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0.814.02

Convenzione di Vienna
per la protezione dello strato d’ozono

RU 1988 1752; FF 1987 I 616

Traduzione

Conclusa a Vienna il 22 marzo 1985

Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 19871

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 17 dicembre 1987

Entrata in vigore per la Svizzera il 22 settembre 1988

(Stato 6 luglio 2023)

Preambolo

Le Parti alla presente Convenzione,

Conscie dell’incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute umana e sull’ambiente qualsiasi modificazione dello strato di ozono;

Richiamando le disposizioni pertinenti della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, e in particolare il principio 21, in cui è stipulato che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite 2 e ai principi del diritto internazionale, «gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica d’ambiente e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale»;

Tenendo conto della situazione e dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo;

Avendo presenti allo spirito i lavori e gli studi in corso in seno a organizzazioni sia internazionali sia nazionali e, in particolare, il Piano mondiale di azione per lo strato d’ozono del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente;

Avendo pure presenti allo spirito i provvedimenti già presi a livello nazionale e
internazionale in vista della protezione dello strato d’ozono;

Conscie che l’adozione di provvedimenti intesi a proteggere lo strato d’ozono dalle modificazioni imputabili alle attività umane può avvenire soltanto nel contesto di una cooperazione e di un’azione internazionali, e dovrebbe essere fondata su dati scientifici e tecnici pertinenti;

Conscie pure della necessità di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche onde sviluppare le conoscenze scientifiche sullo strato di ozono e gli effetti nocivi che la sua perturbazione potrebbe comportare;

Determinate a proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nefasti risultanti dalle modificazioni dello strato d’ozono,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

Per «strato d’ozono» si intende lo strato d’ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite planetario.

Per «effetti nefasti» si intendono le modificazioni apportate all’ambiente fisico o ai biotopi, compresi i cambiamenti climatici, che hanno influenze nocive significative sulla salute umana o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o influenzati dall’uomo, o sui materiali utili all’umanità.

Per «tecnologia o materiale di sostituzione» si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permetta di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti sullo strato d’ozono.

Per «sostanze di sostituzione» si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nefasti sullo strato d’ozono.

Per «Parti» si intendono le Parti alla presente Convenzione, a meno che il testo non imponga un’altra interpretazione.

Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione che ha competenza nei campi retti dalla Convenzione o i suoi protocolli ed è stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi.

Per «protocolli» si intendono i protocolli alla presente Convenzione.

Art. 2 Obblighi generali

Le Parti prendono provvedimenti appropriati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore ai quali siano Parti, per proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nefasti risultanti o suscettibili di risultare dalle attività umane che modificano o sono suscettibili di modificare lo strato di ozono.

All’uopo le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono o secondo le loro possibilità:

  1. cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni onde meglio comprendere e valutare gli effetti delle attività umane sullo strato d’ozono e gli effetti esercitati sulla salute umana e l’ambiente dalla modificazione dello strato d’ozono;
  2. adottano i provvedimenti legislativi o amministrativi appropriati e cooperano per armonizzare le politiche adeguate intese a disciplinare, limitare, ridurre o prevenire le attività umane che dipendono dalla loro giurisdizione e sottostanno al loro controllo se risulta che queste attività hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti in seguito a una modificazione effettiva o probabile dello strato d’ozono;
  3. cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per l’applicazione della presente Convenzione in vista dell’adozione di protocolli e
    allegati;
  4. cooperano con gli organi internazionali competenti per applicare la presente Convenzione e i protocolli ai quali esse siano parti.

Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetto sul diritto delle Parti d’adottare, conformemente al diritto internazionale, provvedimenti interni più rigorosi di quelli di cui nei paragrafi 1 e 2 qui sopra, e sono pure senza effetto sui provvedimenti interni aggiuntivi già presi da una Parte, con riserva che questi provvedimenti non siano incompatibili con gli obblighi di dette Parti in virtù della presente Convenzione.

L’applicazione del presente articolo si basa su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

Art. 3 Ricerche e osservazioni sistematiche

e come precisato negli allegati I e II.

Le Parti s’impegnano, se sarà opportuno, a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e valutazioni scientifiche, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti su:

  1. i processi fisici e chimici che possono influenzare lo strato d’ozono;
  2. gli effetti sulla salute dell’uomo e gli altri effetti biologici di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono, in particolare quelli risultanti da modificazioni della radiazione ultravioletta d’origine solare avente un’azione biologica (UV‑B);
  3. le incidenze sul clima di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono;
  4. gli effetti di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono e delle modificazioni della radiazione UV‑13 che ne risultano sui materiali naturali e sintetici utili all’umanità;
  5. le sostanze, pratiche, procedimenti e attività che possono, influenzare lo strato d’ozono e i loro effetti cumulativi;
  6. le sostanze e tecnologie di sostituzione;
  7. i problemi socioeconomici connessi;

Le Parti si impegnano a promuovere o ad attuare, se sarà opportuno, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attività pertinenti, contemporaneamente a livello nazionale e internazionale, programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato dello strato d’ozono e di altri parametri pertinenti, conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

Le Parti s’impegnano a cooperare, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, il controllo e la trasmissione dei dati ottenuti con la ricerca e dei dati osservati, con la mediazione di centri mondiali appropriati di dati e in modo regolare e tempestivo.

Art. 4 Cooperazione nei campi giuridico, scientifico e tecnico

Le Parti facilitano e incoraggiano lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente Convenzione e come precisato nell’allegato Il. Queste informazioni sono fornite agli organi accettati dalle Parti. Qualsiasi organo che riceve informazioni considerate confidenziali dalla Parte che le fornisce, provvede affinché non siano divulgate e procede alla loro aggregazione onde proteggere il carattere confidenziale prima di metterle a disposizione di tutte le Parti.

