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131.233

Costituzione
della Repubblica e Cantone di Neuchâtel

Traduzione1

del 24 settembre 2000 (Stato 20 settembre 2023)2

Il Popolo del Cantone di Neuchâtel ,

conscio delle sue responsabilità verso l’essere umano, la collettività, l’ambiente naturale e le generazioni future,

rispettoso delle diversità culturali e regionali,

risoluto ad assicurare, per quanto in suo potere, la libertà, la giustizia, la pace e
la prosperità in un ordinamento democratico e a conformare una collettività viva, unita, solidale e aperta al mondo,

si è dato la presente Costituzione:

Titolo primo Disposizioni generali

Repubblica e Cantone di
Neuchâtel

Art. 1

Il Cantone di Neuchâtel è una repubblica democratica, laica, so ciale e garante dei diritti fondamentali.

Il potere appartiene al Popolo. È esercitato dal corpo elettorale e dalle autorità nelle forme previste dalla presente Costituzione .

Il Cantone di Neuchâtel è uno degli Stati della Confederazione Svizzera. Comprende il territorio che gli è garantito dalla Costituzione fe derale .

Il Cantone è suddiviso in Comuni. 3

Capitale
del Cantone

Art. 2

La capitale del Cantone è la città di Neuchâtel, sede del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

Stemma
del Cantone

Art. 3

Lo stemma del Cantone è: Interzato in palo di verde, d’argento e di rosso, il rosso caricato nel capo da una crocetta del secondo.

Lingua ufficiale

Art. 4

La lingua ufficiale del Cantone è il francese.

Compiti
dello Stato e
dei Comuni

Art. 5

Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell’iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Comuni assumono i compiti loro affidati dalla legge, segnatamente:

  1. la protezione della libertà delle persone;
  2. il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici;
  3. l’istruzione e la formazione, scolastica e professionale, nonché l’educazione degli adulti;
  4. l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, nonché la protezione delle minoranze;
  5. la promozione e la tutela della salute;
  6. lo sviluppo dell’economia, nonché il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;
  7. l’equilibrio tra le regioni, nonché la collaborazione e la perequazione finanziaria intercomunali;
  8. la protezione sociale;
  9. la politica dell’alloggio;
  10. la protezione e il risanamento dell’ambiente, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale;
  11. la pianificazione del territorio, l’urbanistica e la polizia delle costruzioni;
  12. 4 l’approvvigionamento idrico ed energetico sufficiente, diversificato, sicuro ed economico, la gestione parsimoniosa delle risorse non rinnovabili favorendo i risparmi energetici, nonché l’incentivazione dell’utilizza-zione delle risorse indigene e rinnovabili;
  13. la politica dei trasporti e delle comunicazioni, in particolare l’incentivazione dei trasporti pubblici;
  14. la promozione della cultura e delle arti;
  15. il sostegno delle scienze e della ricerca;
  16. l’incentivazione delle attività sportive;
  17. la cooperazione intercantonale e internazionale.

Nell’adempimento dei loro compiti e se vi è conflitto d’interessi, lo Stato e i Comuni privilegiano gli interessi delle generazioni future. Prestano particolare attenzione alle esigenze dello sviluppo sostenibile e al mantenimento della biodiversità .

Energia eolica

Art. 5a5

Gli impianti eolici sono autorizzati al massimo in cinque siti.

La legge stabilisce i siti e fissa il numero massimo di impianti eolici per ogni sito.

Trasporti

Art. 5b6

La manutenzione e lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto sono dettati da una politica globale di mobilità pianificata sul lungo termine.

Questa politica favorisce la complementarità dei mezzi di trasporto, il servizio in tutte le regioni del Cantone e i collegamenti con l’esterno.

La legge definisce le modalità di attuazione della politica globale di mobilità.

Responsabilità degli enti pubblici

Art. 6

Lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro funzioni .

La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano lecitamente .

Vigilanza sulla gestione e sulle finanze

Art. 6a7

Un organo indipendente è incaricato di vigilare sulla gestione da parte delle autorità e dell’amministrazione , nonché sulla gestione delle finanze.

La legge ne disciplina l’organizzazione, le competenze e il funzionamento. La legge può estendere le competenze di tale organo al controllo di altre entità create dallo Stato o con le quali quest’ultimo collabora, nonché ai Comuni.

Titolo secondo
Diritti fondamentali, obiettivi e mandati sociali

Capitolo 1 Diritti fondamentali

Dignità umana

Art. 7

La dignità umana va rispettata e protetta .

La tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono vietati .

Uguaglianza e divieto delle
discriminazioni

Art. 8

L’uguaglianza giuridica è garantita. Nessuno deve subire discrimina zioni, segnatamente a causa dell’origine, dell’etnia, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della situazione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche o di una deficienza fisica, mentale o psichica .

Donna e uomo hanno pari diritti . Hanno segnatamente diritto alla stes sa formazione, a un salario uguale per un lavoro di uguale valore e pari accesso alla funzione pubblica .

Protezione
della buona fede, divieto dell’arbitrarietà,
irretroattività delle leggi

Art. 9

Ognuno ha il diritto d’essere protetto nella sua buona fede e trattato in modo non arbitrario dai poteri pubblici .

Sono vietate le leggi retroattive che comportino oneri supplementari per i privati .

Libertà
personale

Art. 10

La libertà personale è garantita.

Sono in particolare garantiti il diritto alla vita, il diritto all’integrità fisica, mentale e psichica, nonché la libertà di movimento .

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni

Art. 11

Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del do mi cilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni .

Ognuno ha il diritto d’essere protetto contro l’utilizzazione abusiva dei dati che lo concernono. Può consultare tali dati e esigerne la rettifica se inesatti e la distruzione se inutili.

Le autorità possono trattare dati personali soltanto se vi è una base legale e per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti. Esse si assicurano che tali dati siano protetti contro un’utilizzazione abusiva .

Diritto al
matrimonio,
altre forme di convivenza

Art. 12

Il diritto al matrimonio è garantito .

La libertà di scegliere un’altra forma di convivenza è riconosciuta .

Diritto a
condizioni
minime d’esistenza

Art. 13

Chiunque si trovi nel bisogno ha diritto a un alloggio, alle cure mediche necessarie e ai mezzi indispensabili per preservare la sua dignità.

Diritti del fanciullo

Art. 14

Ogni fanciullo ha il diritto d’essere protetto e assistito .

