Obiettivo della presente convenzione è stabilire le modalità secondo le quali la Svizzera concede ai veicoli stradali in transito sull’asse Basilea–Chiasso eccezioni al limite di peso totale di 28 t, come previsto nell’allegato 6 paragrafo 11, punti 3 e 4 dell’accordo citato. Per le suddette eccezioni viene introdotto un sistema di autorizzazione (qui di seguito denominato sistema delle eccedenze).
0.740.716
Convenzione amministrativa
sull’applicazione del sistema delle eccedenze previsto
nell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera
relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia
RU 1993 1223
Testo originale
Conclusa il 23 dicembre 1992
Entrata in vigore il 22 gennaio 1993
Conformemente al disposto dell’allegato 6 paragrafo li, punti 3 e 4 dell’accordo tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia 1 (in prosieguo: «l’accordo»), le competenti autorità
Per la Svizzera:
il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energie (DFTCE)
Per la Comunità:
la Commissione delle Comunità europee
hanno convenuto le seguenti disposizioni in relazione all’applicazione del previsto sistema delle eccedenze:
Art. 1 Obiettivo
Art. 2 Centrale amministrativa
E istituita a Berna una centrale amministrativa (qui di seguito denominata centrale) diretta dall’Ufficio federale dei trasporti, che ha il compito di rilasciare le autorizzazioni per i veicoli stradali (denominate altresì autorizzazioni all’eccedenza) secondo il sistema delle eccedenze. La centrale rilascia le autorizzazioni alle condizioni e secondo le procedure stabilite nelle disposizioni seguenti.
Art. 3 Campo di applicazione
Le autorizzazioni sono rilasciate solo per i veicoli stradali immatricolati nella Comunità.
Art. 4 Merci trasportate
Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo per i trasporti di derrate deperibili o per altri trasporti urgenti.
Per la determinazione delle derrate deperibili si fa riferimento all’elenco stabilito nell’accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sulle attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP) (Allegato 1).
Per altri trasporti urgenti s’intendono i trasporti di merci il cui valore sostanziale subisce una riduzione a causa di ritardi ovvero di merci che devono giungere a destinazione in un preciso momento, non noto con largo anticipo, per essere immesse sul mercato o essere trasformato.
In caso di trasporti urgenti di merci e di trasporti di derrate deperibili, la proporzione di dette merci o derrate rispetto al carico totale non deve avere carattere di pretesto per giustificare l’urgenza.
Deve essere rispettata la normativa internazionale relativa al trasporto su strada di merci pericolose e le relative disposizioni d’attuazione svizzere.
Art.
5
Sfruttamento della capacità ferroviaria nel trasporto combinato
(denominato anche TC)
Lo sfruttamento della capacità ferroviaria riguarda sia il trasporto combinato accompagnato (TCA) sia quello non accompagnato (TCNA). A tal fine:
Si prendono in considerazione i terminali per i quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- il terminale dispone di almeno un collegamento giornaliero per il trasporto combinato attraverso la Svizzera;
- le società di trasporto combinato e altri gestori di tale modo di trasporto (qui di seguito denominati gestori) che utilizzano il terminale offrono treni completi, o treni parziali previsti nell’orario e fissati al più tardi al momento della prenotazione;
- il terminale è dotato di mezzi di comunicazione elettronici.
Nell’allegato 2 figura un elenco dei terminali che soddisfano tali condizioni. L’elenco sarà progressivamente completato, via via che i suddetti criteri sono soddisfatti, dal comitato misto di cui all’articolo 18 dell’accordo.
Art. 6 Procedura di prenotazione
La prenotazione di un posto destinato al carico su un treno adibito al trasporto combinato è obbligatoria per gli spedizionieri, per gli autotrasportatori di merci e per i trasportatori per conto proprio (nel prosieguo: «i trasportatori») che intendano avvalersi del sistema delle eccedenze. Si accettano solo domande di prenotazione da parte dei trasportatori dispongano di veicoli e di unità di carico idonee al trasporto combinato sulla relativa tratta.
La prenotazione presso i gestori deve essere effettuata ovvero confermata al più presto 48 ore e al più tardi 16 ore prima della partenza del treno. In casi eccezionali, che dovranno essere motivati dal trasportatore, la prenotazione può essere effettuata anche con meno di 16 ore di anticipo rispetto alla partenza del treno. Le prenotazioni saranno prese in considerazione secondo il loro ordine di arrivo. Per la domenica e i giorni festivi il termine di prenotazione è esteso all’orario dì apertura della centrale nel giorno feriale precedente.