Le Parti cooperano conformemente alla loro legislazione, ad altre prescrizioni e alle pratiche nazionali e tenendo conto, in particolare, dei bisogni dei Paesi in sviluppo, per promuovere, direttamente o con la mediazione degli organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologia e di conoscenze. La cooperazione si farà segnatamente con i mezzi seguenti:

  1. facilitare l’acquisizione di tecnologie di sostituzione per mezzo delle altre Parti;
  2. fornire informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione e manuali o guide speciali in merito;
  3. fornire il materiale e gli impianti di ricerca e di osservazioni sistematiche
    necessari;
  4. assicurare la formazione appropriata del personale scientifico e tecnico.

Art. 5 Comunicazione di informazioni

Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall’articolo 6, con la
mediazione della segreteria, informazioni sui provvedimenti che hanno adottato in
applicazione della presente Convenzione e dei protocolli ai quali sono parti, nella forma e nella frequenza determinate alle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.

Art. 6 Conferenza delle Parti

Il presente articolo istituisce una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dalla segreteria designata a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 7, un anno al più tardi dall’entrata in vigore. della presente Convenzione. In seguito, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza alla sua prima riunione.

Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti potranno svolgersi in qualsiasi altro momento se la Conferenza lo ritiene necessario, o su domanda scritta di una Parte, con riserva che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi che seguono la sua comunicazione a dette Parti per mezzo della segretaria.

La Conferenza delle Parti emanerà e adotterà per consenso il suo proprio regolamento interno e il suo proprio regolamento finanziario, i regolamenti interni e i
regolamenti finanziari di qualsiasi organo sussidiario che potrà creare e le disposizioni finanziarie che reggeranno il funzionamento della segreteria.

La Conferenza delle Parti esamina in permanenza l’applicazione della presente Convenzione e, inoltre:

  1. stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che devono essere presentate conformemente all’articolo 5 ed esamina queste informazioni come pure i rapporti presentati da qualsiasi organo sussidiario;
  2. studia le informazioni scientifiche sullo stato dello strato d’ozono, su una sua possibile modificazione e sugli effetti possibili di questa modificazione;
  3. favorisce, conformemente all’articolo 2, l’armonizzazione delle politiche, strategie e provvedimenti appropriati per ridurre al minimo lo sprigionamento di sostanze che modificano o sono suscettibili di modificare lo strato d’ozono, e fa raccomandazioni su qualsiasi altro provvedimento in rapporto con la presente Convenzione;
  4. adotta, conformemente agli articoli 3 e 4, programmi di ricerca, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambio di
    informazioni e di trasferimento di tecnologia e di conoscenze;
  5. esamina e adotta, se è opportuno, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, conformemente agli articoli 9 e 10;
  6. esamina gli emendamenti a qualsiasi protocollo e gli allegati a qualsiasi protocollo e, se si decide in questo senso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo pertinente;
  7. esamina e adotta, se è opportuno, gli allegati supplementari alla presente Convenzione conformemente all’articolo 10;
  8. esamina e adotta, se è opportuno, i protocolli conformemente all’articolo 8;
  9. stabilisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all’applicazione della presente Convenzione;
  10. si assicura, se è opportuno, i servizi d’organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e, in particolare, quelli dell’Organizzazione meteorologica mondiale, dell’Organizzazione mondiale della sanità, così come del Comitato di coordinazione per lo strato d’ozono, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attività conformi agli obiettivi della presente Convenzione; utilizza pure, se è opportuno, le informazioni che emanano da questi organi e comitati;
  11. esamina e prende qualsiasi altro provvedimento necessario al perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come pure qualsiasi Stato che non è parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Qualsiasi organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo qualificato nei campi legati alla protezione dello strato d’ozono che ha informato la segreteria del suo desiderio di farsi rappresentare a una riunione della Conferenza delle Parti in qualità d’osservatore può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Art. 7 La segreteria

Le funzioni della segreteria sono le seguenti:

  1. organizzare le riunioni delle Parti conformemente agli articoli 6, 8, 9 e 10 e assicurare il servizio;
  2. stabilire e trasmettere un rapporto fondato sulle informazioni ricevute
    conformemente agli articoli 4 e 5 come pure sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell’articolo 6;
  3. adempiere le funzioni che le sono assegnate in virtù di qualsiasi protocollo alla presente Convenzione;
  4. stabilire rapporti sulle attività condotte a buon fine nell’esercizio delle funzioni che le sono assegnate in virtù della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle Parti;
  5. assicurare la coordinazione necessaria con altri organismi internazionali competenti, e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potessero esserle necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni;
  6. svolgere qualsiasi altra funzione che la Conferenza delle Parti potrebbe
    decidere di assegnarle.

Le funzioni della segreteria saranno esercitate provvisoriamente dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti tenuta conformemente all’articolo 6. Alla sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà la segreteria tra le organizzazioni internazionali competenti che si fossero proposte per assicurare le funzioni di segreteria previste dalla presente Convenzione.

Art. 8 Adozione di protocolli

La Conferenza delle Parti può, all’atto di una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 2.

Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima di detta riunione.

Art. 9 Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli

Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l’altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati a una riunione delle Parti al protocollo considerato. li testo di qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione o a uno qualsiasi dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposto per adozione. Il segretariato comunica pure, per informazione, gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione.

Le Parti non risparmiano nessuno sforzo per pervenire, per quanto concerne qualsiasi emendamento proposto alla presente. Convenzione, a un accordo per
consenso. Se tutti gli sforzi in vista di un consenso sono stati esauriti e se esse non giungono a un accordo, l’emendamento è adottato, come, risorsa estrema, con un voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto, e sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione o accettazione.

La procedura esposta nel paragrafo 3 qui sopra è applicabile agli emendamenti a qualsiasi protocollo alla Convenzione, a meno che la maggioranza dei due terzi delle Parti al protocollo considerato, presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto, non sia sufficiente per la loro adozione.