Egli ha diritto, nell’ambito della scuola pubblica e dell’obbligo, a una formazione gratuita corrispondente alle sue capacità .

Libertà
di domicilio

Art. 15

La libera scelta del domicilio e del luogo di dimora è garantita.

Libertà religiosa

Art. 16

Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o col lettivamente .

Ognuno ha il diritto di far parte di una comunità religiosa, di compiere un atto religioso e di seguire un insegnamento religioso. Nessuno può esservi costretto .

Libertà di comunicazione e d’informazione

Art. 17

Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di comunicarla liberamente, con la parola, lo scritto, l’immagine, il gesto o in qualsiasi altro modo .

Ognuno ha il diritto di ricevere informazioni, di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e di diffonderle liberamente .

La censura è vietata.

Diritto all’informazione

Art. 18

Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che nessun interesse pubblico o privato preponderante non vi si opponga. La legge disciplina questo diritto all’informazione.

Libertà di associazione

Art. 19

Ognuno ha il diritto di fondare associazioni, di farne parte e di partecipare alle loro attività. Nessuno può esservi costretto.

Libertà di
riunione e di manifestazione

Art. 20

Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni e manifestazioni e di pren dervi parte. Nessuno può esservi costretto .

La legge o un regolamento comunale può sottoporre a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico .

Diritto di petizione

Art. 21

Ognuno ha il diritto di rivolgere una petizione alle autorità e di rac cogliere firme a tal fine .

Le autorità legislative e le autorità esecutive sono tenute ad esa mi nare il merito delle petizioni e a rispondervi quanto prima .

Libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifica

Art. 22

La libertà dell’insegnamento e la libertà della ricerca scientifica sono garantite.

Libertà dell’arte

Art. 23

La libertà dell’espressione artistica è garantita.

Libertà di lingua

Art. 24

La libertà di lingua è garantita.

Proprietà

Art. 25

La proprietà è garantita .

In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità .

Libertà
economica

Art. 26

La libertà economica è garantita .

Sono in particolare garantiti la libera scelta della professione e del posto di lavoro, nonché il libero esercizio dell’attività economica .

Libertà sindacale

Art. 27

I lavoratori, i datori di lavoro e le loro organizzazioni hanno il diritto di coalizzarsi in sindacati per difendere i loro interessi, di fondare associazioni e di aderirvi. Non possono esservi costretti .

I conflitti collettivi di lavoro sono per quanto possibile risolti con il negoziato o la mediazione .

Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere alla conciliazione. La legge può disciplinare l’esercizio di questi diritti; può limitare o vietare il ricorso allo sciopero per certe categorie di persone, segnatamente nel settore pub blico .

Garanzie procedurali
generali

Art. 28

Chiunque sia parte in un procedimento giudiziario o amministrativo ha diritto che la sua causa sia trattata equamente e decisa entro congruo termine .

In qualsivoglia procedimento le parti hanno il diritto d’essere sentite, di consultare gli atti e di ricevere una decisione motivata .

Chi non disponga di risorse sufficienti ha diritto al gratuito patrocinio, alle condizioni stabilite dalla legge.

Garanzie procedurali giudiziarie

Art. 29

Chiunque la cui causa debba essere trattata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, le udienze e la pronuncia della sentenza sono pubbliche.

Garanzie in caso di privazione della libertà

Art. 30

Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le forme previsti dalla legge .

Chiunque sia privato della libertà dev’essere immediatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano .

Chiunque sia arrestato dalla polizia dev’essere tradotto senza indugio dinanzi a un’ autorità giudiziaria. Se questa autorità dispone il mantenimento dell’arresto, l’arrestato ha il diritto d’essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere rimesso in libertà .

Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di far controllare la legalità di tale privazione in un procedimento giudiziario semplice e celere .

Se la privazione della libertà risulta illegale o ingiustificata, lo Stato ripara il pregiudizio arrecato .

Garanzie penali

Art. 31

Ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia stata con dannata con sentenza passata in giudicato .

Nessuno può essere condannato per un’azione od omissione che non era punibile al momento in cui fu compiuta, né essere perseguito o punito per un reato per cui sia già stato assolto o condannato con sen tenza passata in giudicato .

Il prevenuto ha il diritto d’essere informato quanto prima, in modo dettagliato e in una lingua a lui comprensibile, sulle accuse che gli sono rivolte e sui diritti che gli spettano .

Campo d’applicazione dei diritti fondamentali

Art. 32

I diritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico .

Chiunque assuma un compito pubblico è tenuto a rispettarli .

Limitazione dei diritti fondamentali

Art. 33

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se tale limitazione poggia su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui e rispetta il principio della proporzionalità .

Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. Sono eccettuati i casi di pericolo o disordini seri e immediati.

L’essenza dei diritti fondamentali è intangibile .

Capitolo 2 Obiettivi e mandati sociali

Formazione,
lavoro, alloggio, protezione
sociale, famiglia

Art. 34

Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell’iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti che consentano a ognuno di:

  1. formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni;
  2. sovvenire ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia con un lavoro appropriato ed essere protetto contro le conseguenze della disoccupazione;
  3. trovare un’abitazione adeguata a condizioni ragionevoli;
  4. fruire dell’aiuto necessario quando si trovi nel bisogno, segnatamente per ragioni di età, infermità o deficienza fisica, mentale o psichica.

Lo Stato e i Comuni tengono conto degli interessi della famiglia. Provvedono in particolare a creare condizioni che favoriscano la ma ternità e la paternità e che consentano segnatamente di conciliare vita familiare e vita professionale .

Salario minimo

Art. 34a8

Lo Stato istituisce un salario minimo cantonale in tutti gli ambiti dell’attività economica, tenendo conto dei diversi settori economici nonché dei salari stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, affinché chiunque eserciti un’attività lucrativa dipendente disponga di un salario che gli garantisca condizioni di vita dignitose.

Realizzazione della parità dei sessi

Art. 35

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti atti a promuovere la parità dei sessi.

Integrazione dei disabili

Art. 36

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorirne l’integrazione economica e sociale.

Titolo terzo Popolo

Corpo
elettorale

Art. 37

Hanno diritto di voto in materiacantonale, se hanno compiuto i
diciott’anni e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali:

  1. gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone;
  2. gli Svizzeri all’estero iscritti nel catalogo elettorale di un Comune del Cantone in virtù della legislazione federale;
  3. gli stranieri e gli apolidi titolari di un permesso di domicilio in virtù della legislazione federale e domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni.

