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172.121.2

Ordinanza dell’Assemblea federale
sulle diarie e le indennità
per i viaggi di servizio dei giudici federali

del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2 a della legge federale del 6 ottobre 1989 1
concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 2006 2 ,

decreta:

Art. 1 Diarie e importi forfettari orari

I giudici federali non di carriera ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano alle sedute del tribunale e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute.

La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici.

Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l’istruzione, lo studio degli atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l’ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l’ora per gli altri giudici.

Art. 2 Indennità per i viaggi di servizio

I giudici federali ordinari e quelli non di carriera ricevono le seguenti indennità per i viaggi di servizio:

  1. 100 franchi per le spese di un giorno;
  2. 150 franchi per un pernottamento;
  3. il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tribunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.