La ratifica, l’approvazione o l’accettazione degli emendamenti è notificata per scritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 o 4 qui sopra entrano in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione dei tre quarti almeno delle Parti alla presente Convenzione o dai due terzi almeno delle Parti al protocollo considerato, salvo disposizione contraria dei protocollo in questione. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore, rispetto a qualsiasi altra Parte, il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detta Parte del suo strumento di ratifica, d’approvazione o d’accettazione degli emendamenti.

Ai fini del presente articolo, l’espressione «Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il voto» s’intende delle Parti presenti alla riunione e che hanno emesso un voto affermativo o negativo.

Art. 10 Adozione degli allegati ed emendamenti di questi allegati

Gli allegati alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della Convenzione o di detto protocollo, secondo il caso, e, salvo disposizione contraria espressa, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione o ai protocolli è pure un riferimento agli allegati a questi strumenti. Detti allegati sono limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative.

Salvo disposizione contraria di qualsiasi protocollo concernente i suoi propri allegati, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati supplementari alla presente Convenzione o d’allegati a un protocollo sono rette dalla procedura seguente:

  1. gli allegati alla presente Convenzione sono proposti e adottati secondo la procedura descritta nei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9: gli allegati a qualsiasi protocollo sono proposti e adottati secondo la procedura descritta nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 9;
  2. qualsiasi Parte che non è in grado di approvare un allegato supplementare alla presente Convenzione o un allegato a uno qualunque dei protocolli ai quali essa è parte ne dà per scritto notifica al depositario entro i sei mesi che
    seguono la data di comunicazione dell’adozione da parte dei depositario. Quest’ultimo informa senza indugio tutte le Parti di qualsiasi notifica ricevuta. Una Parte può in ogni momento accettare un allegato al quale essa aveva dichiarato precedentemente di fare obiezione ed esso entra allora in vigore rispetto a questa Parte;
  3. alla scadenza di un termine di sei mesi a contare dalla data dell’inizio della comunicazione da parte del depositario, l’allegato ha effetto rispetto a tutte le Parti alla presente Convenzione o al protocollo considerato che non abbiano sottoposto la notifica conformemente alla lettera b) qui sopra.

La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli sono sottoposti alla medesima procedura che la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Gli allegati e gli emendamenti relativi tengono debitamente conto, tra l’altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti,

Se un allegato supplementare o un emendamento a un allegato implica un emendamento alla Convenzione o a un protocollo, l’allegato supplementare o l’allegato modificato entra in vigore soltanto quando questo emendamento alla Convenzione o a un protocollo considerato entra esso stesso in vigore.

Art. 11 Composizione delle controversie

In caso di controversie tra Parti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate ricercano una soluzione per via di negoziato.

Se non possono pervenire a un accordo per via di negoziato, le Parti interessate possono congiuntamente far ricorso ai buoni uffici di una terza Parte o domandarle la mediazione.

Quando ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, qualsiasi Stato o organizzazione d’integrazione economica regionale può dichiarare per scritto presso il Depositario che, nel caso di controversie non composte conformemente ai paragrafi 1 o 2 qui sopra, accetta di considerare come obbligatorio l’uno o l’altro o i due modi di composizione qui appresso:

  1. arbitrato, conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti, alla sua prima sessione ordinaria;
  2. sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

Se le Parti non hanno, conformemente al paragrafo 3 qui sopra, accettato la stessa procedura o una procedura, la controversia è sottoposta alla conciliazione conformemente al paragrafo 5 qui appresso, a meno che le Parti non ne convengano diversamente.

È creata una commissione di conciliazione su domanda di una delle Parti in causa. La commissione si compone di un numero di membri designati pariteticamente da ciascuna delle Parti interessate e il presidente è scelto di comune accordo dai membri così designati. La commissione emette una sentenza inappellabile, con valore di raccomandazione e le Parti l’esaminano in buona fede.

Le disposizioni, oggetto del presente articolo, si applicano a qualsiasi protocollo, salvo disposizioni contrarie del protocollo in questione.

Art. 12 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d’Austria, a Vienna, dal 22 marzo 1985 al 21 settembre 1985 e presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a Nuova York, dal 22
settembre 1985 al 21 marzo 1986.

Art. 13 Ratifica, accettazione o approvazione

La presente Convenzione e qualsiasi protocollo sono sottoposti alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il depositario.

Qualsiasi organizzazione di cui nel paragrafo 1 qui sopra che diventa Parte alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo e di cui nessuno Stato membro è esso stesso Parte è legata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione o nel protocollo, secondo il caso. Quando uno o parecchi Stati membri di una di queste organizzazioni sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente, l’organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle loro responsabilità rispettive per ciò che concerne l’esecuzione dei loro obblighi in virtù della Convenzione o del protocollo, secondo il caso. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non sono facoltati a esercitare simultaneamente i loro diritti a titolo della Convenzione o del protocollo pertinente.

Nei loro strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, le organizzazioni di cui nel paragrafo 1 qui sopra indicano l’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni notificano pure al depositario qualsiasi modifica importante dell’estensione delle loro competenze.

Art. 14 Adesione

La presente Convenzione e qualsiasi protocollo saranno aperti all’adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale a partire dalla data alla quale la Convenzione o il protocollo considerato non saranno più aperti alla firma. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il depositario.

Nei loro strumenti d’adesione, le organizzazioni di cui nel paragrafo 1 qui sopra indicano l’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla Convenzione o dal protocollo considerato. Esse notificano pure al depositario qualsiasi modifica
importante dell’estensione delle loro competenze.

Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13 si applicano alle organizzazioni d’integrazione economica regionale che aderiscano alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo.