Se nel momento della prenotazione il gestore non può più offrire la capacità in trasporto combinato inizialmente desiderata, esistono per il trasportatore le seguenti alternative per raggiungere il luogo di destinazione prescelto:
- successivo treno dello stesso gestore e dello stesso terminale: in tal caso si considera ragionevole un’attesa fino a sei ore da parte del trasportatore per il successivo treno adibito al trasporto combinato;
- trasferimento a un treno dello stesso gestore su un altro terminale: il trasferimento è considerato ragionevole se effettuato nella prevista direzione di marcia, se la partenza del treno ha luogo al più tardi quattro ore dopo la partenza del treno inizialmente prenotato e se
- in caso di trasporto combinato non accompagnato, il trasferimento può avvenire entro 50 km dal terminale di partenza oppure se
- in caso di trasporto combinato accompagnato, il trasferimento fino al successivo terminale pertinente è accettabile. Attualmente si tratta delle coppie di terminali di Friburgo–Basilea e Milano–Lugano. Le coppie di terminali possono essere aumentate, se del caso, dal comitato misto;
- stesso treno dello stesso terminale: all’occorrenza, il trasportatore si adopera per ottenere un posto sullo stesso treno, presso un altro gestore, a condizioni contrattuali comparabili.
Se al momento della prenotazione risultano esaurite le relative capacità in trasporto combinato del gestore e non vi sono soluzioni alternative, può essere richiesta un’autorizzazione all’eccedenza conformemente al disposto dell’articolo 8.
Art.
7
Procedura in caso di esaurimento della capacità ferroviaria
in trasporto combinato
Il gestore del TC accerta, nell’ambito del suo programma di lavoro, il momento in cui si esaurisce la sua offerta in trasporto combinato e deve rifiutare e fare attendere nuovi clienti. Egli ne informa immediatamente la centrale e comunica per iscritto al trasportatore respinto che ne faccia richiesta di avere esaurito la propria capacità.
Quando il gestore del trasporto combinato è costretto a sopprimere un treno meno di 24 ore prima della partenza del medesimo, egli ne informa immediatamente la centrale.
Art. 8 Procedura di autorizzazione
Ii trasportatore che, per esaurimento dell’offerta, non possa ottenere un posto né avvalersi di alcuna soluzione alternativa, ovvero non ottenga un posto già prenotato per il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, presenta alla centrale, telefonicamente o per iscritto, la domanda di autorizzazione all’eccedenza.
A tale scopo devono essere fornite alla centrale le indicazioni figuranti nel modulo accluso all’allegato 3. Se mancano le indicazioni richieste, la centrale rinvia la domanda al trasportatore affinché questi provveda a completarla.
La centrale decide in merito al rilascio dell’autorizzazione e si adopera affinché la decisione sia presa con la maggiore flessibilità possibile. Essa è tenuta a rilasciare l’autorizzazione richiesta quando sono soddisfatti tutti i presupposti della presente convenzione amministrativa. Le domande complete sono prese in considerazione secondo il loro ordine di arrivo. La centrale comunica al richiedente, telefonicamente o per telefax, la sua decisione in merito alla domanda di autorizzazione al più tardi entro due ore dalla presentazione della domanda.
In caso di decisione positiva, il trasportatore riceve nella stazione doganale di Basilea‑Weil, Basilea‑Saint Louis o Chiasso‑Strada (Brogeda Autostrada; Brogeda merci) il documento ufficiale per il transito attraverso la Svizzera. L’autorizzazione non è trasferibile.
Per il rilascio di un’autorizzazione di transito stradale attraverso la Svizzera l’ufficio doganale riscuote un tributo di 50 FS o del controvalore di 50 FS.
La centrale è tenuta a motivare al richiedente il rifiuto dell’autorizzazione. Su richiesta, la decisione è notificata per iscritto e corredata dall’indicazione dei rimedi giuridici.
Art. 9 Controlli
La centrale è autorizzata ad accertare presso i gestori se il trasportatore che chiede l’autorizzazione abbia presentato una domanda di prenotazione.
A tale scopo il gestore è tenuto, dopo l’esaurimento della sua offerta, a registrare le domande di prenotazione (nome e sede dell’impresa, ora di presentazione della domanda).
L’ufficio doganale di Basilea o di Chiasso rilascia l’autorizzazione scritta, la richiede all’uscita dalla Svizzera, riscuote il tributo e verifica l’esattezza delle indicazioni richieste conformemente al disposto dell’articolo 8, paragrafo 2 e dell’allegato 3. In caso di indicazioni errate, che non sono manifestamente dovute ad errori di trasmissione, l’autorizzazione non è rilasciata.
Il possesso di un’autorizzazione all’eccedenza non esime il trasportatore dall’obbligo di chiedere un’autorizzazione speciale per l’esonero dal divieto di circolazione la notte e la domenica vigente in Svizzera. Qualora sussistano i necessari presupposti, tale autorizzazione è parimenti rilasciata dalla centrale per i viaggi effettuati nel contesto di un’autorizzazione all’eccedenza.
