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Protocollo relativo al Tribunale creato dalla convenzione sull’istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell’energia nucleare Conchiuso a Parigi il 20 dicembre 1957 Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1958 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 luglio 1959

RU 1959 908; FF 1958 II 565 ediz. ted. 585 ediz. franc.

Testo originale

I Governi partecipanti alla Convenzione sull’Istituzione di un controllo di Sicurezza nel Campo dell’Energia Nucleare 1 in data odierna (denominata qui appresso la «Convenzione»);

Desiderando regolare, in base all’articolo 12 della Convenzione, l’organizzazione del Tribunale creato dal detto articolo e lo statuto dei giudici che lo compongono;

Hanno convenuto le disposizioni che seguono, le quali vengono allegate alla Convenzione:

Art. 1

Il Tribunale creato dall’articolo 12 (a) della Convenzione esercita le proprie funzioni in base alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.

Art. 2

a. La designazione dei giudici, prevista dall’articolo 12 (a) della Convenzione, verrà effettuata entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della Convenzione; e designazioni successive verranno effettuate entro i sei mesi successivi a ciascuna vacanza. b. I seggi che si rendono vacanti verranno coperti, con la stessa procedura seguita per la prima designazione, per la residua durata del mandato.

Art. 3

a. I giudici vengono scelti tra le personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza. b. I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualità di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere. c. Il Tribunale non potrà comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

Art. 4

a. I giudici godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale. Essi continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere l’immunità. b. I giudici non possono essere rimossi dalle loro funzioni che allorquando, a giudizio unanime degli altri giudici, essi abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste per la loro designazione ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. c. Il giudice che sia interessato alle deliberazioni e decisioni previste dal presente articolo, non partecipa ad esse.

Art. 5

a. Il Tribunale elegge il suo Presidente. b. Il Tribunale nomina il suo Cancelliere.

Art. 6

Le norme relative agli onorari dei giudici sono fissate dal Consiglio dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (denominata qui appresso l’«Organizzazione»).

Art. 7

a. Il Presidente convoca il Tribunale quando è necessario. b. Il Tribunale si riunisce presso la sede dell’Organizzazione. c. Il Presidente presiede alle deliberazioni del Tribunale. In caso di impedimento, ovvero allorché il Presidente ha la stessa nazionalità di una delle parti, la presidenza è assunta dal giudice più anziano.

Art. 8

a. Le deliberazioni del Tribunale sono valide se almeno cinque giudici sono presenti. b. Tutte le decisioni del Tribunale sono adottate a maggioranza dei giudici presenti. c. In caso di parità di voti, il voto del Presidente o di chi lo sostituisce è preponderante.

Art. 9

a. L’udienza è pubblica, salvo decisione in contrario, adottata d’ufficio o su richiesta delle parti. b. Le deliberazioni del Tribunale sono segrete. Le sue decisioni debbono essere motivate e citare i nomi dei giudici che hanno deliberato.

Art. 10

a. I paesi membri e l’Organizzazione sono rappresentati dinanzi al Tribunale da un agente nominato per ogni caso. L’agente può essere assistito dinanzi al Tribunale da consulenti legali o da avvocati. b. Le altre parti possono essere rappresentate da persone abilitate al patrocinio dinanzi ad un Tribunale di uno dei paesi membri. c. Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati di cui al presente articolo godono dell’immunità di giurisdizione per le parole pronunciate e per gli scritti da essi presentati, in relazione con l’esercizio delle loro funzioni previste dal presente articolo. Essi godono inoltre dell’inviolabilità dei documenti e della libertà di movimento fra la sede del Tribunale e il luogo della loro residenza abituale. d. Tali immunità sono concesse alle dette persone esclusivamente nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e nella misura necessaria allo svolgimento delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere l’immunità allorché giudichi che tale misura non sia contraria alla buona amministrazione della giustizia. e. Il Tribunale detiene, nei confronti dei consulenti legali e degli avvocati che si presentano dinanzi ad esso, i poteri normalmente riconosciuti in tale campo alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal Regolamento di procedura.

Art. 11

a. Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal Regolamento di procedura. b. I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto vincolo di giuramento secondo la formula fissata dal Regolamento di procedura sia secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell’esperto.

Art. 12

a. Il Tribunale può chiedere che un testimonio o un esperto sia inteso dall’autorità giudiziaria del suo luogo di residenza. b. La relativa domanda è indirizzata al Governo interessato che ne investirà l’autorità giudiziaria competente.

Art. 13

a. Ogni violazione di giuramento commessa da un testimonio o da un esperto dinanzi al Tribunale verrà considerata alla stregua della stessa violazione commessa dinanzi ad una corte, giudicante in materia civile, del paese nel quale il Tribunale ha tenuto la sua sessione. b. Se tale violazione è stata commessa durante un’audizione di cui al precedente articolo 12, dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale, si applicherà la legislazione nazionale del paese cui appartiene la detta autorità giudiziaria.

Art. 14

Il Tribunale fissa l’ammontare e l’attribuzione delle spese.

Art. 15

Le spese relative al funzionamento del Tribunale sono iscritte nel bilancio dell’Organizzazione.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese, inglese, tedesca, italiana ed olandese, in un unico esemplare che verrà conservato dal Segretario generale dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, che ne trasmetterà copia conforme a tutti i firmatari.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione del protocollo il 1° gennaio 1991

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

30 ottobre

1959

30 ottobre

1959

Belgio

22 luglio

1959

22 luglio

1959

Danimarca

23 maggio

1959

22 luglio

1959

Francia

23 febbraio

1959

22 luglio

1959

Gran Bretagna

10 maggio

1958

22 luglio

1959

Irlanda

2 dicembre

1958

22 luglio

1959

Italia

3 aprile

1963

3 aprile

1963

Lussemburgo

19 maggio

1960

19 maggio

1960

Norvegia

12 febbraio

1959

22 luglio

1959

Paesi Bassi

9 luglio

1959

22 luglio

1959

Portogallo

26 settembre

1959

26 settembre

1959

Rep. federale di Germania

22 luglio

1959

22 luglio

1959

Spagna

22 luglio

1959 A

22 luglio

1959

Svezia

5 gennaio

1960

5 gennaio

1960

Svizzera

21 gennaio

1959

22 luglio

1959

Turchia

20 luglio

1959

22 luglio

1959