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Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sull’informazione reciproca per la costruzione e l’esercizio di impianti nucleari vicini al confine Conchiuso il 10 agosto 1982 Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 1983 Entrato in vigore con scambio di note il 19 settembre 1983

RU 1983 1336; FF 1982 III 745

Traduzione1

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,

visto il loro interesse comune alla collaborazione nel settore della sicurezza degli impianti nucleari,

desiderosi di contribuire alla sicurezza degli impianti nucleari e di prevenire gli effetti negativi sull’ambiente,

intenzionati a tener conto degli interessi importanti del Paese limitrofo all’atto di decisioni concernenti il sito, la costruzione e l’esercizio d’impianti nucleari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti s’informano vicendevolmente sugli impianti nucleari vicini al confine e mettono a disposizione la documentazione adeguata. L’informazione vale per il sito, la costruzione e l’esercizio, nonché per modificazioni importanti di tali autorizzazioni, come anche per la cessazione dell’esercizio di impianti nucleari. Per impianti nucleari giusta il presente accordo, s’intendono impianti che servono a produrre energia nucleare oppure a ricavare, trattare, immagazzinare o rendere innocui combustibili nucleari e residui radioattivi.

Art. 2

L’informazione secondo l’articolo 1 con la documentazione adeguata concerne gli impianti nucleari in una fascia di 20 km ad ogni lato del confine comune.

A domanda giustificata, l’informazione può essere data anche su impianti nucleari fuori della fascia di 20 km.

Art. 3

L’informazione secondo l’articolo 1 dev’essere procurata in una fase della procedura che consenta all’altra Parte di esprimersi tempestivamente sul progetto.

La documentazione necessaria è messa continuamente a disposizione, su reciproca intesa, in modo da evitare indugi nella procedura interna di autorizzazione. A domanda giustificata e tempestiva di una Parte, possono anche essere svolti colloqui tra le Parti a scopo informativo.

Art. 4

A domanda di una Parte, l’altra Parte contribuisce procurando i dati necessari per la valutazione di un impianto nucleare, in particolare quelli riguardanti la distribuzione demografica e altri fattori rilevanti per la valutazione della sicurezza.

Art. 5

Per le spese cagionate dall’informazione reciproca non possono essere fatte valere pretese di rimborso. Se l’ottenimento dei documenti cagiona spese considerevoli, la Parte richiedente deve assumerle.

Art. 6

Le Parti si obbligano a rispettare le restrizioni stabilite qui di seguito, riguardanti la trasmissione e la pubblicazione dei documenti forniti in applicazione del presente accordo. Al riguardo, i documenti sono distinti in tre categorie:

  1. documenti utilizzabili illimitatamente;
  2. documenti confidenziali;
  3. documenti sui provvedimenti edili e d’esercizio per la protezione degli impianti nucleari dalle perturbazioni esterne e da atti di persone non autorizzate.

La documentazione, secondo il paragrafo 1 lettera b, dev’essere trattata confidenzialmente anche dall’altra Parte. La documentazione, giusta il paragrafo 1 lettera c, di norma non è scambiata.

Le informazioni sulla situazione dell’azienda non sono scambiate.

Art. 7

Se una Parte non può ottenere un’informazione dall’altra, ma unicamente da terzi, quest’altra Parte ne agevola l’accesso mediante la trasmissione della domanda.

Art. 8

Per l’applicazione del presente accordo e per l’esame di altre questioni interessanti le due Parti, è istituita una: «Commissione germano‑svizzera per la sicurezza degli impianti nucleari».

La commissione emana il proprio regolamento.

I capi delle due delegazioni mantengono rapporti diretti.

Art. 9

Il presente accordo si applica parimente al «Land Berlino», salvo dichiarazione contraria del Governo della Repubblica federale di Germania al Governo della Confederazione Svizzera, entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Art. 10

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti s’informano reciprocamente che sono adempiuti i presupposti interni per l’entrata in vigore. Può essere disdetto in ogni momento da una delle due Parti; la disdetta ha effetto un anno dopo la sua notificazione all’altra Parte. Fatto a Bonn, il 10 agosto 1982, in due originali in lingua tedesca.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Per il Governo
della Repubblica federale di Germania:

Ch. Müller

Lautenschlager

Allegato

Spiegazioni

Ad articolo 1:

  1. Per «impianti nucleari» s’intendono, secondo lo stato attuale, segnatamente le centrali nucleari, gli impianti di riciclaggio, gli impianti di trattamento degli elementi combustibili e gli impianti di eliminazione delle scorie radioattive (preparazione, deposito intermedio e deposito definitivo).
  2. Per «autorizzazioni» s’intendono le autorizzazioni secondo il diritto nucleare svizzero e le approvazioni e l’accertamento di piani secondo il diritto nucleare germanico.

Ad articolo 6 capoversi 1 e 2:

Tutti i documenti e le informazioni scambiati, che non sono già stati pubblicati ufficialmente, sono designati «confidenziali» e non sono pertanto accessibili a terzi.

Ad articolo 6 capoverso 3:

Per «situazione dell’azienda» s’intendono le condizioni economiche e finanziarie.

Ad articolo 7:

Il disciplinamento dell’articolo 7 non costituisce però un obbligo per i terzi di comunicare tali informazioni.

Ad articolo 8:

  1. Per «questioni interessanti le due Parti» secondo il capoverso 1, s’intendono in particolare:–la sicurezza di istallazioni nucleari–la radioprotezione–la protezione della popolazione nelle adiacenze, compresa l’assunzione di prove a futura memoria e la protezione in caso d’emergenza.
  2. Il regolamento disciplina in particolare la convocazione e la frequenza delle sedute commissionali, la composizione delle delegazioni, il ricorso a periti, la formazione dì gruppi di lavoro, con un servizio di collegamento per ciascuno di essi.