La Commissione per la politica economica (Commissione) è una commissione amministrativa permanente con funzione consultiva ai sensi dell’articolo 8 a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 4 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
172.327.9
Ordinanza
relativa alla Commissione per la politica economica
del 9 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 57 c capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 2
ordina:
Art. 13 Statuto
Art. 2 Compiti
La Commissione consiglia il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 5 e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nelle questioni riguardanti una politica economica innovativa, improntata alla concorrenza e incentivante la creazione di posti di lavoro, nonché le relative condizioni quadro. In tale ambito le sono di rife-rimento le consuetudini svizzere, il contesto europeo e globale nonché uno sviluppo durevole.
Essa prende posizione su problemi fondamentali concernenti il mercato del lavoro.
Essa esprime il proprio parere su problemi essenziali di politica economica esterna.
Essa svolge i compiti che le sono assegnati dalla legge del 9 ottobre 1986 6 sulla tariffa delle dogane, dalla legge federale del 15 dicembre 2017 7 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati e dalla legge del 9 ottobre 1981 8 sulle preferenze tariffali. 9
Art. 3 Composizione e nomina della Commissione
La Commissione si compone di un presidente e di altri 19 membri al massimo. Eventuali deroghe al numero dei membri devono essere giustificate. I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del DEFR.
Il Consiglio federale designa il presidente, per il rimanente la Commissione si autocostituisce.
Al momento della nomina dei membri della Commissione, il Consiglio federale fa in modo che vi siano equamente rappresentate le sfere economiche e scientifiche, le associazioni (compresi i sindacati), i cantoni e l’amministrazione federale.
La durata del mandato, la durata della funzione e l’età limite dei membri sono disciplinate dalle disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 1996 10 sulle commissioni.
Art. 4 Metodo di lavoro e segretariato
La Commissione è convocata dal presidente a seconda delle necessità, ma di norma due volte all’anno.
Il segretariato è assunto dalla SECO.
Art. 5 Riservatezza e informazione
Le deliberazioni e i documenti presentati alla Commissione o allestiti dalla mede-sima, sono confidenziali.
I membri della Commissione sottostanno alle prescrizioni in materia di segreto d’ufficio, previste per i dipendenti della Confederazione.
L’obbligo di riservatezza s’impone anche dopo il ritiro dalla Commissione.
Previa autorizzazione del DEFR, è possibile fornire informazioni sull’operato della Commissione.
Art. 6 Indennità e conteggio spese
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2006.