La legge può prevedere una procedura che consenta all’interdetto di essere reintegrato nel corpo elettorale qualora provi di essere capace di discernimento .

Elezione del Gran Consiglio
e del Consiglio di Stato

Art. 38

Gli aventi diritto di voto eleggono i membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato.

Elezione della deputazione al Consiglio degli Stati

Art. 39

Gli aventi diritto di voto eleggono la deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati .

Il circondario elettorale è il Cantone. L’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera. 9

L’elezione si svolge simultaneamente a quella della deputazione al Consiglio nazionale. 10

La legge disciplina la procedura elettorale. 11

Iniziativa
popolare

Art. 40

L’iniziativa popolare può essere proposta da almeno 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte in un termine di sei mesi. 12

L’iniziativa è indirizzata al Gran Consiglio. Può chiedere l’emana zione, la modifica o l’abrogazione di un atto del Gran Consiglio sottostante a referendum popolare facoltativo in virtù dell’articolo 42 capo verso 3 lettere a–c .

L’iniziativa riveste la forma di progetto elaborato o di proposta gene rica. Deve rispettare il principio dell’unità della materia .

Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione .

Mozione popolare

Art. 41

Cento aventi diritto di voto possono indirizzare una mozione al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di un’iniziativa di uno dei suoi membri.

Referendum
popolare
facoltativo

Art. 42

La facoltà di chiedere la votazione popolare spetta a 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto contestato. 13

La domanda di votazione popolare dev’essere oggetto di un annuncio preliminare entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’atto contestato; la legge disciplina la procedura d’annuncio. 14

La domanda di votazione popolare può concernere uno dei seguenti atti del Gran Consiglio:

  1. leggi;
  2. decreti che comportano spese;
  3. decreti con cui il Gran Consiglio presenta un’iniziativa all’Assemblea federale;
  4. pareri che il Gran Consiglio dà all’autorità federale in merito all’installazione di un impianto nucleare;
  5. decreti d’approvazione di trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a uno degli atti menzionati nelle lettere ae b;
  6. decreti d’approvazione di concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute;
  7. 15 altri atti del Gran Consiglio, se 30 dei suoi membri lo richiedono. 16

Sono tuttavia esclusi dal referendum il bilancio di previsione, i conti, le elezioni, l’amnistia, la grazia, le decisioni di natura giurisdizionale e le decisioni procedurali . 17

Clausola d’urgenza

Art. 43

Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri votanti del Gran Consiglio. Tali leggi possono essere messe immediatamente in vigore. La loro durata di applicazione dev’essere limitata .

Se è chiesta la votazione popolare, la legge decade un anno dopo essere entrata in vigore, eccetto che nel frattempo sia stata accettata dal Popolo. La legge decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d’urgenza .

Referendum
popolare
obbligatorio

Art. 44

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. le iniziative popolari non condivise dal Gran Consiglio; il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto;
  2. le modifiche del territorio cantonale;
  3. i decreti d’approvazione dei trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a una revisione della Costituzione.

Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.

Informazione
preliminare

Art. 45

Prima delle votazioni popolari, le autorità danno un’informazione sufficiente e oggettiva sugli oggetti sottoposti a votazione.

Titolo quarto Autorità

Capitolo 1 In genere

Divisione dei poteri

Art. 46

Le autorità cantonali sono il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie. Esse sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri .

Nell’ esercizio del loro ufficio, le autorità giudiziarie sono indipendenti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato .

Condizioni di eleggibilità

Art. 47

Sono eleggibili a membri delle autorità cantonali gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera. Per le autorità giudiziarie la legge può estendere l’eleggibilità a persone di cittadinanza straniera. Può anche dichiarare eleggibili al Consiglio di Stato e alle autorità giudiziarie persone domiciliate in un altro Cantone.

Casi d’incompatibilità

Art. 48

Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un’autorità giudiziaria. Tuttavia, i membri non permanenti di un’autorità giudiziaria possono essere membri del Gran Consiglio .

I membri del personale dell’amministrazione cantonale non possono essere simultaneamente membri del Consiglio di Stato né, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, di un’autorità giudiziaria. Essi possono essere membri del Gran Consiglio, eccettuati i quadri, i membri del personale che dispongono di potere decisionale o di polizia, i membri del personale delle autorità giudiziarie e dei servizi del Gran Consiglio, nonché gli stretti collaboratori del Consiglio di Stato e della Can celleria dello Stato; la legge definisce queste categorie .

La legge può prevedere ulteriori casi d’incompatibilità .

Astensione obbligatoria

Art. 49

I membri delle autorità cantonali e il personale dell’amministrazione cantonale devono astenersi quando sono trattate pratiche che li concernono personalmente .

I casi di astensione e ricusazione nei procedimenti giudiziari o amministrativi sono per altro stabiliti dalla legge.

Immunità

Art. 50

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio delle dichiarazioni da loro fatte dinanzi al Gran Consiglio o a uno dei suoi organi .

La legge può inoltre prevedere disposizioni speciali per il persegui mento penale dei membri del Consiglio di Stato e dei tribunali supe riori .

Destituzione

Art. 50a18

La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio di Stato e delle autorità giudiziarie, nonché lo scioglimento del Consiglio di Stato. Ne disciplina la procedura e le condizioni.

Dovere d’informazione

Art. 51

Le autorità cantonali sono tenute a dare al pubblico informazioni sufficienti sulla loro attività.

Capitolo 2 Gran Consiglio

A. Composizione:

Numero di membri e
modo di elezione
Art. 52

Il potere legislativo è attribuito a un Gran Consiglio di 100 membri. 19

Il Gran Consiglio è eletto dal Popolo secondo il sistema proporzio nale. Il Cantone è il circondario elettorale. La legge assicura un’equa rappresentanza delle diverse regioni del Cantone. 20

La legge può organizzare una supplenza in vista della sostituzione dei membri impediti .

Durata della legislatura
Art. 53

Il Gran Consiglio è eletto per un quadriennio ed è rinnovato integralmente. I membri uscenti sono rieleggibili. La legislatura termina quando è costituito il neoeletto Gran Consiglio.

Indipendenza dei membri
Art. 54

I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

B. Competenze

Legislazione
Art. 55

Il Gran Consiglio adotta le leggi.

Trattati
Art. 56

Il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercan tonali che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato .

Esso può invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato, nonché a denunciare un trattato esistente .

