Lexipedia

0.814.322

Protocollo alla Convenzione del 1979
sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)

RU 1988 867

Traduzione

Concluso a Ginevra il 28 settembre 1984

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 26 luglio 1985

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 gennaio 1988

(Stato 19 febbraio 2019)

Le Parti contraenti,

richiamata la Convenzione 1 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (detta qui di seguito «Convenzione»), entrata in vigore il 16 marzo 1983;

consci dell’importanza del «Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa» (detto qui di seguito «EMEP»), di cui agli articoli 9 e 10 della Convenzione;

consci dei risultati positivi finora ottenuti nell’attuazione dell’EMEP,

riconosciuto che l’attuazione dell’EMEP è stata finora possibile grazie ai fondi forniti dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUE) e grazie ai contributi volontari dei governi;

consapevoli che il contributo del PNUE sarà versato soltanto sino alla fine del 1984 e che, sommato con i contributi volontari dei governi, non copre integralmente i costi dell’applicazione del piano di lavoro dell’EMEP, donde la necessità di prendere disposizioni per assicurare il finanziamento a lungo termine dopo il 1984;

considerato l’appello lanciato dalla Commissione economica per l’Europa ai governi dei Paesi membri della CEE nella decisione B (XXXVIII), nella quale si chiede loro vivamente di fornire, secondo le modalità che saranno convenute nella prima riunione dell’Organo esecutivo della Convenzione (detto qui di seguito «Organo esecutivo»), i fondi di cui questo abbisogna per svolgere le sue attività, in particolare quelle inerenti ai lavori dell’EMEP;

osservato che la Convenzione non contiene alcuna disposizione relativa al finanziamento dell’EMEP, donde la necessità di prendere disposizioni appropriate in merito,

tenuto conto degli elementi che occorre prendere in considerazione per l’elaborazione di uno strumento ufficiale inteso a completare la Convenzione, elementi enunciati nelle raccomandazioni adottate dall’Organo esecutivo nella sua prima sessione (7–10 giugno 1983),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

Per «quota ONU» s’intende la quota di una Parte contraente per l’esercizio finanziario considerato, secondo la chiave stabilita per la ripartizione delle spese dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per «esercizio finanziario» s’intende l’esercizio finanziario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; le espressioni «base annua» e «spese annue» vanno interpretate conseguentemente.

Per «Fondo generale a destinazione speciale» s’intende il Fondo generale a destinazione speciale per il finanziamento dell’applicazione della Convenzione, istituito dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona sottoposta a sorveglianza coordinata da parte dei centri internazionali dell’EMEP 2 .

Art. 2 Finanziamento dell’EMEP

Le risorse dell’EMEP sopperiscono alle spese annue dei centri internazionali che cooperano nell’ambito dell’EMEP, per quanto connesse alle attività iscritte nel programma di lavoro dell’Organo direttivo dell’EMEP.

Art. 3 Contributi

Conformemente alle disposizioni del presente articolo, l’EMEP è finanziato con contributi obbligatori, integrati con contributi volontari. I contributi possono essere versati in moneta convertibile, in moneta non convertibile o in natura.

I contributi obbligatori sono versati su una base annua da tutte le Parti contraenti del presente Protocollo che si trovano nella zona geografica delle attività dell’EMEP.

Contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti del presente Protocollo e dai Firmatari anche se il loro territorio si trova fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP, nonché, su raccomandazione dell’Organo direttivo dell’EMEP e fatta salva l’approvazione dell’Organo esecutivo, da qualsiasi altro Paese, organizzazione o privato che intenda versare contributi al programma di lavoro.

Le spese annue connesse al programma di lavoro sono coperte con i contributi obbligatori. I contributi in contanti e in natura, quali i contributi dei Paesi ospitanti i centri internazionali, sono specificati nel programma di lavoro. Su raccomandazione dell’Organo direttivo e fatta salva l’approvazione dell’Organo esecutivo, i contributi volontari possono essere utilizzati per ridurre i contributi obbligatori o per finanziare attività particolari rientranti nell’ambito dell’EMEP.

