0.784.403.367
Scambio di lettere del 27/29 giugno 1967
tra la Svizzera e la Gran Bretagna
concernente il rilascio di licenze ai radioamatori
RU 1991 1349
Entrato in vigore il 29 giugno 1967
(Stato 29 giugno 1967)
Traduzione 1
L’Ambasciatore di Svizzera | Londra, 29 giugno 1967 Sua Eccellenza G. Brown Londra |
Signor Segretario di Stato,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua nota del 27 giugno 1967 del seguente tenore:
- «Mi pregio riferirmi alla corrispondenza scambiata tra i rappresentanti dei Governi del Regno Unito e della Confederazione Svizzera relativi alla possibilità di concludere un accordo tra i due Governi per l’attribuzione di reciproche autorizzazioni o licenze onde permettere ai radioamatori di ciascuno dei due Paesi, titolari di una licenza, di utilizzare le proprie emittenti in conformità delle disposizioni dell’articolo 41 del Regolamento delle radiocomunicazioni2, firmato a Ginevra nel 1959.
- 2. In seguito a tale corrispondenza, in nome del Governo del Regno Unito, di proporre quanto segue:(a)Ogni persona fisica titolare di una licenza di radioamatore rilasciata dal proprio Governo e che utilizza un’emittente da questi autorizzata potrà, previo consenso del Governo dell’altra Parte, su base reciproca e alle condizioni stabilite qui di seguito, utilizzare detta emittente sul territorio di quest’ultimo.(b)Prima di poter utilizzare un’emittente ai sensi del paragrafo 2 (a), il titolare della licenza di radioamatore rilasciata dal proprio Governo dovrà ottenere a tal fine un’autorizzazione o una licenza dal servizio amministrativo competente dell’altro Governo.(c)Il servizio amministrativo competente di ciascun Governo può rilasciare un’autorizzazione o una licenza, in conformità del paragrafo 2 (b), alle condizioni e secondo i termini che giudica appropriati, compresi la condizione, per la persona interessata, di aver raggiunto un certo livello di conoscenza in qualità di radioamatore ed il diritto o la licenza per il Governo che l’ha rilasciata di annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento.
- Se il governo della Confederazione Svizzera concederà il proprio benestare, propongo che la presente nota e la relativa risposta costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta e che potrà essere denunciato da ciascun Governo mediante preavviso scritto di sei mesi.»
Ho l’onore di informarla che il Consiglio federale svizzero approva i termini della Sua nota che costituisce, insieme alla presente risposta, un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore in data odierna.
Gradisca, signor Segretario di Stato, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Olivier Long |