0.732.934.93
Scambio di lettere del 30 novembre 1989
tra la Svizzera e la Francia
relativo alla creazione di una «Commissione mista
franco‑svizzera di sicurezza nucleare»
RU 1990246
Entrato in vigore il 30 novembre 1989
Traduzione 1
Ambasciata di Francia | Berna, il 30 novembre 1989 |
in Svizzera | |
L’Ambasciatore | |
Sua Eccellenza On. René Felber | |
Consigliere federale | |
Capo del Dipartimento federale | |
degli affari esteri | |
Berna |
On. Signor Consigliere federale,
ho l’onore di dichiarare ricevuta la sua lettera del 30 novembre 1989, del tenore seguente:
- «Conformemente alle disposizioni dell’Accordo di Cooperazione franco-svizzero per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Parigi il 5 dicembre 19882, il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero hanno convenuto di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli impianti nucleari e alla prevenzione degli effetti negativi sull’ambiente. IDi conseguenza, i due governi hanno deciso di scambiare informazioni nei campi seguenti:–concezione di sicurezza e sicurezza dei reattori–criteri e norme tecniche nel campo della sicurezza dei reattori–sicurezza degli altri impianti del cielo del combustibile e segnatamente del trattamento e dell’immagazzinamento delle scorie radioattive–radioprotezione–studio degli scenari di catastrofe
- Le priorità dei temi da trattare saranno definite di comune accordo. In merito ad ogni tema ci dovrà essere uno scambio della pertinente esperienza tra i due Paesi. IIPer l’applicazione di queste disposizioni, nonché per il trattamento di altre questioni relative alla sicurezza nucleare e che interessano i due Governi, è istituita una «Commissione mista franco‑svizzera di sicurezza nucleare».La Commissione mista è composta di rappresentanti delle autorità di sicurezza nucleare e della loro assistenza tecnica.La Commissione si dà un regolamento interno.Questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo tra i due governi.Questo accordo entrerà in vigore alla data della sua risposta. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti; la denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata notificata all’altra Parte contraente».
In risposta, ho l’onore di informarvi che quanto precede è accettato dalla Francia e di confermare che la sua lettera del 30 novembre 1989 e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due governi relativo all’istituzione di una «Commissione mista franco‑svizzera di sicurezza nucleare».
Voglia gradire, On. signor Consigliere federale, i sensi della mia alta considerazione.
Philippe Cuvillier |