Art. 15 Diritto di voto

Ogni Parte alla Convenzione o a qualsiasi protocollo dispone di un voto.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo I qui sopra, le organizzazioni d’integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il diritto di voto nei campi che rientrano nella loro competenza, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente. Queste
organizzazioni non esercitano il diritto di voto se gli Stati membri lo esercitano, e inversamente.

Art. 16 Rapporti tra la Convenzione e i suoi protocolli

Nessuno Stato né alcuna organizzazione d’integrazione economica regionale può divenire parte a un protocollo senza essere o divenire simultaneamente Parte alla Convenzione.

Le decisioni concernenti qualsiasi protocollo sono prese dalle sole Parti al protocollo considerato.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, d’approvazione o d’adesione.

A meno che il testo del protocollo non disponga diversamente, qualsiasi protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito dell’undicesimo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione di detto protocollo o d’adesione a detto protocollo.

Rispetto a ognuna delle Parti che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, o vi aderisce, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito, mediante detta Parte, dei suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.

Qualsiasi protocollo, salvo disposizione contraria di detto protocollo, entrerà in vigore per una Parte che ratifichi, accetti o approvi detto protocollo o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 2 qui sopra all’ultima delle seguenti date: il novantesimo giorno dopo la data del deposito mediante detta Parte del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione o la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore per detta Parte.

Ai fini dei paragrafi I e 2 qui sopra, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione economica regionale di cui nell’articolo 12 deve essere considerato come uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 18 Riserve

Nessuna riserva può essere fatta alla presente Convenzione.

Art. 19 Denunzia

Dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di una Parte, detta Parte potrà in ogni momento denunziare la Convenzione con notifica scritta al depositario.

Salvo disposizione contraria dell’uno qualunque dei protocolli, qualsiasi Parte potrà, in ogni momento dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei suoi confronti, denunziare quest’ultimo dando per scritto una notifica all’uopo al depositario.

Qualsiasi denunzia avrà effetto dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o a qualsiasi data ulteriore che potrà essere specificata nella notifica di denunzia.

Qualsiasi Parte che avrà denunziato la presente Convenzione sarà considerata come avente pure denunziato i protocolli ai quali essa sia, parte.

Art. 20 Depositario

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente Convenzione come pure dei protocolli.

Il depositario informa le Parti in particolare:

  1. della firma della presente Convenzione e di qualsiasi protocollo, come pure del deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione conformemente agli articoli 13 e 14;
  2. della data d’entrata in vigore della Convenzione e di qualsiasi protocollo conformemente all’articolo 17;
  3. delle notifiche di denunzia conformemente all’articolo 19;
  4. degli emendamenti adottati per ciò che concerne la Convenzione e qualsiasi protocollo, dell’accettazione di questi emendamenti da parte delle Parti e della data della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 9;
  5. di tutte le comunicazioni relative all’adozione o all’approvazione di allegati e ai loro emendamenti conformemente all’articolo 10;
  6. della notifica da parte delle organizzazioni regionali di integrazione economica dell’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla presente Convenzione e da qualsiasi protocollo, e di qualsiasi modifica relativa;
  7. delle dichiarazioni previste nell’articolo 11.

Art. 21 Testi facenti fede

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventidue marzo millenovecentottantacinque.

(Seguono le firme)

Allegato I

Ricerca e osservazioni sistematiche

1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che i principali problemi scientifici sono:

  1. le modificazioni dello strato d’ozono che comporterebbero un cambiamento dell’intensità della radiazione ultravioletta d’origine solare avente un’azione biologica (UV‑B), che raggiunge la superficie terrestre, e gli effetti che esse potrebbero avere sulla salute delle popolazioni, sugli organismi, sugli ecosistemi e sui materiali utili all’umanità;
  2. le modificazioni della ripartizione verticale dell’ozono che cambierebbe la struttura termica dell’atmosfera e le conseguenze meteorologiche e climatiche che potrebbero avere.

2. Le parti alla Convenzione, conformemente all’articolo 3, coopereranno facendo ricerche, procedendo a osservazioni sistematiche e formulando raccomandazioni concernenti le ricerche e le osservazioni future nei campi come:

