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0.672.956.31

Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito

Traduzione1

Conclusa il 3 agosto 1993
Approvata dall’Assemblea federale il 1° giugno 19942
Entrata in vigore mediante scambio di note l’8 settembre 1994

(Stato 23 dicembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo degli Stati Uniti del Messico

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare

  1. 3 per quanto concerne il Messico:i)l’imposta sul reddito (el impuesto sobre la renta);ii)l’imposta imprenditoriale a tasso unico (el impuesto empresarial a tasa unica);
  2. (qui di seguito dette «imposta messicana»);
  3. per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); (qui dì seguito indicate quali «imposta svizzera»).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. le espressioni «uno Stato contraente» e l’altro Stato contraente» designano, come il testo richiede, il Messico o la Svizzera;
  2. il termine «Messico» designa gli Stati Uniti del Messico;
  3. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  4. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
  5. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  6. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  7. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  8. l’espressione «autorità competente» designa:(i)per quanto concerne il Messico: il Ministero delle finanze e del Credito pubblico;(ii)per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenza

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti ivi situate.

3. 4 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti fanno il possibile per risolvere il caso in via di amichevole composizione, tenendo conto del luogo della direzione effettiva di questa società, del suo luogo d’iscrizione o ancora di costituzione e di qualsiasi altro fattore pertinente. In assenza di un tale accordo, questa società non ha il diritto di beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti all’articolo 22 (Non discriminazione) e all’articolo 23 (Procedura amichevole).

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
  4. se detta persona non ha la nazionalità di alcuno dei due Stati o se in virtù delle disposizioni del diritto svizzero ha la nazionalità di entrambi gli Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione,
  2. una succursale,
  3. un ufficio,
  4. un’officina,
  5. un laboratorio e
  6. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, nonché le attività di supervisione ad essi collegati, ma soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche, eli preparativi in vista della concessione di mutui o di altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a–e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 7 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che una società d’assicurazioni di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incassa premi sul territorio di detto Stato o vi assicura dei rischi esistenti per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applica il paragrafo 7.

Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività e che, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie con detta impresa, non vengano convenute o imposte condizioni che differiscano da quelle generalmente convenute dagli agenti indipendenti.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo dì una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente, ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal dìritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo dì una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge o ha svolto la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se sì fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un’entità indipendente che sostiene le proprie spese, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.

Se il luogo di direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situato a bordo di una nave, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

Allorché e di un’i mpresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente

Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10 Dividendi

1. 5 I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.6 Tuttavia, tali dividendi:

  1. sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, se il beneficiario effettivo dei dividendi è:i)una società residente dell’altro Stato contraente che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oii)un fondo di pensione o un istituto di previdenza riconosciuti;
  2. sono anche imponibili, fatta salva la lettera a), nello Stato Contraente in cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato Contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:

  1. 7 il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi:i)pagati a una banca o a un commerciante di titoli autorizzato o a un istituto di assicurazione o di riassicurazione,ii)da obbligazioni o da titoli negoziati regolarmente in un mercato dei titoli autorizzato;
  2. 8 il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

4. 9 Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli nonché i redditi sottoposti al regime fiscale dei redditi da prestiti dalla legislazione dello Stato da cui provengono.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la persona che riceve gli interessi è residente, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e se questi interessi sono pagati:

  1. su un mutuo della durata di almeno tre anni, concesso a condizioni privilegiate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale ovvero da un istituto di finanziamento pubblico la cui finalità è il promovimento delle esportazioni mediante la concessione di mutui;
  2. su un mutuo della durata di almeno tre anni, garantito o assicurato a condizioni privilegiate in virtù delle disposizioni di uno Stato contraente in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni;
  3. su un’obbligazione, su una ricognizione di debiti o su un titolo analogo del Governo di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10% dell’ammontare lordo dei canoni.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l’uso o la concessione in uso dì attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, un ente di diritto pubblico o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessìtà è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni, di quote sociali o di altri diritti di una società o di un’altra persona giuridica, i cui attivi sono principalmente costituiti, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente ovvero da diritti su tali beni, sono imponibili in questo Stato contraente.

Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.

Salvi gli utili cui si applica l’articolo 12, gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. Nonostante quanto precede, quando sono percepite liquidità o altre rimunerazioni diverse da azioni o da altri diritti, l’ammontare dell’utile (limitato all’ammontare delle liquidità o altre rimunerazioni diverse da azioni o da altri diritti percepiti) è imponibile nello Stato contraente in cui è residente la società le cui azioni sono cedute.

  1. 10 Gli utili provenienti dall’alienazione di azioni di una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. Tuttavia, l’imposta così stabilita non può eccedere il 10 per cento degli utili imponibili.
  2. Nonostante la lettera a), il paragrafo 5 resta applicabile nel caso di alienazioni di azioni:i)negoziate regolarmente in un mercato borsistico autorizzato;ii)da banche o da società di assicurazione o di riassicurazione, oppureiii)da fondi di pensione.

7.11 Ai fini del paragrafo 6 del presente articolo, gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società residente in uno Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato contraente solo se la cessione delle azioni avviene tra membri dello stesso gruppo di società e se la rimunerazione ricevuta dal cedente consiste in azioni o altri diritti nel capitale del cessionario o in capitale di un’altra società che detiene, direttamente o indirettamente, almeno l’80 per cento dei diritti di voto e del valore del cessionario e che è residente di uno Stato contraente o di uno Stato con cui il Messico ha concluso un accordo di scambio di informazioni ampliato ai sensi dell’allegato 10 dei Regolamenti amministrativi fiscali (Resolucion Miscelànea Fiscal), ma soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. il cessionario è una società residente di uno Stato contraente o di uno Stato con cui il Messico ha concluso un accordo di scambio di informazioni ampliato ai sensi dell’allegato 10 dei Regolamenti amministrativi fiscali (Resolucion Miscelànea Fiscal);
  2. il cedente o il cessionario detiene prima e immediatamente dopo la cessione, direttamente o indirettamente, almeno l’80 per cento dei diritti di voto e del valore dell’altro, oppure una società, residente di uno Stato contraente o di uno Stato con cui il Messico ha concluso un accordo di scambio di informazioni ampliato ai sensi dell’allegato 10 dei Regolamenti amministrativi fiscali (Resolucion Miscelànea Fiscal) detiene direttamente o indirettamente (per mezzo di società residenti di uno di questi Stati) almeno l’80 per cento dei diritti di voto e del valore di ognuno di essi; e
  3. per determinare gli utili di qualsiasi cessione ulteriore:i)trattandosi del cessionario, il costo iniziale delle azioni è calcolato sulla base del costo cagionato dal cedente, aumentato dalla liquidità o altra rimunerazione diversa da azioni o da altri diritti pagati, oii)l’utile è calcolato con un qualsiasi altro metodo che produce sostanzialmente lo stesso risultato.

Art. 14 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui detti redditi sono tassati nell’altro Stato contraente:

  1. quando detto residente dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio delle proprie attività; in tal caso i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi siano imputabili a detta base fissa;
  2. quando il residente soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco di 12 mesi; in tal caso i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi provengano dall’attività ivi esercitata.

L’espressione «fibera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco di 12 mesi, e
  2. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro dei consiglio di amministrazione o di sorveglianza o, nel caso del Messico, come amministratore o commissario di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista e sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili della persona menzionata in detto paragrafo.