I contributi in contanti – obbligatori o volontari – sono versati al Fondo generale a destinazione speciale.

Art. 4 Ripartizione delle spese

I contributi obbligatori sono determinati conformemente alle disposizioni dell’allegato al presente Protocollo.

L’Organo esecutivo pondererà la necessità di rivedere l’allegato se:

  1. il preventivo annuo dell’EMEP aumenta di due volte e mezzo rispetto a quello dell’anno d’entrata in vigore del presente Protocollo o, se questo anno è posteriore, rispetto a quello dell’anno dell’ultimo emendamento dell’allegato;
  2. l’Organo esecutivo, su raccomandazione dell’Organo direttivo, designa un nuovo centro internazionale;
  3. sono trascorsi sei anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo o, se questo è posteriore, sei anni dall’ultimo emendamento dell’allegato.

Gli emendamenti dell’allegato sono adottati per consenso dall’Organo esecutivo.

Art. 5 Preventivo annuale

Il preventivo annuale dell’EMEP è allestito dall’Organo direttivo e adottato dall’Organo esecutivo il più tardi un anno prima dell’inizio dell’esercizio finanziario corrispondente.

Art. 6 Emendamenti del Protocollo

Qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo può proporre emendamenti al medesimo.

Il testo degli emendamenti proposti è sottoposto per scritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, il quale lo comunica a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo. L’Organo esecutivo esamina gli emendamenti proposti nella riunione annuale successiva, per quanto le proposte siano state comunicate alle Parti contraenti del presente Protocollo, da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, almeno novanta giorni prima.

Ogni emendamento del presente Protocollo, eccettuati quelli dell’allegato, sono adottati per consenso dai rappresentanti delle Parti contraenti del presente Protocollo e entra in vigore, per le Parti contraenti che l’hanno accettato, il novantesimo giorno a contare dalla data in cui i due terzi di queste Parti contraenti hanno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. Per ogni altra Parte contraente, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data in cui detta Parte contraente ha depositato il proprio strumento di accettazione dell’emendamento medesimo.

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia fra due o più Parti contraenti del presente Protocollo quanto all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo medesimo, le Parti in causa cercano una soluzione per mezzo di negoziati o con qualsiasi altro metodo di composizione che ritengano accettabile.

Art. 8 Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa in virtù del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) adottata dal Consiglio economico e sociale il 28 marzo 1947 e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l’Europa e aventi competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Protocollo, a condizione che tali Stati e organizzazioni siano Parti della Convenzione, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra dal 28 settembre al 5 ottobre 1984 inclusi, poi presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York sino al 4 aprile 1985.

Se si tratta di questioni di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica regionale menzionate qui sopra possono, in loro nome, esercitare i diritti e assumere le responsabilità che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni non hanno facoltà di esercitare questi diritti individualmente.

Art. 9 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Il presente Protocollo sottostà a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.

Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all’articolo 8 paragrafo 1 a contare dal 5 ottobre 1984.

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale funge da depositario.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data in cui:

  1. gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono stati depositati da almeno diciannove Stati e organizzazioni di cui all’articolo 8 paragrafo 1, situati nella zona geografica delle attività dell’EMEP, e
  2. il totale delle quote ONU di questi Stati e di queste organizzazioni ha superato il quaranta per cento.

Riguardo ad ogni Stato e organizzazione di cui all’articolo 8 paragrafo 1 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca quando le condizioni d’entrata in vigore enunciate nel paragrafo 1 a) qui sopra sono state adempite, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 11 Denunzia

In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine quinquennale a contare dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore rispetto a una Parte contraente, detta Parte contraente può denunziare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denunzia ha effetto il novantesimo giorno dopo la data in cui il depositario l’ha ricevuta.

Gli obblighi finanziari della Parte che denunzia il Protocollo permangono immutati fino all’efficacia della denunzia.

Art. 12 Testi autentici

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti , debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il ventotto settembre millenovecentottantaquattro.