  1. Le ricerche di fisica e chimica dellatmosfera i)stabilimento di modelli teorici globali: proseguimento della messa a punto di modelli interattivi dei processi radioattivi, chimici e dinamici; studi degli effetti simultanei delle diverse sostanze chimiche artificiali o naturali sull’ozono dell’atmosfera, interpretazione delle serie di misure raccolte con satellite o diversamente; valutazione delle tendenze dei
    parametri atmosferici e geofisci e messa a punto di metodi che permettano d’attribuire a cause ben determinate le variazioni di questi parametri;ii)studio di laboratorio sui coefficienti cinetici, le sezioni efficaci d’assorbimento e i processi chimici e fotochimici nella troposfera e nella stratosfera; i dati spettroscopici necessari alle misurazioni effettuate per tutte le regioni utili dello spettro;iii)misurazioni sul terreno: concentrazioni e flussi di gas fonti essenziali sia naturali sia antropogene; studio sulla dinamica dell’atmosfera; misurazioni simultanee di sostanze fotochimicamente apparentate discendendo fino allo strato limite planetario, per mezzo di strumenti in situ e di telemisurazioni; paragone tra i diversi segnalatori; misurazioni coordinate di correlazione per gli strumenti situati a bordo di satelliti; campi tridimensionali di costituenti-traccia essenziali, del flusso solare spettrale e dei parametri meteorologici;iv)realizzazione di strumenti, segnatamente di segnalatori a bordo di satelliti e di altro tipo per la misurazione dei costituenti‑traccia dell’atmosfera, del flusso solare e dei parametri meteorologici;
  2. Le ricerche che interessano gli effetti sulla salute, gli effetti biologici e gli effetti di fotodegradazione i)relazione tra l’esposizione dell’uomo alla radiazione solare, visibile o ultravioletta e a) l’apparizione di cancri della pelle diversi dal melanoma o da melanomi maligni, e b) gli effetti sul sistema immunologico;ii)effetti della radiazione UV‑B, compresa la relazione con la lunghezza d’onda, su a) le colture, le foreste e altri ecosistemi terrestri e b) sul sistema degli alimenti di origine acquatica e sulla pesca, compreso per ciò che concerne l’inibizione eventuale della capacità di produzione d’ossigeno del fitoplancton marino;iii)meccanismi per i quali la radiazione UV‑B agisce sui materiali, specie ed ecosistemi biologici, compreso: relazione tra la dose, l’erogazione di dose e la risposta; fotoriparazione, adattamento e protezione;iv)studio sugli spettri biologici d’azione e la risposta spettrale con l’aiuto di radiazioni policromatiche in vista di determinare le interazioni possibili di diverse zone di lunghezza d’onda;v)influenza della radiazione UV‑B su: la sensibilità e l’attività delle specie biologiche importanti per l’equilibrio della biosfera; processi primari come la fotosintesi e la biosintesi;vi)influenza della radiazione UV‑B sulla fotodegradazione degli inquinanti, dei prodotti chimici agricoli e altre sostanze.
  3. Le ricerche che interessano gli effetti sul clima
  4. Studi teorici e studi d’osservazione a) degli effetti dell’ozono e di altri corpi presenti allo stato di traccia sulle radiazioni e delle incidenze sui parametri del clima, come le temperature alla superficie del suolo e degli oceani, il regime delle precipitazioni e gli scambi tra la troposfera e la stratosfera; e b) degli effetti di queste incidenze climatiche su diversi aspetti delle attività umane.
  5. Osservazioni sistematiche i)dello stato dello strato d’ozono (vale a dire variabilità spaziale e temporale del contenuto totale della colonna e ripartizione verticale), rendendo pienamente operativo il Sistema mondiale d’osservazione dello strato d’ozono fondato sull’integrazione dei sistemi su satellite e dei sistemi al suolo;ii)delle concentrazioni, nella troposfera e nella stratosfera dei gas che danno origine ai radicali HOx, NOx e CIOx compresi i derivati del
    carbonio;iii)della temperatura del suolo fino alla mesosfera, utilizzando contemporaneamente sistemi al suolo e sistemi su satellite;iv)del flusso solare – lunghezza d’onda – che penetra nell’atmosfera terrestre e della radiazione termica che esce dall’atmosfera terrestre, utilizzando misurazioni fatte con satellite;v)del flusso solare ‑ lunghezza d’onda ‑ che raggiunge la superficie della terra nel campo della radiazione UV‑B;vi)delle proprietà e della distribuzione degli aerosol, dal suolo fino alla mesosfera utilizzando contemporaneamente sistemi al suolo e sistemi su satellite;vii)della prosecuzione dei programmi di misurazioni meteorologiche di alta qualità alla superficie per le variabili importanti per il clima;viii)del miglioramento dei metodi d’analisi dei dati forniti da osservazioni sistematiche su scala mondiale sui corpi presenti allo stato di traccia, le temperature, il flusso solare e gli aerosol.

3. Le Parti alla Convenzione cooperano, tenendo conto dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo, per promuovere la formazione scientifica e tecnica appropriata necessaria per partecipare alle ricerche e osservazioni sistematiche descritte nel
presente allegato. Converrebbe accordare un’importanza particolare alla taratura comparativa degli apparecchi e dei metodi d’osservazione onde ottenere insiemi di dati scientifici paragonabili o standardizzati.

4. Le seguenti sostanze chimiche naturali o antropogene, il cui elenco non implica una classificazione particolare, sembrano avere il potere di modificare le proprietà chimiche e fisiche dello strato d’ozono.

  1. Derivati del carbonio i)Monossido di carbonio (CO)Il monossido di carbonio è prodotto in gran quantità delle fonti naturali e artificiali e sembra svolgere un ruolo importante, direttamente, nella fotochimica della troposfera, indirettamente, nella fotochimica della stratosfera.ii)Diossido di carbonio (CO2)Il diossido di carbonio è prodotto in grande quantità da fonti naturali e artificiali e agisce sull’ozono della stratosfera modificando la struttura termica dell’atmosfera.iii)Metano (CH4)Il metano è d’origine sia naturale che antropogena e influisce sull’ozono della troposfera e su quello della stratosfera.iv)Idrocarburi diversi dal metanoQuesti idrocarburi, che comprendono un gran numero di sostanze chimiche, sono sia naturali sia antropogeni e svolgono un ruolo, direttamente, nella fotochimica della troposfera, indirettamente, nella fotochimica della stratosfera.
  2. Derivati dellazoto i)Protossido d’azoto (N2O)La fonte principale di N2O è naturale, ma le emissioni artificiali sono sempre più importanti. Questo protossido è la fonte primaria dei NOx stratosferici, che svolgono un ruolo capitale limitando la concentrazione dell’ozono nella stratosfera.ii)Perossidi d’azoto (NOx)Le fonti al suolo di NOx svolgono un ruolo primordiale, direttamente, soltanto nei processi fotochimici in seno alla troposfera e, indirettamente, nei processi fotochimici stratosferici, mentre le iniezioni di NOx in prossimità della tropopausa possono modificare direttamente la quantità di ozono nella troposfera e nella stratosfera.
  3. Derivati del cloro i)Alcani interamente alogenati, per esempio CCl4, CFCl3 (CFC‑11), CF2Cl2 (CFC‑12), C2F3Cl3 (CFC‑113), C2F4Cl2 (CFC‑114)Gli alcani interamente alogenati sono antropogeni e costituiscono una fonte di ClOx, che svolgono un ruolo capitale nella fotochimica
    dell’ozono, particolarmente tra 30 e 50 km d’altitudine.ii)Alcani parzialmente alogenati, per esempio CH3Cl, CHF2Cl (CFC‑22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC‑21)La fonte di CH3Cl è naturale, mentre gli altri alcani parzialmente alogenati menzionati qui sopra sono antropogeni. Questi gas costituiscono pure una fonte di ClOx stratosferici.
  4. Derivati del bromo

Alcani interamente alogenati, per esempio CF 3 Br

Questi gas sono antropogeni e costituiscono una fonte di BrO x , che si comporta nella stessa maniera dei ClO x .

