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Protocollo
alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico
attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione
di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo o dei loro flussi
attraverso le frontiere

RU 1998 285; FF 1986 III 165

Traduzione1

Concluso a Helsinki l’8 luglio 1985
Approvato dall’Assemblea federale il 15 giugno 19872
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 21 settembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 dicembre 1987

(Stato 23 settembre 2010)

Le Parti,

decise a dare effetto alla Convenzione 3 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;

temendo che le attuali emissioni di inquinanti atmosferici provochino estesi danni nelle regioni esposte d’Europa e d’America del Nord, a risorse naturali d’importanza vitale per l’ambiente e l’economia, quale le foreste, il suolo e le acque, nonché ai materiali (ivi compresi i monumenti storici), e possano avere, in alcune circostanze, effetti dannosi per la salute dell’uomo;

consapevoli che le principali fonti d’inquinamento atmosferico che contribuiscono all’acidificazione dell’ambiente sono: la combustione di combustibili fossili per la produzione di energia ed i principali processi tecnologici in vari settori industriali, nonché i trasporti che causano l’emissione di diossido di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti;

considerando che un’elevata priorità dovrebbe essere concessa alla riduzione delle emissioni di zolfo in modo da ottenere effetti positivi per l’ambiente, per la situazione economica nel suo insieme e per la salute dell’uomo;

ricordando la decisione adottata dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE), nella sua trentanovesima sessione, intesa a sottolineare l’urgenza di raddoppiare gli sforzi per riuscire a coordinare le strategie e le politiche nazionali nell’ambito della CEE, al fine di ridurre effettivamente le emissioni di zolfo a livello nazionale;

ricordando che l’Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua prima sessione la necessità di diminuire effettivamente le emissioni annue totali dei composti solforosi o i loro flussi attraverso le frontiere entro il 1993–1995, avvalendosi dei livelli del 1980 come base di calcolo;

ricordando che la Conferenza multilaterale sulle cause e la prevenzione dei danni causati alle foreste e all’acqua dall’inquinamento atmosferico in Europa (Monaco, 24–27 giugno 1984) aveva chiesto all’Organo esecutivo della Convenzione di adottare, con assoluta priorità, una proposta in vista di un accordo speciale volto a ridurre le emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, al più tardi entro il 1993;

notando che un certo numero di Parti contraenti alla Convenzione hanno deciso di attuare riduzioni di almeno il 30 per cento delle loro emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere il più presto possibile ed al più tardi entro il 1993, avvalendosi dei livelli del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni;

riconoscendo, d’altronde, che alcune Parti contraenti alla Convenzione, ancorché non abbiano firmato il presente Protocollo al momento della sua apertura alla firma, contribuiranno tuttavia in maniera rilevante alla riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, o proseguiranno i loro sforzi volti al controllo delle emissioni di zolfo, come indicato nel documento allegato al rapporto dell’Organo esecutivo relativo alla sua terza sessione;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizione

Ai fini del presente Protocollo,

  1. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
  2. per «EMEP» s’intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
  3. per «Organo esecutivo», si intende l’Organo esecutivo della Convenzione, costituito ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 10 della Convenzione;
  4. per «zona geografica delle attività dell’EMEP», si intende la zona definita al paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lunga scadenza del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
  5. per «Parti», tranne indicazioni contrarie nel testo, si intendono le Parti al presente Protocollo.

Art. 2 Disposizione di base

Le Parti ridurranno di almeno il 30 per cento le loro emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere il più presto possibile ed al più tardi entro il 1993, adottando i livelli del 1980 come base per il calcolo delle riduzioni.

Art. 3 Riduzioni supplementari

Le Parti riconoscono la necessità, per ciascuna di loro, di esaminare a livello nazionale il bisogno di riduzioni supplementari, superiori a quelle menzionate all’articolo 2, delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere, qualora ciò sia richiesto dalla situazione ambientale.

Art. 4 Rapporti relativi alle emissioni annue

Ogni Parte informerà annualmente l’Organo esecutivo del livello delle proprie emissioni annue di zolfo e su quale base esso sia stato calcolato.

