Le tasse e spese nel procedimento amministrativo si determinano giusta la presente ordinanza. I periti sono indennizzati giusta l’ordinanza del 1° ottobre 1973 4 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.
Le spese della procedura dinanzi ai tribunali cantonali, del carcere preventivo e dell’esecuzione delle sentenze da parte dei Cantoni si determinano giusta il pertinente diritto cantonale.
Per le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale e al Tribunale penale federale rimangono determinanti gli articoli 245 della legge federale del 15 giugno 1934 5 sulla procedura penale (PP) e 146–161 della legge federale del 16 dicembre 1943 6 sull’organizzazione giudiziaria. 7