Finanze
Art. 57

Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione e approva i conti. Autorizza l’assunzione di prestiti e fissa il limite dell’indebitamento .

Esso decide le spese e autorizza gli acquisti e le alienazioni del de manio pubblico, salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Stato .

Le leggi e i decreti che comportino nuove spese importanti per il Cantone oppure una diminuzione o un aumento importanti del gettito fiscale cantonale richiedono l’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio. La legge definisce le nozioni di nuova spesa importante, nonché di diminuzione e di aumento importanti del gettito fiscale. 21

L’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio è richiesta anche per leggi e decreti che permettono al Cantone di realizzare economie importanti e sono adottati nell’ottica di rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento. La legge definisce la nozione di economia importante. 22

La stessa maggioranza è richiesta per la delibera di qualsiasi budget annuo che deroghi alle disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento. 23

Pianificazione
Art. 58

Il Gran Consiglio esercita le competenze pianificatorie attribuitegli dalla legge.

Alta vigilanza
Art. 5924

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sull’attività del Consiglio di Stato e dell’amministrazione.

Esercita altresì l’alta vigilanza sulla gestione delle autorità giudiziarie.

Elezioni
Art. 60

Il Gran Consiglio elegge i magistrati dell’ordine giudiziario, salve le eccezioni previste dalla legge.

Altre
competenze
Art. 61

Il Gran Consiglio:

  1. esercita i diritti di partecipazione che il diritto federale conferisce ai Cantoni;
  2. dà il parere del Cantone che la legislazione federale prevede in merito all’installazione di un impianto nucleare;
  3. se lo vuole, si esprime nell’ambito di altre consultazioni federali;
  4. tratta le iniziative popolari e pronuncia in particolare sulla loro validità materiale;
  5. approva i concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute;
  6. decide l’amnistia e accorda la grazia;
  7. risolve i conflitti di competenza tra autorità cantonali;
  8. esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.

Il Gran Consiglio assume inoltre i compiti statali che non siano at tribuiti a un’altra autorità cantonale .

C. Organizzazione

Sessioni
Art. 62

Il Gran Consiglio si riunisce di diritto quattro volte all’anno. La legge può prevedere altre sessioni .

Il Gran Consiglio si riunisce parimenti su richiesta di 30 dei suoi membri o su invito del Consiglio di Stato. 25

Organi
Art. 63

Il Gran Consiglio elegge ogni anno il proprio presidente e istituisce un Ufficio .

I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi parla mentari .

Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate in particolare di preparare le deliberazioni; la legge ne disciplina il quadro istituzionale. 26

Iniziativa
Art. 64

Ciascun membro del Gran Consiglio, nonché l’Ufficio, i gruppi parlamentari e le commissioni hanno il diritto d’iniziativa.

Un ’iniziativa può essere presentata anche dal Consiglio di Stato e da singoli Comuni .

Sono fatte salve le disposizioni sull’iniziativa popolare e sulla mo zione popolare .

Pubblicità delle
deliberazioni
Art. 65

Le deliberazioni del Gran Consiglio sono pubbliche. La legge disciplina le eccezioni.

Capitolo 3 Consiglio di Stato

A. Composizione

Numero di membri e modo di elezione
Art. 66

Il potere governativo ed esecutivo è attribuito a un Consiglio di Stato di cinque membri .

Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggio ritario a due turni. Il panachage è ammesso. Il circondario elettorale è il Cantone .

Durata della carica
Art. 67

Il Consiglio di Stato è eletto per un quadriennio, simultaneamente al Gran Consiglio, ed è rinnovato integralmente. Sono salve le elezioni suppletive in caso di seggi divenuti vacanti durante il quadriennio. I membri uscenti del Consiglio di Stato sono rieleggibili.

B. Competenze

Governo
Art. 68

Il Consiglio di Stato conduce la politica del Cantone, fatte salve le competenze del Gran Consiglio e del Popolo.

Attività normativa
Art. 69

Il Consiglio di Stato prepara di regola i disegni di legge .

Emana ordinanze nell’ambito della Costituzione e delle leggi .

Trattati
Art. 70

Il Consiglio di Stato negozia, conclude e ratifica i trattati internazionali e i trattati intercantonali .

È fatta salva l ’approvazione del Gran Consiglio, eccetto che una leg ge o un trattato approvato dal Gran Consiglio disponga altrimenti .

Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio sulle sue intenzioni in materia di politica estera e segnatamente sui trattati che intende concludere. La legge stabilisce i casi in cui consulta il Gran Consiglio o una delle commissioni parlamentari .

Finanze
Art. 71

Il Consiglio di Stato prepara il progetto di bilancio di previsione e presenta i conti .

D ecide in materia di spese, nonché di acquisti e alienazioni del de manio pubblico nei limiti fissati dalla legge .

Esecuzione
Art. 72

Il Consiglio di Stato provvede alla corretta applicazione del diritto cantonale, nonché a quella del diritto federale laddove essa incomba al Cantone.

Vigilanza sui Comuni
Art. 73

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.

Altre
competenze
Art. 74

Il Consiglio di Stato:

  1. prepara di regola le deliberazioni del Gran Consiglio;
  2. rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne;
  3. risponde alle procedure di consultazione federali, tenendo conto dell’eventuale parere del Gran Consiglio;
  4. conclude concordati con le Chiese e con le altre comunità religiose riconosciute, ferma restando l’approvazione del Gran Consiglio;
  5. pronuncia sulle domande di naturalizzazione;
  6. provvede alla sicurezza e all’ordine pubblici e, anche senza base legale, prende i provvedimenti necessari per ripristinarli laddove essi siano seriamente e direttamente minacciati o turbati;
  7. esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.
Poteri eccezionali in caso di situazioni straordinarie
Art. 75

In caso di catastrofi o di altre situazioni straordinarie e se il Gran Consiglio non può esercitare le sue competenze, il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione .

La situazione straordinaria è constatata dal Gran Consiglio, se può riunirsi .

C. Organizzazione

Autonomia del Consiglio di Stato
Art. 76

Il Consiglio di Stato si organizza autonomamente .

Esso elegge ogni anno il proprio presidente .

Amministrazione cantonale e sistema dipartimentale
Art. 77

Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale .

L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige uno o più dipartimenti .

Il Consiglio di Stato nomina il personale dell’amministrazione, il quale è sot toposto alle sue istruzioni e alla sua vigilanza .

