L’autorità committente si assicura che il personale abbia ricevuto una formazione adeguata in considerazione del compito di protezione da svolgere e che comprenda in particolare i seguenti temi:
- diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;
- uso della forza fisica e di armi in situazioni di legittima difesa o stato di necessità;
- comportamento con le persone che oppongono resistenza o inclini alla violenza;
- primi soccorsi;
- valutazione dei rischi per la salute insiti nell’uso della forza;
- lotta contro la corruzione.
Se il compito di protezione è eseguito all’estero, l’autorità committente si assicura inoltre che il personale abbia acquisito una formazione adeguata e conforme al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabile.
Ai fini dell’esecuzione di un compito di protezione all’estero, l’autorità committente può eccezionalmente impiegare un’impresa che non soddisfa completamente i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 qualora nel luogo di esecuzione della prestazione non vi siano imprese che adempiono detti requisiti e il compito di protezione non possa essere eseguito altrimenti.
Un contratto concluso in virtù del capoverso 3 può avere una durata massima di sei mesi. L’autorità committente prende misure per assicurarsi che l’impresa soddisfi quanto prima i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Essa prevede tali misure nel contratto.