  1. Sostanze idrogenate i)Idrogeno (H2)L’idrogeno è d’origine naturale e antropogena; svolge un ruolo secondario nella fotochimica della stratosfera.ii)Acqua (H2O)L’acqua, che è di origine naturale, svolge un ruolo essenziale nella
    fotochimica della troposfera e della stratosfera. Tra le cause locali di presenza di vapore d’acqua nella stratosfera figurano l’ossidazione del metano e, in misura minore, quella dell’idrogeno.

Allegato II

Scambio di informazioni

1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che la raccolta e la messa in comune di informazioni è un mezzo importante per conseguire gli obiettivi della presente
Convenzione e per assicurare che i provvedimenti che potrebbero essere presi siano appropriati ed equi. Per conseguenza le Parti scambieranno informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche.

2. Decidendo quali informazioni debbano essere raccolte e scambiate, le Parti alla Convenzione dovrebbero prendere in considerazione l’utilità di queste informazioni e le spese per ottenerle. Le Parti riconoscono inoltre che la cooperazione a titolo del presente allegato deve essere compatibile con le leggi, gli usi e le altre prescrizioni nazionali concernenti i brevetti, i segreti commerciali e la protezione delle informazioni confidenziali e relative a diritti esclusivi.

3. Informazioni scientifiche

Queste informazioni inglobano:

  1. le ricerche pubbliche e private, previste e in corso, in vista di facilitare la
    coordinazione dei programmi di ricerca in modo da trarre il miglior profitto possibile dai mezzi nazionali e internazionali disponibili;
  2. i dati sulle emissioni necessari per la ricerca;
  3. i risultati scientifici pubblicati nei periodici specializzati sulla fisica e la chimica dell’atmosfera terrestre, e la sensibilità di quest’ultima alle modificazioni, e in particolare sullo stato dello strato d’ozono e sugli effetti che la modificazione sia del contenuto totale della colonna d’azoto sia della ripartizione verticale dell’ozono comporterebbe, in qualsiasi spazio di tempo, sulla salute delle popolazioni umane, l’ambiente e il clima;
  4. la valutazione dei risultati della ricerca e le raccomandazioni sui lavori futuri di ricerca.

4. Informazioni tecniche

Queste informazioni vertono segnatamente su:

  1. l’esistenza e il costo di prodotti chimici di sostituzione e di tecnologie di
    sostituzione utilizzabili per ridurre le emissioni di sostanze che comportano modificazioni dello strato d’ozono e i lavori di ricerca connessi intrapresi o presi in considerazione;
  2. le limitazioni ed eventualmente i rischi che l’utilizzazione di prodotti chimici di sostituzione o di altro genere e di tecnologie di sostituzione comporta.

5. Informazioni socioeconomiche e commerciali sulle sostanze di cui nell allegato I

Queste informazioni vertono segnatamente su:

  1. la produzione e la capacità di produzione;
  2. l’utilizzazione e i modi di utilizzazione;
  3. le importazioni e le esportazioni;
  4. i costi, rischi e vantaggi di attività umane suscettibili di modificare indirettamente lo strato di ozono e l’impatto dei provvedimenti di disciplinamento presi o presi in considerazione per controllare queste attività.

6. Informazioni giuridiche

Queste informazioni vertono segnatamente su:

  1. le legislazioni nazionali, i provvedimenti amministrativi e i lavori di ricerca giuridica che interessano la protezione dello strato d’ozono;
  2. gli accordi internazionali, e segnatamente gli accordi bilaterali che interessano la protezione dello strato d’ozono;
  3. i metodi e le condizioni in materia d’accordi di licenza e i brevetti esistenti concernenti la protezione dello strato d’ozono.

0.814.02

Campo d’applicazione il 6 luglio 20233

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

17 giugno

2004 A

15 settembre

2004

Albania

8 ottobre

1999 A

6 gennaio

2000

Algeria

20 ottobre

1992 A

18 gennaio

1993

Andorra*

26 gennaio

2009 A

26 aprile

2009

Angola

17 maggio

2000 A

15 agosto

2000

Antigua e Barbuda

3 dicembre

1992 A

3 marzo

1993

Arabia Saudita

1° marzo

1993 A

30 maggio

1993

Argentina

18 gennaio

1990

18 aprile

1990

Armenia

1° ottobre

1999 A

30 dicembre

1999

Australia

16 settembre

1987 A

22 settembre

1988

Austria

19 agosto

1987

22 settembre

1988

Azerbaigian

12 giugno

1996 A

10 settembre

1996

Bahamas

1° aprile

1993 A

30 giugno

1993

Bahrein

27 aprile

1990 A

26 luglio

1990

Bangladesh

2 agosto

1990 A

31 ottobre

1990

Barbados

16 ottobre

1992 A

14 gennaio

1993

Belarus

20 giugno

1986

22 settembre

1988

Belgio

17 ottobre

1988

15 gennaio

1989

Belize

6 giugno

1997 A

4 settembre

1997

Benin

1° luglio

1993 A

29 settembre

1993

Bhutan

23 agosto

2004 A

21 novembre

2004

Bolivia

3 ottobre

1994 A

1° gennaio

1995

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

4 dicembre

1991 A

3 marzo

1992

Brasile

19 marzo

1990 A

17 giugno

1990

Brunei

26 luglio

1990 A

24 ottobre

1990

Bulgaria

20 novembre

1990 A

18 febbraio

1991

Burkina Faso

30 marzo

1989

28 giugno

1989

Burundi

6 gennaio

1997 A

6 aprile

1997

Cambogia

27 giugno

2001 A

25 settembre

2001

Camerun

30 agosto

1989 A

28 novembre

1989

Canada

4 giugno

1986

22 settembre

1988

Capo Verde

31 luglio

2001 A

29 ottobre

2001

Ceca, Repubblica

30 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

18 maggio

1989 A

16 agosto

1989

Cile

6 marzo

1990

4 giugno

1990

Cina

11 settembre

1989 A

10 dicembre

1997

  1. Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

  1. Macao b

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

28 maggio

1992 A

26 agosto

1992

Colombia

16 luglio

1990 A

14 ottobre

1990

Comore

31 ottobre

1994 A

29 gennaio

1995

Congo (Brazzaville)