Cancelleria dello Stato
Art. 78

La Cancelleria dello Stato assiste il Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue competenze. È diretta da un cancelliere, nominato dal Consiglio di Stato.

Capitolo 4
Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato

Informazioni

Art. 79

Il Gran Consiglio e le sue commissioni hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall’amministrazione tutte le informazioni di cui abbisognano per adempiere i loro compiti, segnatamente nell’esercizio dell’alta vigilanza. In caso di contestazione, il Gran Consiglio risolve dopo aver sentito il Consiglio di Stato .

Il diritto individuale dei membri del Gran Consiglio di ottenere in formazioni è disciplinato dalla legge .

Programma di legislatura e piano finanziario

Art. 80

Nel primo anno della legislatura, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma politico in cui annuncia quanto intende fare nel corso della legislatura. Allega al programma un piano finan ziario .

Il Gran Consiglio prende atto del programma e del piano. Procede a un dibattito in merito .

Mozione e
raccomandazione

Art. 81

Con la mozione, il Gran Consiglio può ingiungere al Consiglio di Stato di sottoporgli un rapporto o un progetto .

Con la raccomandazione, il Gran Consiglio può invitare il Consiglio di Stato a prendere un provvedimento che rientri nella competenza normativa del medesimo. La proposta di raccomandazione dev’essere firmata da almeno 17 membri del Gran Consiglio. 27

Partecipazione del Consiglio di Stato alle sedute del
Gran Consiglio e dei suoi organi

Art. 8228

I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute del Gran Consiglio , prendervi la parola e fare proposte nella misura prevista dalla legge.

La partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle sedute degli organi del Gran Consiglio e i suoi limiti sono disciplinati dalla legge.

Capitolo 5 Autorità giudiziarie

Organizzazione
giudiziaria e
tribunali

Art. 83

L’organizzazione giudiziaria è disciplinata dalla legge .

Le controversie civili, penali e amministrative sono giudicate da tri bunali .

La legge disciplina la vigilanza sulle autorità giudiziarie . 29

Magistrati dell’ordine giudiziario

Art. 84

I magistrati dell’ordine giudiziario sono eletti per sei anni. Sono rieleggibili .

Nell’ esercizio delle loro funzioni, i giudici devono comportarsi con imparzialità .

Pubblicità delle
udienze,
motivazione delle sentenze

Art. 85

Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per scritto. La legge disciplina le eccezioni.

Diritto applicabile

Art. 86

I tribunali applicano il diritto federale e il diritto cantonale. Non danno attuazione alle disposizioni legislative o regolamentari contrarie al diritto di rango superiore. Sono fatte salve le norme del diritto federale relative all’applicazione delle leggi federali.

Titolo quinto Comuni30

Art. 87e 8831

Compiti

Art. 89

I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico che provvedono al benessere dei loro abitanti .

Essi amministrano i propri beni e gestiscono i servizi pubblici locali .

Assumono altresì i compiti affidati loro dalla legislazione cantonale e da quella federale .

Numero e
territorio

Art. 90

La legge stabilisce il numero dei Comuni e li enumera .

Il territorio dei singoli Comuni è definito conformemente agli atti ca tastali .

Garanzia
dell’esistenza
dei Comuni

Art. 91

L’esistenza dei Comuni e il loro territorio sono garantiti .

Lo Stato incentiva le aggregazioni intercomunali .

Tuttavia, nessuna aggregazione o divisione di Comuni, né alcuna cessione di territorio da un Comune all’altro può avvenire senza il con senso dei Comuni coinvolti .

Collaborazione intercomunale

Art. 92

Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale sotto forma di consorzi o di altri tipi di raggruppamento .

La collaborazione può essere imposta in certi settori, se è necessaria per l’adempimento dei compiti dei Comuni .

Nel suo funzionamento , la collaborazione intercomunale deve attenersi alle procedure democratiche .

Potere fiscale
e perequazione finanziaria
intercomunale

Art. 93

Il potere fiscale dei Comuni è determinato dalla legge .

La legge istituisce una perequazione finanziaria che attenui le di sparità di capacità finanziaria dei Comuni .

Garanzia
dell’autonomia dei Comuni

Art. 94

L’autonomia dei Comuni è garantita nei limiti della legislazione cantonale.

Organizzazione

Art. 95

Ogni Comune dispone di un Consiglio comunale, che è l’autorità le gislativa, e di un Municipio, che è l’autorità esecutiva .

Entrambi sono eletti per un quadriennio .

Il Consiglio comunale è eletto dal Popolo del Comune; l’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale, salve le eccezioni disciplinate dalla legge .

Per il Municipio, il Comune decide se l’elezione è fatta dal Popolo o dal Consiglio comunale e stabilisce il sistema elettorale .

La legge determina il corpo elettorale comunale e disciplina la procedura elettorale, nonché quanto attiene all’iniziativa, al referendum e alla mozione popolari. 32

La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio comunale. Ne disciplina la procedura e le condizioni. 33

Vigilanza
dello Stato

Art. 96

L’operato delle autorità comunali sottostà alla vigilanza dello Stato .

La vigilanza dello Stato ha lo scopo di assicurare che l’operato delle autorità comunali sia conforme al diritto. La legge può, in certi settori, estendere la vigilanza dello Stato al controllo dell’opportunità degli atti comunali .

Lo Stato può sostituirsi alle autorità comunali che, nonostante debito richiamo, non prendano i provvedimenti loro imposti dalla legislazione .

Titolo sesto
Stato, Chiese riconosciute e altre comunità religiose

Principi

Art. 97

Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale della persona umana e del valore ch’essa assume per la vita sociale .

Lo Stato è separato dalle Chiese e dalle altre comunità religiose. Può tuttavia riconoscerle come istituzioni d’interesse pubblico .

L’indipendenza delle Chiese e delle altre comunità religiose è garantita .

Chiese
riconosciute

Art. 98

Lo Stato riconosce la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana del Cantone di Neuchâtel quali istituzioni d’interesse pubblico che rappresentano le tradizioni cristiane del Paese .

Lo Stato riscuote gratuitamente il tributo ecclesiastico volontario che le Chiese riconosciute chiedono ai loro membri .

I servizi che le Chiese riconosciute rendono alla collettività danno luogo a una partecipazione finanziaria dello Stato o dei Comuni .

Le Chiese riconosciute sono esenti da imposte sui beni destinati alle loro attività religiose e ai servizi ch’esse rendono alla collettività .

