I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.
281.33 — RCDoc
Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti (RCDoc)
del 5 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 1997)
Il Tribunale federale svizzero,
in applicazione dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento 1 (LEF),
decreta:
I. Disposizione generale
Art. 1
II. Documenti relativi alle esecuzioni
Art. 2
I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni.
I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura.
Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra.
Art. 3
I documenti relativi ai patti di riserva di proprietà cancellati possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.
Art. 4
Con l’accordo dell’autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d’immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.
L’autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 1976 2 concernente la registrazione di documenti da conservare.
III. Documenti relativi ai fallimenti
Art. 5
Per il modo di allestire documenti relativi ai fallimenti, il loro ordinamento e la conservazione sono applicabili gli art. 10, 13, 14, 15 a del regolamento del 13 luglio 1911 3 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti.
IV. Disposizioni finali
Art. 6
Il regolamento del 14 marzo 1938 4 concernente la conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti è abrogato.
Art. 7
Il presente regolamento 5 entra in vigore il 1° gennaio 1997.