La presente legge disciplina la trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Convenzione).
150.2
Legge federale
relativa alla Convenzione internazionale
per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
del 18 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2017)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
in esecuzione della Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 2 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 3 ,
decreta:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizione
È considerata scomparsa ai sensi della presente legge ogni persona privata della libertà su mandato o con l’approvazione dello Stato, sulla cui sorte o sul luogo in cui si trova è negata ogni informazione e che, di conseguenza, è sottratta alla protezione della legge.
Art. 3 Obbligo di tenere atti
Le autorità che eseguono ordini di privazione della libertà assicurano che siano tenuti atti ufficiali in cui figurano le informazioni enumerate nell’articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione.
Su richiesta, esse comunicano tali informazioni senza indugio al servizio di coordinamento competente.
Art. 4 Rete
La Confederazione istituisce, in stretta collaborazione con i Cantoni, una rete volta allo scambio di informazioni nell’ambito della ricerca di persone presumibilmente scomparse.
A tal fine, la Confederazione e ogni Cantone istituiscono un servizio di coordinamento.
Il Consiglio federale disciplina, coinvolgendo i Cantoni, i dettagli relativi al funzionamento della rete e i termini di trattamento.
Art. 5 Richiesta di informazioni
Le persone che non hanno più notizie di una persona a esse vicina e temono che sia scomparsa possono presentare una richiesta scritta di informazioni al servizio di coordinamento della Confederazione.
La richiesta deve essere motivata. Il richiedente deve segnatamente descrivere il rapporto che lo lega alla persona cercata e i motivi su cui si fonda il sospetto che la persona cercata sia scomparsa.
Art. 6 Ricerca nella rete
Se vi sono indizi che fanno supporre che la persona cercata sia stata privata della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione avvia una ricerca nella rete e, se del caso, presso i servizi federali competenti in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà.
I servizi di coordinamento dei Cantoni e i servizi federali competenti in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà comunicano senza indugio al servizio di coordinamento della Confederazione se la persona cercata è stata privata della libertà.
Se la persona cercata è stata privata della libertà, il servizio di coordinamento del Cantone competente o il servizio federale competente in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà comunica inoltre il luogo in cui si trova la persona, l’autorità che ha ordinato la privazione della libertà e lo stato di salute della persona.
Il servizio di coordinamento della Confederazione decide senza indugio in merito all’avvio di una ricerca nella rete. Può comunicare la sua decisione al richiedente senza formalità. Se la ricerca nella rete è negata, il richiedente può esigere che sia emanata una decisione.
Art. 7 Avviso
Se la ricerca nella rete non consente di stabilire il luogo in cui si trova la persona cercata, il servizio di coordinamento della Confederazione avvisa il richiedente che la persona non ha potuto essere rintracciata mediante una ricerca nella rete.
Se la ricerca nella rete rivela che la persona cercata è stata privata della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione avvisa il richiedente del luogo in cui essa si trova e dei dati di contatto; prima di avvisare il richiedente, il servizio di coordinamento della Confederazione chiede il consenso espresso della persona cercata.
Se la persona cercata non acconsente espressamente all’avviso o se l’autorità penale competente ha deciso, conformemente all’articolo 214 capoverso 2 del Codice di procedura penale 4 , che lo scopo dell’istruzione impone di rinunciarvi, il servizio di coordinamento della Confederazione comunica mediante decisione che la persona non è scomparsa e che non possono essere rilasciate ulteriori informazioni.
Art. 8 Tutela giurisdizionale
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 9 Sistema d’informazione del servizio di coordinamento della Confederazione
Il servizio di coordinamento della Confederazione gestisce un sistema d’informazione volto a registrare le ricerche nella rete e gli avvisi.
Il sistema contiene le informazioni di cui all’articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione.
Il Consiglio federale disciplina il catalogo dei dati, la loro durata di conservazione e la loro sicurezza. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2017 5