Art. 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i)abbia la nazionalità di detto Stato o(ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o dì formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Eliminazione della doppia imposizione

Per quanto concerne il Messico, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. I residenti del Messico possono computare sulle imposte messicane da loro dovute l’importo corrispondente all’imposta sul reddito pagata in Svizzera, al massimo però l’ammontare della quota d’imposta che si pagherebbe in Messico sullo stesso reddito.
  2. Conformemente alla legislazione messicana, le società commerciali residenti del Messico possono computare sulle imposte messicane da loro dovute per i dividendi ricevuti, l’importo corrispondente all’imposta sul reddito pagata in Svizzera sugli utili, sui quali la società residente di Svizzera ha pagato tali dividendi.

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che giusta le disposizioni della presente Convenzione siano imponibili in Messico, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni delle lettere b), c) e d), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione; questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 3 dell’articolo 13, unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Messico.
  2. Qualora un residente di Svizzera riceve dividendi, interessi o canoni che giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Messico, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in Messico, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera sul reddito, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Messico; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Messico sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. 12 Qualora un residente di Svizzera riceva dei redditi di cui al paragrafo 6 dell’articolo 13, la Svizzera accorda, su domanda, un computo nell’imposta svizzera gravante tale reddito pari all’imposta messicana riscossa conformemente a detto paragrafo 6; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera calcolata prima del computo che corrisponde al reddito imponibile in Messico.
  5. Qualora riceva dividendi da una società residente del Messico, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Art. 22 Non discriminazione

I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

Il termine «nazionali» designa:

  1. ogni persona fisica che ha la nazionalità di uno Stato contraente;
  2. ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

Fatta salva l’applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 e del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» comprende sia le imposte considerate nella presente Convenzione sia l’imposta messicana sugli attivi.

Art. 23 Procedura amichevole

Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire le modalità d’applicazione della Convezione e in particolare le formalità che i residenti d’uno Stato contraente devono adempiere per ottenere, nell’altro Stato contraente, le riduzioni e gli esoneri d’imposta e gli altri vantaggi fiscali previsti dalla Convenzione. Queste formalità possono prevedere la presentazione di un certificato che comprovi la residenza, in cui siano riportati in particolare dati sulla natura e sull’importo o sul valore dei redditi di cui si tratta e che comprenda l’attestazione delle autorità fiscali del primo Stato.

Art. 2413 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno Stato contraente l’obbligo:

  1. di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute sulla base della sua legislazione o nel quadro della sua prassi amministrativa ordinaria o di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d’un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:

  1. conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato, e
  2. abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui gli Stati contraenti si saranno scambiati per via diplomatica le note nelle quali ciascuno Stato contraente comunica all’altro che sono stati presi gli ultimi provvedimenti necessari all’entrata in vigore della presente Convenzione in Messico e in Svizzera, a seconda dei casi; la Convenzione si applicherà in conseguenza:

  1. con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi accreditati o pagati il, o dopo il, lo gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione;
  2. con riferimento alle altre imposte, agli esercizi fiscali che iniziano il, o dopo il, V gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 27 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:

  1. con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi accreditati o pagati dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stata notificata la denuncia della Convenzione;
  2. con riferimento alle altre imposte, agli esercizi fiscali che terminano dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stata notificata la denuncia della Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare in Messico D.F., il 3 agosto 1993, nelle lingue francese e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
degli Stati Uniti del Messico:

Gérard Fonjallaz

Pedro Aspe Armella

Protocollo14

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo degli Stati Uniti del Messico

all’atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:

1. Ad articolo 2

Resta inteso che la Convenzione si applica anche alle imposte sul reddito considerate al paragrafo 2 di detto articolo che dovessero essere eventualmente prelevate dagli Stati federati degli Stati Uniti del Messico.

2. Ad articolo 4

  1. Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» comprende:i)un fondo di pensione o un istituto di previdenza riconosciuti stabiliti in questo Stato; eii)un’organizzazione stabilita e amministrata esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, artistici, sportivi o educativi (o diversi di questi scopi) e che è un residente di questo Stato secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o tutti i suoi redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.