16 novembre

1994 A

14 febbraio

1995

Congo (Kinshasa)

30 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Corea (Nord)

24 gennaio

1995 A

24 aprile

1995

Corea (Sud)

27 febbraio

1992 A

27 maggio

1992

Costa Rica

30 luglio

1991 A

28 ottobre

1991

Côte d’Ivoire

5 aprile

1993 A

4 luglio

1993

Croazia

21 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

14 luglio

1992 A

12 ottobre

1992

Danimarca

29 settembre

1988

28 dicembre

1988

Dominica

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Dominicana, Repubblica

18 maggio

1993 A

16 agosto

1993

Ecuador

10 aprile

1990 A

9 luglio

1990

Egitto

9 maggio

1988

22 settembre

1988

El Salvador

2 ottobre

1992 A

31 dicembre

1992

Emirati Arabi Uniti

22 dicembre

1989 A

22 marzo

1990

Eritrea

10 marzo

2005 A

8 giugno

2005

Estonia

17 ottobre

1996 A

15 gennaio

1997

Eswatini

10 novembre

1992 A

8 febbraio

1993

Etiopia

11 ottobre

1994 A

9 gennaio

1995

Figi

23 ottobre

1989 A

21 gennaio

1990

Filippine

17 luglio

1991 A

15 ottobre

1991

Finlandia*

26 settembre

1986

22 settembre

1988

Francia

4 dicembre

1987

22 settembre

1988

Gabon

9 febbraio

1994 A

10 maggio

1994

Gambia

25 luglio

1990 A

23 ottobre

1990

Georgia

21 marzo

1996 A

19 giugno

1996

Germania

30 settembre

1988

29 dicembre

1988

Ghana

24 luglio

1989 A

22 ottobre

1989

Giamaica

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Giappone

30 settembre

1988 A

29 dicembre

1988

Gibuti

30 luglio

1999 A

28 ottobre

1999

Giordania

31 maggio

1989 A

29 agosto

1989

Grecia

29 dicembre

1988

29 marzo

1989

Grenada

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Guatemala

11 settembre

1987 A

22 settembre

1988

Guinea

25 giugno

1992 A

23 settembre

1992

Guinea equatoriale

17 agosto

1988 A

15 novembre

1988

Guinea-Bissau

12 novembre

2002 A

10 febbraio

2003

Guyana

12 agosto

1993 A

10 novembre

1993

Haiti

29 marzo

2000 A

27 giugno

2000

Honduras

14 ottobre

1993 A

12 gennaio

1994

India

18 marzo

1991 A

16 giugno

1991

Indonesia

26 giugno

1992 A

24 settembre

1992

Iran

3 ottobre

1990 A

1° gennaio

1991

Iraq

25 giugno

2008 A

23 settembre

2008

Irlanda

15 settembre

1988 A

14 dicembre

1988

Islanda

29 agosto

1989 A

27 novembre

1989

Isole Cook

22 dicembre

2003 A

21 marzo

2004

Isole Marshall

11 marzo

1993 A

9 giugno

1993

Israele*

30 giugno

1992 A

28 settembre

1992

Italia

19 settembre

1988

18 dicembre

1988

Kazakstan

26 agosto

1998 A

24 novembre

1998

Kenya

9 novembre

1988 A

7 febbraio

1989

Kirghizistan

31 maggio

2000 A

29 agosto

2000

Kiribati

7 gennaio

1993 A

7 aprile

1993

Kuwait

23 novembre

1992 A

21 febbraio

1993

Laos

21 agosto

1998 A

19 novembre

1998

Lesotho

25 marzo

1994 A

23 giugno

1994

Lettonia

28 aprile

1995 A

27 luglio

1995

Libano

30 marzo

1993 A

28 giugno

1993

Liberia

15 gennaio

1996 A

14 aprile

1996

Libia

11 luglio

1990 A

9 ottobre

1990

Liechtenstein

8 febbraio

1989 A

9 maggio

1989

Lituania

18 gennaio

1995 A

18 aprile

1995

Lussemburgo

17 ottobre

1988

15 gennaio

1989

Macedonia del Nord

10 marzo

1994 S

17 settembre

1991

Madagascar

7 novembre

1996 A

5 febbraio

1997

Malawi

9 gennaio

1991 A

9 aprile

1991

Malaysia

29 agosto

1989 A

27 novembre

1989

Maldive

26 aprile

1988 A

22 settembre

1988

Mali

28 ottobre

1994 A

26 gennaio

1995

Malta

15 settembre

1988 A

14 dicembre

1988

Marocco

28 dicembre

1995

27 marzo

1996

Mauritania

26 maggio

1994 A

24 agosto

1994

Maurizio*

18 agosto

1992 A

16 novembre

1992

Messico

14 settembre

1987

22 settembre

1988

Micronesia

3 agosto

1994 A

1° novembre

1994

Moldova

24 ottobre

1996 A

22 gennaio

1997

Monaco

12 marzo

1993 A

10 giugno

1993

Mongolia

7 marzo

1996 A

5 giugno

1996

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

9 settembre

1994 A

8 dicembre

1994

Myanmar

24 novembre

1993 A

22 febbraio

1994

Namibia

20 settembre

1993 A

19 dicembre

1993

Nauru

12 novembre

2001 A

10 febbraio

2002

Nepal

6 luglio

1994 A

4 ottobre

1994

Nicaragua

5 marzo

1993 A

3 giugno

1993

Niger

9 ottobre

1992 A

7 gennaio

1993

Nigeria

31 ottobre

1988 A

29 gennaio

1989

Niue

22 dicembre

2003 A

21 marzo

2004

Norvegia*

23 settembre

1986

22 settembre

1988

Nuova Zelanda c

2 giugno

1987

22 settembre

1988

Oman

30 giugno

1999 A

28 settembre

1999

Paesi Bassi d *

28 settembre

1988

27 dicembre

1988