(Seguono le firme)

Allegato

(art. 4)

I contributi obbligatori per la ripartizione delle spese del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) sono calcolati secondo la chiave seguente:

In %

Austria

1,59

Bulgaria

0,35

Cecoslovacchia

1,54

Finlandia

1,07

Islanda

0,06

Jugoslavia

0,60

Liechtenstein

0,02

Norvegia

1,13

Polonia

1,42

Portogallo

0,30

Repubblica democratica tedesca

2,74

RSS di Bielorussia

0,71

RSS d’Ucraina

2,60

Romania

0,37

San Marino

0,02

Santa Sede

0,02

Spagna

3,54

Svezia

2,66

Svizzera

2,26

Turchia

0,60

Ungheria

0,45

URSS

20,78

Stati membri della Comunità economica europea:

Belgio

2,36

Danimarca

1,38

Francia

11,99

Germania, Repubblica federale di

15,73

Grecia

1,00

Irlanda

0,50

Italia

6,89

Lussemburgo

0,10

Paesi Bassi

3,28

Regno Unito

8,61

Comunità economica europea

3,33

Totale

100,00

L’ordine in cui le Parti contraenti figurano nell’Allegato si riferisce specificamente al sistema di ripartizione delle spese quale convenuto dall’Organo esecutivo della Convenzione. Conseguentemente, esso è un elemento specifico del Protocollo sul finanziamento dell’EMEP.

0.814.322

Campo d’applicazione il 19 febbraio 20193

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

6 settembre

2011 A

5 dicembre

2011

Armenia

21 gennaio

2014 A

21 aprile

2014

Austria

4 giugno

1987 A

28 gennaio

1988

Belarus

4 ottobre

1985

28 gennaio

1988

Belgio

5 agosto

1987

28 gennaio

1988

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria

26 settembre

1986

28 gennaio

1988

Canada

4 dicembre

1985

28 gennaio

1988

Ceca, Repubblica

30 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cipro

20 novembre

1991 A

18 febbraio

1992

Croazia

21 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca

29 aprile

1986

28 gennaio

1988

Estonia

7 dicembre

2001 A

7 marzo

2002

Finlandia

24 giugno

1986

28 gennaio

1988

Francia

30 ottobre

1987

28 gennaio

1988

Georgia

7 febbraio

2013

8 maggio

2013

Germania

7 ottobre

1986

28 gennaio

1988

Grecia

24 giugno

1988 A

22 settembre

1988

Irlanda

26 giugno

1987

28 gennaio

1988

Italia

12 gennaio

1989

12 aprile

1989

Lettonia

18 febbraio

1997 A

19 maggio

1997

Liechtenstein

1° maggio

1985 A

28 gennaio

1988

Lituania

7 novembre

2003 A

5 febbraio

2004

Lussemburgo

24 agosto

1987

28 gennaio

1988

Macedonia

10 marzo

2010 A

8 giugno

2010

Moldova

26 luglio

2016 A

24 ottobre

2016

Malta

14 marzo

1997 A

12 giugno

1997

Monaco

27 agosto

1999 A

25 novembre

1999

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Norvegia

12 marzo

1985

28 gennaio

1988

Paesi Bassi a

22 ottobre

1985

28 gennaio

1988

Polonia

14 settembre

1988 A

13 dicembre

1988

Portogallo

19 gennaio

1989 A

19 aprile

1989

Regno Unito

12 agosto

1985

28 gennaio

1988

Romania

28 aprile

2003 A

27 luglio

2003

Russia

21 agosto

1985

28 gennaio

1988

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

11 agosto

1987 A

28 gennaio

1988

Stati Uniti

29 ottobre

1984

28 gennaio

1988

Svezia

12 agosto

1985

28 gennaio

1988

Svizzera

26 luglio

1985

28 gennaio

1988

Turchia

20 dicembre

1985

28 gennaio

1988

Ucraina

30 agosto

1985

28 gennaio

1988

Ungheria

8 maggio

1985

28 gennaio

1988

Unione europea

17 luglio

1986

28 gennaio

1988

  1. Per il Regno in Europa