Per quanto riguarda la lettera i), resta inteso che sono considerati come fondo di pensione o istituto di previdenza riconosciuti di uno Stato contraente, qualsiasi fondo di pensione o istituto di previdenza riconosciuti e controllati secondo le disposizioni statutarie di questo Stato, generalmente esenti da imposta sul reddito e gestiti principalmente per amministrare o accordare pensioni o prestazioni di pensioni o per ottenere redditi per conto di uno di questi istituti.

  1. Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che il «luogo della direzione effettiva» designa il luogo dove la gestione centrale, le decisioni e le operazioni commerciali necessarie alla gestione dell’entità commerciale sono prese in larga misura, tenendo conto di tutti i fatti e circostanze pertinenti.

3. Ad articolo 7

  1. Resta inteso che in caso di utili provenienti da attività esercitate per mezzo di una stabile organizzazione, sono attribuibili a una tale stabile organizzazione solo gli importi risultati dalle funzioni eseguite, dagli attivi impiegati e dai rischi assunti da questa stabile organizzazione.
  2. Con riferimento al paragrafo 1, se una società residente di uno Stato contraente dispone di una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente e aliena a persone in detto altro Stato contraente beni di natura identica o analoga a quelli alienati dall’intermediario di questa stabile organizzazione, gli utili conseguiti con dette alienazioni sono attribuibili a questa stabile organizzazione. Tuttavia, essi non vengono considerati come utili della detta stabile organizzazione se lo scopo di queste alienazioni non è di fruire dei vantaggi della Convenzione.

4. Ad articolo 8

  1. Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che gli utili derivanti dal noleggio di una nave o di un aeromobile, armati ed equipaggiati, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa che esercita, in traffico internazionale, detta nave o detto aeromobile.
  2. Gli utili derivanti dal noleggio di una nave o di un aeromobile vuoti, che costituiscono un’occasionale fonte di reddito di una tale impresa, sono pure imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il suo luogo di direzione effettiva.
  3. Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che le attività complementari o accessorie di un’impresa di navigazione marittima o aerea sono imponibili secondo i principi di cui ai numeri da 7 a 12 del Commento all’articolo 8 della Convenzione modello elaborata dall’OCSE nel 1977. Tuttavia, gli utili complementari o accessori derivanti dall’esercizio di un albergo o da attività di trasporto terrestre da parte di un’impresa di navigazione marittima o aerea non rientrano fra quelli di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8.

5. Ad l’articolo 9

Con riferimento al paragrafo 2, resta inteso che, nei casi di frode o omissione volontaria, le autorità competenti non sono obbligate a consultarsi in vista di effettuare una rettifica degli utili conseguiti nei due Stati contraenti.

6. Ad articoli 10, 11 e 12

1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a, o facenti parte di un sistema di fruizione abusiva di benefici. L’espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» designa un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall’altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione di doppia imposizione tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione; inoltre, lo scopo principale di un tale sistema scelto consiste nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione. Le autorità competenti possono convenire casi o circostanze, nel quadro della procedura amichevole, in cui l’organizzazione di un sistema di fruizione abusiva di benefici abbia per obiettivo principale l’ottenimento dei vantaggi secondo la presente disposizione.

2. Una società residente di uno Stato contraente nella quale residenti dell’altro Stato hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante sotto forma di partecipazione o in altro modo, può richiedere di beneficiare di uno sgravio dalle imposte dell’altro Stato contraente riscosse su i dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da questo altro Stato soltanto se questi dividendi, interessi e canoni sono assoggettati all’imposta sulle società nel primo Stato contraente menzionato senza beneficiare di un’esenzione, o senza beneficiare di una deduzione, di uno sgravio o di un’altra concessione o vantaggio speciale che non potrebbero essere ottenuti da altri residenti di questo Stato contraente.

6 bis . Ad articolo 11

Ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 11, se dopo la firma della presente Convenzione, il Messico concede, in un accordo o una convenzione con uno Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, un’aliquota di imposta sugli interessi minore a quella contenuta nel presente paragrafo, l’aliquota minore si applicherà alla presente Convenzione a partire dalla data in cui detto accordo o detta convenzione entrano in vigore.