Art. 5 Rilevazione dei flussi attraverso le frontiere

L’EMEP fornirà all’Organo esecutivo, in tempo utile, prima delle sue riunioni annue, le rilevazioni effettuate mediante modelli appropriati dei quantitativi di zolfo, dei flussi attraverso le frontiere e delle ricadute dei composti solforosi relative all’anno precedente, nella zona geografica delle attività dell’EMEP. Nelle regioni al di fuori della zona delle attività dell’EMEP, vengono utilizzati modelli adeguati alle particolari circostanze.

Art. 6 Programmi, politiche e strategie nazionali

Le Parti definiranno senza indugio, nell’ambito della Convenzione, i programmi, le politiche e le strategie nazionali che consentano di ridurre, di almeno il 30 per cento, le emissioni di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, il più presto possibile, ed al più tardi entro il 1993, e faranno rapporto in merito all’Organo esecutivo e per quanto riguarda i processi compiuti a tal fine.

Art. 7 Emendamenti al Protocollo

Ogni Parte potrà proporre emendamenti al presente Protocollo.

Le proposte di emendamenti saranno sottoposte per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa che le comunicherà a tutte le Parti. L’Organo esecutivo esaminerà le proposte di emendamenti nel corso della sua riunione annuale successiva, purché tali proposte siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa almeno novanta giorni prima.

Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti; un emendamento entrerà in vigore per le Parti che lo avranno accettato il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato i propri strumenti di accettazione di detto emendamento. Un emendamento entrerà in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte abbia depositato il proprio strumento di accettazione di detto emendamento.

Art. 8 Composizione delle controversie

In caso di controversia tra due o più Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti contendenti.

Art. 9 Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Helsinki (Finlandia), dall’8 luglio 1985 al 12 luglio 1985 compreso, da parte degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, e degli Stati che godono di uno Statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l’Europa, aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dal presente Protocollo, con riserva che gli Stati ed Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione.

Trattandosi di questioni di loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti ad assolvere le responsabilità che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette Organizzazioni non potranno esercitare individualmente questi diritti.

Art. 10 Ratificazione, accettazione, approvazione ed adesione

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati ed Organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 9 a contare dal 13 luglio 1985.

Uno Stato od organizzazione che aderisca al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore applicherà, al più tardi entro il 1993, l’articolo 2. Tuttavia, qualora l’adesione al Protocollo avvenga dopo il 1990, l’articolo 2 potrà essere applicato dalla Parte considerata dopo il 1993, ma al più tardi nel 1995, e detta Parte applicherà di conseguenza l’articolo 6.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge le funzioni di depositario.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 9 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo, o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 12 Denuncia

In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo sarà entrato in vigore nei riguardi di una Parte, detta Parte potrà denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale denuncia avrà effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento da parte del depositario.

Art. 13 Testi autentici

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Helsinki, l’otto luglio millenovecentottantacinque.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 23 settembre 20104

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

16 giugno

2009 A

14 settembre

2009

Austria

4 giugno

1987

2 settembre

1987

Belarus

10 settembre

1986

2 settembre

1987

Belgio

9 giugno

1989

7 settembre

1989

Bulgaria

26 settembre

1986

2 settembre

1987

Canada

4 dicembre

1985

2 settembre

1987

Ceca, Repubblica

30 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Danimarca

29 aprile

1986

2 settembre

1987

Estonia

7 marzo

2000 A

5 giugno

2000

Finlandia

24 giugno

1986

2 settembre

1987

Francia

13 marzo

1986

2 settembre

1987

Germania

3 marzo

1987

2 settembre

1987

Italia

5 febbraio

1990

6 maggio

1990

Liechtenstein

13 febbraio

1986

2 settembre

1987

Lituania

15 marzo

2007 A

13 giugno

2007

Lussemburgo

24 agosto

1987

22 novembre

1987

Macedonia

10 marzo

2010 A

8 giugno

2010

Norvegia

4 novembre

1986

2 settembre

1987

Paesi Bassia

30 aprile

1986

2 settembre

1987

Russia

10 settembre

1986

2 settembre

1987

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Svezia

31 marzo

1986

2 settembre

1987

Svizzera

21 settembre

1987

20 dicembre

1987

Ucraina

2 ottobre

1986

2 settembre

1987

Ungheria

11 settembre

1986

2 settembre

1987

a

Al Regno in Europa.