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario della Convenzione BEPS della notifica dell’autorità competente svizzera.