  1. Aruba

28 settembre

1988

27 dicembre

1988

  1. Curaçao

28 settembre

1988

27 dicembre

1988

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

28 settembre

1988

27 dicembre

1988

  1. Sint Maarten

28 settembre

1988

27 dicembre

1988

Pakistan

18 dicembre

1992 A

18 marzo

1993

Palau

29 maggio

2001 A

27 agosto

2001

Palestina

18 marzo

2019 A

16 giugno

2019

Panama

13 febbraio

1989 A

14 maggio

1989

Papua Nuova Guinea

27 ottobre

1992 A

25 gennaio

1993

Paraguay

3 dicembre

1992 A

3 marzo

1993

Perù

7 aprile

1989

6 luglio

1989

Polonia

13 luglio

1990 A

11 ottobre

1990

Portogallo

17 ottobre

1988 A

15 gennaio

1989

Qatar

22 gennaio

1996 A

21 aprile

1996

Regno Unito

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Akrotiri e Dhekelia

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Anguilla

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Bermuda

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Gibilterra

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Guernesey

30 agosto

1990

30 agosto

1990

  1. Isola di Man

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Isole Caimane

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Isole Turche e Caicos

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Isole Vergini britanniche

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Jersey

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Montserrat

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Terra antartica britannica

15 maggio

1987

22 settembre

1988

  1. Territorio britannico dell'Oceano Indiano

15 maggio

1987

22 settembre

1988

Rep. Centrafricana

29 marzo

1993 A

27 giugno

1993

Romania

27 gennaio

1993 A

27 aprile

1993

Ruanda

11 ottobre

2001 A

9 gennaio

2002

Russia

18 giugno

1986

22 settembre

1988

Saint Kitts e Nevis

10 agosto

1992 A

8 novembre

1992

Saint Lucia

28 luglio

1993 A

26 ottobre

1993

Saint Vincent e Grenadine

2 dicembre

1996 A

2 marzo

1997

Salomone, Isole

17 giugno

1993 A

15 settembre

1993

Samoa

21 dicembre

1992 A

21 marzo

1993

San Marino

23 aprile

2009 A

22 luglio

2009

Santa Sede*

5 maggio

2008 A

3 agosto

2008

São Tomé e Príncipe

19 novembre

2001 A

17 febbraio

2002

Seicelle

6 gennaio

1993 A

6 aprile

1993

Senegal

19 marzo

1993 A

17 giugno

1993

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

29 agosto

2001 A

27 novembre

2001

Singapore

5 gennaio

1989 A

5 aprile

1989

Siria

12 dicembre

1989 A

12 marzo

1990

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

1° agosto

2001 A

30 ottobre

2001

Spagna*

25 luglio

1988 A

23 ottobre

1988

Sri Lanka

15 dicembre

1989 A

15 marzo

1990

Stati Uniti d’America*

27 agosto

1986

22 settembre

1988

Sudafrica

15 gennaio

1990 A

15 aprile

1990

Sudan

29 gennaio

1993 A

29 aprile

1993

Sudan del Sud

12 gennaio

2012 A

11 aprile

2012

Suriname

14 ottobre

1997 A

12 gennaio

1998

Svezia*

26 novembre

1986

22 settembre

1988

Svizzera

17 dicembre

1987

22 settembre

1988

Tagikistan

6 maggio

1996 A

4 agosto

1996

Tanzania

7 aprile

1993 A

6 luglio

1993

Thailandia

7 luglio

1989 A

5 ottobre

1989

Timor Est

16 settembre

2009 A

15 dicembre

2009

Togo

25 febbraio

1991 A

26 maggio

1991

Tonga

29 luglio

1998 A

27 ottobre

1998

Trinidad e Tobago

28 agosto

1989 A

26 novembre

1989

Tunisia

25 settembre

1989 A

24 dicembre

1989

Turchia

20 settembre

1991 A

19 dicembre

1991

Turkmenistan

18 novembre

1993 A

16 febbraio

1994

Tuvalu

15 luglio

1993 A

13 ottobre

1993

Ucraina

18 giugno

1986

22 settembre

1988

Uganda

24 giugno

1988 A

22 settembre

1988

Ungheria

4 maggio

1988 A

22 settembre

1988

Unione europea*

17 ottobre

1988

15 gennaio

1989

Uruguay

27 febbraio

1989 A

28 maggio

1989

Uzbekistan

18 maggio

1993 A

16 agosto

1993

Vanuatu

21 novembre

1994 A

19 febbraio

1995

Venezuela

1° settembre

1988 A

30 novembre

1988

Vietnam

26 gennaio

1994 A

26 aprile

1994

Yemen

21 febbraio

1996 A

21 maggio

1996

Zambia

24 gennaio

1990 A

24 aprile

1990

Zimbabwe

3 novembre

1992 A

1° febbraio

1993

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 15 mag. 1987 al 30 giu.1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dal 15 feb. 1994 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
  1. Con l’adesione di Niue e delle Isole Cook alla Conv. la dichiarazione territoriale della Nuova Zelanda è diventata nulla.
  1. Al Regno in Europa.