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0.725.123.1

Scambio di note del 29 gennaio 2003
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente l’entrata sul territorio nazionale dell’altra Parte nel quadro dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la
costruzione e la manutenzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg) nonché
futuri accordi riguardanti la costruzione e la manutenzione
di ponti confinari

RU 2003 677

Entrato in vigore il 29 gennaio 2003

(Stato 8 aprile 2003)

Traduzione 1

Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna, 29 gennaio 2003

Ambasciata della

Repubblica federale di Germania

Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di informare l’Ambasciata della Repubblica federale di Germania di avere ricevuto la sua nota verbale del 29 gennaio 2003, dal seguente tenore:

«L’Ambasciata della Repubblica federale di Germania, alla luce della firma in data odierna dell’Accordo tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Consiglio federale svizzero concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e Rheinfelden2 (Argovia), ha l’onore di proporre la conclusione di una convenzione relativa all’entrata sul territorio nazionale dell’altra Parte nel quadro del summenzionato accordo e di futuri accordi riguardanti la costruzione e la manutenzione di ponti confinari, che dovrebbe avere il seguente tenore:

  1. In conformità del rispettivo diritto interno in vigore, le Parti concordano che non sussiste alcuna entrata nel territorio nazionale dell’altra Parte fintanto che alle autorità doganali dell’altra Parte rimane possibile un controllo del soggiorno dopo che è stato autorizzato il passaggio temporaneo del posto di confine per eseguire i lavori necessari alle opere di costruzione doganali. Per il rimanente, l’entrata nel territorio nazionale dell’altra Parte è retta dall’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone (Gazzetta ufficiale delle Comunità europea n. L 114 del 30 aprile 2002) e dalle rimanenti prescrizioni applicabili in materia di entrata e soggiorno.
  2. Ciascuna Parte può denunciare la presente convenzione per scritto, per via diplomatica, mediante un preavviso di un anno.
  3. La presente convenzione è conclusa in lingua tedesca.

Qualora il Consiglio federale svizzero sia d’accordo con la proposta del Governo della Repubblica federale di Germania, la presente nota verbale e la nota di risposta esprimente l’accordo del Consiglio federale svizzero costituiscono un accordo tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Consiglio federale svizzero, che entra in vigore alla data della nota di risposta.

L’Ambasciata della Repubblica federale di Germania coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione».

Il Dipartimento ha l’onore di comunicare all’Ambasciata che il Consiglio federale svizzero è d’accordo con la presente regolamentazione. La nota verbale dell’Ambasciata e la nota di risposta del Dipartimento costituiscono un accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 29 gennaio 2003.

Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata della Repubblica federale di Germania l’espressione della sua alta considerazione.