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173.110.210.2

Regolamento
sulle tasse amministrative del Tribunale federale

del 31 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Tribunale federale svizzero,

visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 1 sul Tribunale federale (LTF),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio

Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi amministrativi o scientifici.

Sono riservate le spese processuali riscosse per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 62 segg. LTF).

Art. 2 Assoggettamento alla tassa

Chiunque richiede una prestazione particolare è tenuto a pagare una tassa.

Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono in solido.

Art. 3 Esenzione dalle tasse

Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.

I giornalisti 2 sono esenti da tasse per prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale.

Si può prescindere da tasse per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.

Art. 4 Calcolo delle tasse

Sono percepite le seguenti tasse:

  1. Riproduzione di documenti:

per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo 2 franchi;

  1. per altre riproduzioni:

in base al costo effettivo;

  1. ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale federale:

40 franchi per ogni mezz’ora; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario;

  1. altre ricerche, compilazioni, esami particolari, ecc.:

40 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale scientifico;

  1. consegna di sentenze a terzi:

20 franchi;

  1. attestazione di forza di giudicato:

30 franchi;

  1. autenticazione di una firma:

20 franchi;

se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare;

  1. attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia, ecc.:

20 franchi;

se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare;

  1. utilizzazione di una sala d’udienza o di conferenza del Tribunale federale:

100 franchi per ogni mezza giornata;

  1. prestazioni nell’ambito della legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043:

secondo la tariffa degli emolumenti allegata all’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064; per il rimanente le tasse sono riscosse secondo il presente regolamento;

  1. trattamento amministrativo delle violazioni di prescrizioni:

fino al massimo a 100 franchi per caso.

Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 6 Disborsi

Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

  1. le spese di porto e di telefono;
  2. le spese per la trasmissione di un documento via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero, 5 franchi oltremare;
  3. i costi effettivi per i supporti informatici;
  4. le spese di sollecitazione: 5 franchi per la prima, 10 franchi dalla seconda.

Art. 7 Riduzione della tassa

La tassa può essere ridotta o condonata per motivi importanti, in particolare se il richiedente dispone di mezzi modesti.

Art. 8 Preavviso

Se la tassa supera 200 franchi, l’importo presumibile è preventivamente comunicato.

Art. 9 Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o in caso di ritardo nei pagamenti, può essere chiesto un anticipo.

Art. 10 Decisione e rimedi giuridici

Il servizio competente determina la tassa al momento in cui è effettuata la prestazione.

Tale decisione può essere impugnata entro dieci giorni con ricorso al Segretariato generale del Tribunale federale. Se la decisione è stata emanata da quest’ultimo, è competente la Commissione di ricorso.

La decisione su ricorso è definitiva.

Art. 11 Esigibilità e prescrizione

La tassa è esigibile al momento in cui è fissata.

Il termine di pagamento è di 20 giorni dal giorno in cui la tassa è esigibile.

La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.

Art. 12 Modo di pagamento

Per la riscossione delle tasse viene inviata una fattura.

Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.

Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le ordinanze seguenti:

  1. Ordinanza del 24 agosto 19945 sulle tasse amministrative del Tribunale federale;
  2. Ordinanza del 14 febbraio 19956 sulle tasse amministrative del Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.