Lo Stato può concludere concordati con le Chiese riconosciute .

Altre
comunità religiose

Art. 99

Altre comunità religiose possono chiedere di essere riconosciute d’interesse pubblico. La legge stabilisce le condizioni e la procedura di riconoscimento. Ne disciplina anche gli effetti, salvo che siano disciplinati mediante concordato.

Titolo settimo Revisione della Costituzione

Principi

Art. 100

La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente .

La revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della ma teria .

Revisione totale

Art. 101

La revisione totale può essere chiesta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, da 10 000 aventi diritto di voto .

Se è chiestala revisione totale, il Popolo decide preliminarmente:

  1. se essa debba aver luogo;
  2. nell’affermativa, se essa sarà elaborata da una Costituente o dal Gran Consiglio.

Se la revisione dev’essere elaborata da una Costituente, questa è composta conformemente all’articolo 52 .

Revisione
parziale

Art. 102

La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, chiesta da 6000 aventi diritto di voto .

L’iniziativa popolare è rivolta al Gran Consiglio. Riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica .

Se l’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, il Gran Consiglio la sottopone al voto del Popolo e decide se ne raccomanda l’ac cettazione o il rifiuto. In quest’ultimo caso, può contrapporle un con troprogetto .

Se l’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, il Gran Consiglio decide se l’approva o no. Se l’approva, elabora la revisione proposta. Se non l’approva, la sottopone a una votazione popolare pre liminare, con o senza controprogetto. Se l’esito della votazione preliminare è positivo, il Gran Consiglio elabora la revisione proposta .

Duplice
lettura

Art. 103

Ogni revisione, totale o parziale, della Costituzione è oggetto di due letture, seguite ciascuna da un voto del Gran Consiglio. La seconda lettura non può avvenire prima che sia trascorso un mese dalla prima.

Referendum
finale

Art. 104

In tutti i casi, la nuova Costituzione o la sua parte riveduta può entrare in vigore soltanto se, in votazione popolare, è stata accettata dalla maggioranza dei votanti.

Titolo ottavo Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 105

Sono abrogati:

  1. la Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858;
  2. il decreto dell’11 aprile 1848 concernente i colori del Cantone;
  3. il decreto costituzionale del 29 gennaio 1979 concernente l’applicazione della legge federale sull’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.

Adattamenti formali

Art. 106

Il Gran Consiglio adatta formalmente la presente Costituzione alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858, accettate dal Popolo dopo il 25 aprile 2000.

Esso adatta formalmente alla presente Costituzione le modifiche costituzionali proposte dopo tale data.

Il relativo decreto non sottostà a referendum.

Entrata in vigore

Art. 107

La presente Costituzione è sottoposta al voto del Popolo.

Il Gran Consiglio ne determina l’entrata in vigore. 34

Disposizione transitoria della modifica del
26 settembre 2010 35

L’elezione della deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati si svolge secondo il sistema proporzionale simultaneamente alla prossima elezione del Consiglio nazionale.

Disposizione transitoria della modifica del 27 marzo 201736

Le modifiche del 27 marzo 2017 si applicano per la prima volta all’elezione generale del Gran Consiglio del 2021.

Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 201537

Al fine di avviare senza indugio la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds nel quadro globale del progetto RER di Neuchâtel, in caso di decisione favorevole da parte della Confederazione sull’assunzione dell’onere finanziario per questa infrastruttura, lo Stato di Neuchâtel, o una società finanziaria da esso incaricata, è autorizzato a contrarre un mutuo e ad assumere l’onere degli interessi passivi.

La legge definisce le modalità di finanziamento e le scadenze relative.

Le presenti disposizioni transitorie sono applicabili fino al completamento del pagamento degli interessi passivi connessi alla realizzazione della linea diretta.

Il Gran Consiglio constata l’avvenuto pagamento mediante un decreto la cui emanazione comporta l’abrogazione della presente disposizione transitoria.

Indice delle materie

I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione Aggregazioni intercomunali 91 Amnistia 42, 61 Amministrazione 77 Apolidi 37 Arresto 30 Associazioni 19 Astensione obbligatoria 49 Attività economica Atto religioso 17 Autorità 1 Base legale 33 Bilancio Bisogno – diritti in caso di 13 Buona fede – protezione della 9 Cancelleria dello Stato 78 Cantone 1 Cariche pubbliche Catalogo elettorale 37 Censura 17 Chiesa (e) Circondario elettorale 39, 52, 66 Cittadinanza svizzera 39 Clausola d’urgenza 43 Commissioni 63 Compiti pubblici v. Cantone Comune (i) Comunità religiose 99 Conciliazione 27 Conflitti collettivi 27 Consiglieri degli Stati Consiglieri nazionali Consiglio comunale v. Comune Con siglio degli Stati 38 Consiglio di Stato 2, 46, 66 Consorzio di Comuni 92 Conti di Stato v. Bilancio Contratti collettivi di lavoro Corpo elettorale 1, 37 Costituente 101 Costituzione cantonale Costituzione federale 1 Danni Datori di lavori 27 Dati Dati personali 12 Destituzione 50 a , 95 Dignità umana Dipendenti Diritti (o) Discriminazione Disposizioni finali 105 ss Divisione dei poteri 46 Dovere d'informazione 51 Durata della carica 67 Economie importanti Eleggibilità 47 Elezioni Energia eolica 51 Espropriazione 25 Fanciullo Firma Francese Giudice v. anche Tribunale (i) Garanzia Garanzie procedurali giudiziarie 29 Gestione – delle autorità giudiziarie59 – sulle finanze 6 a Gran Consiglio 2, 46 Grazia 61 Gruppi par la mentari 63 Imposte 98 Immunità 50 I mparzialità 84 Incompatibilità 48 Indebitamento 57 Indennità 25 Informazione Iniziativa Insegnamento religioso 17 Istruzione pubblica Interesse pubblico 18, 33 Lavoratori 27 Legislatura 53 Libertà Limite dell’indebitamento 57 Lingua ufficiale 4 Maggioritario Magistrati v. anche Tribunali M a ter nità 34 Matrimonio Mediazione 27 Mandati sociali 34 ss Mozione 81 Mozione popolare al Gran Consiglio 40 Municipio Naturalizzazione 74 Neuchâtel 1 Nomine v. anche Elezioni Obbiettivi sociali 34 ss Ordine pubblico 74 Organizzazioni Pace del lavoro 27 Panachage 39, 66 Parità dei sessi 35 Paternità 34 Perequazione finanziaria 93 Permesso di domicilio 37 Petizione Polizia 30 Popolo v. anche Elezioni, Votazioni Progetto elaborato 40 Programma di legislatura 80 Proporzionalità 33 Proposta gene rica 40 Presunzione d' innocenza 31 Privazione della libertà 30 Procedimento giudiziario 30 Proporzionale/tà Proprietà Protezione Pubblicità delle deliberazioni 64 Raccomandazione 81 Referendum Religione 97 ss Repubblica e Cantone di Neuchâtel 1 Retroattività delle leggi Ricusazione 49 Salario Scioglimento del Consiglio di Stato 50 a Sciopero 27 Scuola pubblica Sede 2 Settori economici Sindacati 27 Situazione straordinaria 75 Sistema maggioritario 39, 66 Stato Stranieri 37 Stemma del Cantone 3 Territorio 1 Tortura 7 Trattamento (i) Tribunale (i) v. anche Magistrati Uguaglianza Unità della materia 100 Vigilanza Vita Votazioni v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum Voto

