La presente Convenzione disciplina:
- la modernizzazione della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives, in applicazione dell’articolo 3 della Convenzione del 14 giugno 1881 tra la Svizzera e la Francia per la congiunzione della ferrovia Ginevra-Annemasse colla rete ferroviaria della Savoia presso Annemasse, in vista del raccordo alla stazione di Ginevra-Cornavin;
- la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura;
- la ripartizione della capacità e la regolazione della circolazione sulla linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives;
- la definizione delle regole applicabili in materia di controlli e accordi doganali, di regime fiscale dei titoli di trasporto, di sicurezza ferroviaria e di sicurezza civile.