Le autorità cantonali notificano senza indugio e gratuitamente alle autorità federali legittimate a ricorrere le decisioni di ultima istanza che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante:
- ricorso in materia civile secondo l’articolo 72 capoverso 2 lettera b LTF;
- ricorso in materia penale secondo l’articolo 78 capoverso 2 lettera b LTF;
- ricorso in materia di diritto pubblico.