7. Ad articolo 12

  1. Il termine «canoni» di cui al paragrafo 3 designa parimenti gli utili derivanti dall’alienazione di diritti o di beni generatori dei canoni, se il compenso ricevuto per questa alienazione è pagato in base al rendimento di cui beneficerà l’acquirente di questi diritti o di questi beni generatori dei canoni.
  2. Con riferimento al paragrafo 3, le remunerazioni pagate per servizi tecnici o d’assistenza tecnica, compresi analisi o studi di natura scientifica, geologica o tecnica, per lavori d’ingegneria, compresi i rispettivi piani o per servizi di consulenza o di sorveglianza non sono considerate remunerazioni pagate per informazioni concernenti esperienze dì carattere industriale, commerciale o scientifico ma come redditi ai quali sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell articolo 14, sempre che dette remunerazioni non siano pagate per la comunicazione di know-how.
  3. Ai fini del paragrafo 2 se, dopo la data della firma della presente Convenzione, il Messico accorda un’aliquota di imposta sui canoni minore del 10 per cento in un accordo o in una convenzione con uno Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l’aliquota minore si applicherà alla presente Convenzione dalla data in cui detto accordo o detta convenzione entrano in vigore.
  4. Ai fini del paragrafo 3 se, dopo la data della firma della presente Convenzione, il Messico stabilisce di escludere dal campo d’applicazione dell’articolo 12 l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche in un accordo o una convenzione con uno Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, tale esclusione si applicherà alla presente Convenzione dalla data in cui detto accordo o detta convenzione entrano in vigore.

8. Ad articolo 17

Resta inteso che i redditi di cui si tratta comprendono parimenti i redditi accessori corrispondenti a prestazioni dipendenti dalla notorietà professionale di detto residente, che sono legati ad un’attività esercitata nell’altro Stato e che provengono da questo altro Stato.

9. Ad articoli 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» impiegato negli articoli 18 e 19, include i pagamenti periodici e i pagamenti forfettari.

10. Ad articolo 23

Se dopo la data della firma della presente Convenzione , il Messico stabilisce di introdurre una clausola d’arbitrato in un accordo o una convenzione conclusa con uno Stato terzo membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e degli Stati Uniti del Messico avvieranno appena possibile i negoziati in vista di concludere un protocollo di modifica concernente l’introduzione di una clausola di arbitrato nella presente Convenzione.

11. Ad articolo 24

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente avrà sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
  2. Resta inteso che la domanda di assistenza amministrativa prevista all’articolo 24 non comprende misure volte al semplice ottenimento di prove («fishing expedition»).
  3. Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 24 della Convenzione:i)il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, gli altri elementi che facilitino l’identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);ii)il periodo oggetto della domanda;iii)una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiestoiv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;v)il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
  4. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 24 della Convenzione, gli Stati contraenti non hanno nessun obbligo di procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  5. Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni, restano applicabili le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente previsto nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura equa e non a evitare o ritardare senza motivo gli scambi effettivi di informazioni.

Fatto in duplice esemplare in Messico D.F., il 3 agosto 1993, nelle lingue francese e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
degli Stati Uniti del Messico:

Gérard Fonjallaz

Pedro Aspe Armella

Articolo XIV paragrafi 2 e 3 del Protocollo del 18 settembre 200915

2. Il Protocollo entrerà in vigore 30 giorni dopo il giorno in cui perviene l’ultima di queste notificazioni e le disposizioni sono applicabili:

  1. alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore; e
  2. a tutte le altre imposte, per gli anni di tassazione che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo entra in vigore, o dopo tale data.

3. Per quanto riguarda l’articolo 24 della Convenzione, lo scambio di informazioni previsto nel presente Protocollo di modifica è accordato per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo entra in vigore, o dopo tale data.