  1. – astensione obbligatoria 49
  2. – dipartimenti 77
  3. – direzione 77
  4. – diritto alle informazioni 79
  5. – dovere di informare 51, 79
  6. – nomina 77
  7. – vigilanza sulla 59, 77
  1. – salario minimo 34a
  1. – comunali 95
  2. – Consiglio di Stato 2, 46
  3. – diritto di petizione all' 21
  4. – divisione dei poteri 46
  5. – eleggibilità 47
  6. – giudiziaria (e) 30, 46, 83 ss
  7. – Gran Consiglio 2, 46
  8. – incompatibilità 48
  9. – informazione preliminare 45
  10. – trattamento di dati personali 11
  1. – approvazione del 71
  2. – consultivo 57, 71
  3. – preventivo 57, 71
  4. – presentazione del 71
  1. – cancelliere 78
  1. – capitale del 2
  2. – circondario elettorale 39, 52, 66
  3. – compiti 5
  4. – Comuni 1
  5. – diritto di voto cantonale 37
  6. – lingua ufficiale 1
  7. – obbiettivi e mandati sociali 34 ss [tab]– abitazione 34[tab]– aiuto 34[tab]– disoccupazione 34[tab]– formazione e perfezionamento 34[tab]– sovvenzione ai bisogni 34
  8. – stemma 3
  1. – durata 53, 67
  2. – eleggibilità 47
  3. – incompatibilità 48
  1. – indipendenza della 97
  2. – partecipazione finanziaria 98
  3. – riconoscimento delle 98
  4. – riscossione del tributo 98
  5. – Stato separato dalla 97
  1. – aggregazione 90
  2. – autonomia, garanzia del 94
  3. – catalogo elettorale 37
  4. – collaborazione intercomunale 92
  5. – compiti 5, 89
  6. – divisione, aggregazione 91
  7. – elezione popolare 95
  8. – garanzia esistenziale 91
  9. – iniziativa 64
  10. – numero dei 90
  11. – obbiettivi e mandati sociali 34 ss [tab]– abitazione 34[tab]– aiuto 34[tab]– disoccupazione 34[tab]– formazione e perfezionamento 34[tab]– sovvenzione ai bisogni 34
  12. – organizzazione 95 ss [tab]– Consiglio comunale 95[tab]– Municipio 95
  13. – perequazione finanziaria intercomunale 93
  14. – potere fiscale 93
  15. – suddivisione del Cantone 1
  16. – territorio 90
  17. – vigilanza 73, 96
  1. – elezione 39
  2. – incompatibilità 48
  1. – incompatibilità 47
  1. – competenze 68 ss [tab]– attività normativa 69[tab]– concordati 74, 98[tab]– conduzione politica 68[tab]– esecuzione 72[tab]– finanze 71[tab]– naturalizzazione 74[tab]– poteri eccezionali 75[tab]– preventivo e consuntivo 71[tab]– trattati nazionali 70[tab]– trattati internazionali 70[tab]– vigilanza sui Comuni 73
  2. – composizione 66
  3. – destituzione 50a
  4. – durata in carica 67
  5. – eleggibilità 47
  6. – elezione 38, 66
  7. – immunità 50
  8. – incompatibilità 48
  9. – organizzazione 76 ss [tab]– direzione dell'amministrazione 77[tab]– presidente 76
  10. – scioglimento del Consiglio di Stato 50a
  11. – sede 2
  12. – sedute 82
  13. – vigilanza sul 59
  1. – salario minimo 34a
  1. – controprogetto 102
  2. – iniziativa popolare 40
  3. – modifica della 106
  4. – revisione parziale della 100, 102
  5. – revisione totale della 100, 101
  1. – causati dagli agenti pubblici 6
  2. – causati illecitamente nell'esercizio delle funzioni 6
  1. – consultazione di 11
  2. – distruzione 11
  3. – protezione contro utilizzazione abusiva di dati 11
  4. – rettifica di 11
  5. – trattamento di dati personali 11
  1. – rispetto e protezione della 7
  2. – preservazione della 13
  1. – incompatibilità 48
  2. – nomina 77
  1. – a protezione 14
  2. – a assistenza 14
  3. – ad un Tribunale 29
  4. – al rispetto di [tab]– vita privata e familiare 11[tab]– domicilio 11[tab]– corrispondenza 11[tab]– telecomunicazioni 11
  5. – all'informazione 18, 79
  6. – all'integrità fisica, mentale e psichica 10
  7. – alla consultazione di documenti ufficiali 18
  8. – alla protezione contro utilizzazione abusiva di dati 11
  9. – alla vita 10
  10. – d’iniziativa (progetto elaborato o proposta generica) 40
  11. – del fanciullo 14
  12. – delle parti [tab]– al gratuito patrocinio 28[tab]– alla decisione motivata 28[tab]– d’essere sentito 28[tab]– di consultare gli atti 28
  13. – di petizione 21
  14. – di sciopero 27
  15. – di serrata 27
  16. – di voto in materia cantonale 37
  17. – eleggibilità 47
  18. – fondamentali 1, 32, [tab]– intangibilità dei 33
  19. – fondamentali limitabili 33
  20. – in caso di bisogno 13 [tab]– all'alloggio 13[tab]– alle cure mediche necessarie 13[tab]– mezzi indispensabili 13
  21. – pari tra uomo e donna 8
  22. – processuali 28
  23. – rispetto dei 30
  24. – sociali [tab]– all’alloggio 13[tab]– alla formazione scolastica 34
  1. – divieto della 8
  1. – importanti 57
  1. – del Consiglio comunale 95
  2. – dei Consiglieri nazionali 39
  3. – dei Consiglieri degli Stati 39
  4. – del Consiglio di Stato 66
  5. – della Costituente 52, 101
  6. – del Gran Consiglio 52
  7. – dei magistrati 60, 84
  8. – del Municipio 95
  1. – indennità in caso di 25
  1. – diritto a protezione 14