Art. 10 Ufficio di collegamento
Le parti contraenti seguono la regolare applicazione del sistema delle eccedenze. Esse possono esaminare i documenti della centrale necessari per il funzionamento del sistema. Il comitato misto viene tenuto al corrente dei risultati. Le parti contraenti esaminano una prima volta sei mesi dopo l’entrata in vigore e, successivamente, a intervalli regolari, se debbano essere apportate modifiche alla procedura.
Art. 11 Assistenza amministrativa e sanzioni
In caso di infrazioni alla presente convenzione sono previste sanzioni a livello svizzero. Esse sono definite nell’ordinanza del Consiglio federale sui provvedimenti amministrativi da adottare in caso di infrazioni al sistema delle eccedenze previsto nell’accordo di transito e nella relativa convenzione amministrativa (OIST) (allegato 4) 2 . Le autorità svizzere e quelle della Comunità si prestano reciproca assistenza nel perseguire i casi di violazione o abuso del sistema. Il comitato misto è informato di ogni abuso accertato.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente convenzione amministrativa entra in vigore contemporaneamente all’accordo sul traffico di transito.
Art. 13 Testi facenti fede
La presente convenzione è redatta in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca; i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede. Fatto a Vienna, addì 23 dicembre 1992.
Per il Dipartimento federale | Per la Commissione |
H.‑P. Fagagnini | J. Erdmenger |
Allegato 1
Elenco delle derrate deperibili di cui all’articolo 4 paragrafo 2
Le derrate surgelate e congelate, in particolare:
- gelati
- pesci, prodotti preparati a base di pesce, molluschi e crostacei
- burro
- succhi di frutta concentrati.
Interiora
Cacciagione
Latte in cisterna (crudo o pastorizzato) destinato alla consumazione immediata
Latte industriale
Prodotti lattiero‑caseari (iogurt, chefir, crema e formaggio fresco)
Prodotti preparati a base di carne, esclusi i prodotti stabilizzati per salatura, affumicamento, essiccazione o sterilizzazione
Carne
Pollame e conigli
Pesce, molluschi e crostacei
Prodotti ortofrutticoli
Sono considerati «derrate deperibili» anche i fiori recisi.
Allegato 2
Elenco dei terminali previsti ai sensi dell’articolo 5
Trasporto accompagnato
Terminali | (D) | Friburgo/Rielasingen |
(CH) | Basilea/Lugano | |
(I) | Milano Greco Pirelli |
Relazioni: | |||
Friburgo | –Milano Greco | 4 treni | |
Friburgo | –Lugano | 2 treni | |
Rielasingen | –Milano Greco | 4 treni | |
Basel | –Lugano | 4 treni |
Trasporto non accompagnato
Terminali | (D) | Francoforte/Duisburg/Colonia/Mannheim |
(CH) | Basilea | |
(I) | Rogoredo/Busto/Certosa/Desio/Bologna | |
(NL) | Rotterdam |
Relazioni | |||
Amburgo | –Milano Rog. | 1 gruppo | |
Colonia | –Milano Rog. | 1 gruppo | |
Colonia | –Bologna | 1 gruppo | |
Francoforte | –Milano Rog. | 1 gruppo | |
Duisburg | –Busto | 2 Shuttle (navette) | |
Colonia | –Busto | 6 Shuttle (navette) | |
Mannheim | –Busto | 4 Shuttle (navette) | |
Neu Ulm | –Certosa | 2 treni | |
Basilea | –Desio | 2 treni | |
Rielasingen | –Certosa | ||
Rotterdam | –Milano |
BUNDESAMT FÜR VERKEHR OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC | Allegato 3 | ||||
Centrale Berna | |||||
Telefax | + 41 31 42 26 20 | [F025] | + 41 31 42 40 14 | ||
a partire dal 25. 9. 93 | + 41 31 322 26 20 | + 41 31 322 40 14 | |||
Domanda d’autorizzazione per un trasporto con peso supplementare attraverso la Svizzera
Ditta:
Indirizzo:
Cap.: Luogo: Paese:
Telefax: Telefono:
Data e ora del trasporto:
Tipo di merce:
Event. motivo dell’urgenza:
Peso totale del veicolo:
Ufficio doganale di entrata: Ufficio doganale di uscita:
Prenotazione presso una società di trasporto combinato
Società:
Data/ora:
Event. numero del treno:
Il veicolo per il quale era richiesta una prenotazione era idoneo al trasporto combinato su tratta prevista? sì/no
Targa di questo veicolo:
Terminale di carico:
Terminale di scarico:
Treni alternativi disponibili? sì/no
Terminali alternativi disponibili? sì/no
Veicolo di trazione | Rimorchio/semirimorchio |
Targa: | Targa: |
Tipo: | Tipo: |
Contrassegno nazionale: | Contrassegno nazionale: |
Marca: | Marca: |
Data della prima immatricolazione: |
È richiesta una deroga al divieto di circolazione festiva? sì/no
È richiesta una deroga al divieto di circolazione notturna? sì/no
Data: Firma:
LE DOMANDE INCOMPLETE SONO RESPINTE! |