  2. – diritto a assistenza 14
  3. – diritto a formazione gratuita 14
  1. – diritto di raccolta 21
  2. – raccolta di 40
  1. – lingua ufficiale 4
  1. – diritto al 30
  2. – incompatibilità 48
  1. – d'autonomia dei Comuni 94
  2. – d'esistenza del Comune 92
  3. – della proprietà 25
  1. – approvazione [tab]– di economie importanti 57
  2. – competenze 55 ss [tab]– alta vigilanza 59[tab]– elezione 60[tab]– concordati 61, 98[tab]– consultazione 61[tab]– grazia 61[tab]– finanze 57[tab]– iniziative popolari 61[tab]– legislazione 55[tab]– pianificazione 58[tab]– trattati intercantonali 56[tab]– trattati internazionali 56
  3. – composizione 52
  4. – deliberazioni 63, 65
  5. – durata legislatura 53, 67
  6. – eleggibilità 47
  7. – elezione 38, 52
  8. – immunità 50
  9. – incompatibilità 48
  10. – indipendenza dei membri 54
  11. – iniziativa 64
  12. – iniziativa costituzionale 64
  13. – iniziativa legislativa 55
  14. – organizzazione 62 ss [tab]– commissioni 63[tab]– gruppi parlamentari 63[tab]– organi 63[tab]– presidente 63[tab]– sessioni 62
  15. – presidenza 63
  16. – pubblicità delle deliberazioni 64
  17. – sede 2
  18. – supplenza 52
  1. – diritto alla 17, 18, 79
  2. – diritto del Gran Consiglio alle 79
  3. – dovere di 51
  4. – libertà di 17, 18
  5. – sugli oggetti in votazione 45
  6. – sulle attività delle autorità 51
  1. – controprogetto 44
  2. – costituzionale 101, 102
  3. – del Gran Consiglio 64
  4. – dei Comuni 64
  5. – forma 40
  6. – legislativa popolare 40 [tab]– generica 40, 102[tab]– progetto elaborato 40, 102
  7. – per la revisione costituzionale [tab]– parziale 102[tab]– totale 101
  8. – trattazione 61
  9. – validità 61
  1. – compiti dello Stato 5
  2. – garanzia alla 34
  1. – d'esercizio dell'attività economica 26
  2. – d'espressione artistica 23
  3. – d'insegnamento e ricerca scientifica 22
  4. – di associazione 19
  5. – di comunicazione 17
  6. – di espressione 17
  7. – di formazione dell'opinione 17
  8. – di lingua 24
  9. – di scelta [tab]– del domicilio 1[tab]– del posto di lavoro 26[tab]– della dimora 15[tab]– della professione 26
  10. – di manifestazione 20
  11. – di movimento 10
  12. – di professione 16
  13. – economica 26
  14. – personale 10
  15. – di scelta della religione 16
  16. – di riunione 20
  17. – economica 26
  18. – sindacale 27
  1. – Consiglio di Stato 66
  1. – eleggibilità 47
  2. – elezione 60
  3. – imparzialità 84
  4. – incompatibilità 48
  5. – rieleggibilità 84
  6. – termine di elezione 84
  1. – diritto al 12
  2. – o altra forma di convivenza riconosciuta 12
  1. – elezione 95
  2. – durata in carica 95
  3. – organizzazione del 95
  1. – del cancelliere 78
  2. – del personale dell'amministrazione 77
  3. – del presidente del Consiglio di Stato 76
  4. – del presidente del Gran Consiglio 63
  1. – professionali 27
  1. – diritto di 21
  2. – esame celere 21
  1. – corpo elettorale 37
  2. – divisione dei poteri 46
  3. – potere 1
  4. – sovranità del 1
  1. – Municipio, Consiglio comunale 95
  2. – Consiglio comunale 95
  3. – Gran Consiglio 52
  4. – gruppi parlamentari 63
  5. – limitazione dei diritti fondamentali 33
  6. – principio della 33
  1. – espropriazione 25
  2. – garanzia 25
  1. – dell’ambiente 5
  2. – della buona fede 9
  3. – della libertà delle persone 5
  4. – delle minoranze 5
  5. – di un diritto fondamentale 33
  6. – sociale 5
  1. – popolare facoltativo 40, 42 [tab]– contenuto 42[tab]– procedura 42
  2. – popolare obbligatorio 44, 103
  1. – atto religioso 16
  2. – comunità religiosa 16
  3. – concordati 74
  4. – insegnamento religioso 16
  5. – libertà di 16
  1. – divieto della 9
  1. – minimo 34a
  1. – diritto a formazione gratuita del fanciullo 14
  1. – salario minimo 34a
  1. – compiti 5
  2. – responsabilità 30
  1. – degradanti 7
  2. – in modo arbitrario 9
  3. – inumani 7
  1. – amministrativi 83
  2. – astensione 49
  3. – cantonale 83
  4. – civili 83
  5. – elezioni 60
  6. – diritto applicabile 86
  7. – indipendenza dei 46
  8. – magistrati 84
  9. – organizzazione giudiziaria 83
  10. – penali 83
  11. – pronuncia della sentenza 29
  12. – pubblicità 29, 85
  13. – ricusazione 49
  14. – sentenze 85
  15. – udienze 29
  1. – davanti alla legge 8
  2. – lavoro di pari valore 8
  1. – del Consiglio di Stato 73, 77
  2. – del Gran Consiglio 59
  3. – del Tribunale cantonale 83
  4. – dello Stato 96
  5. – sulla gestione e sulle finanze 6a
  1. – dignitosa, salario minimo 34a
  2. – familiare 34
  3. – professionale 34
  1. – clausola d'urgenza 43
  2. – diritto alle 42
  3. – informazione preliminare 45
  4. – legislative 42
  1. – corpo elettorale 37
  2. – diritto di 47
  3. – informazione preliminare 45
  4. v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum