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361.3

Ordinanza
sul trattamento dei dati segnaletici
di natura biometrica

del 6 dicembre 2013 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 354 capoverso 4 del Codice penale 1 ,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il trattamento di dati segnaletici di natura biometrica da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri. 2

Il trattamento dei dati segnaletici ha lo scopo di permettere alle autorità della Confederazione e dei Cantoni di identificare persone vive e morte, di identificare le tracce rilevate sul luogo di un reato, nonché di individuare connessioni tra i reati.

Per altro, sono applicabili l’articolo 87 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 3 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e l’articolo 226 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 4 sulle dogane (OD).

Art. 2 Dati segnaletici di natura biometrica

Sono considerati dati segnaletici di natura biometrica ai sensi della presente ordinanza:

  1. i dati dattiloscopici: impronte digitali, palmari e del profilo della mano;
  2. le tracce dattiloscopiche rilevate in relazione a un sospetto di reato (qui di seguito «tracce»);
  3. le fotografie;
  4. i connotati.

Art. 3 Compiti di fedpol

I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell’ambito dei seguenti compiti:

  1. gestione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) al fine di registrare in modo centralizzato i dati segnaletici di natura biometrica di cui all’articolo 2, nonché di confrontarli in modo automatizzato e di analizzarli;
  2. 5 amministrazione dei registri delle impronte digitali e delle fotografie loro trasmesse;
  3. ricezione e controllo della qualità e dell’esaustività dei dati segnaletici forniti da altre autorità;
  4. 6 confronto dei dati segnaletici loro forniti con quelli dei propri registri;
  5. comunicazione del risultato del confronto all’autorità richiedente, ad altre autorità di perseguimento penale che indagano nei confronti della stessa persona, nonché ad altre autorità che devono conoscere l’identità della persona in questione per adempiere i loro compiti legali;
  6. elaborazione di statistiche sui risultati;
  7. messa a disposizione dei dati dattiloscopici esistenti in favore delle autorità di cui all’articolo 4, qualora esse, nel caso singolo, abbiano richiesto tali dati e i dati siano indispensabili per l’adempimento dei loro compiti;
  8. 7 trasmissione automatizzata dei dati segnalateci di natura biometrica alla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS).

I servizi competenti di cui al capoverso 1 devono essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 8 .

Art. 3a9 Competenza della SEM

In caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM può fornire per via informatizzata le impronte digitali e le immagini del viso al N‑SIS a partire da AFIS. La persona interessata è informata sull’utilizzazione di questi dati conformemente agli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 2020 10 sulla protezione dei dati (LPD). 11

Art. 4 Autorità committenti

Le autorità seguenti possono far confrontare dal servizio incaricato della gestione di AFIS i dati segnaletici di natura biometrica:

  1. i servizi di fedpol competenti per la Polizia giudiziaria federale e per la cooperazione internazionale di polizia;
  2. 12 i servizi della SEM competenti per l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione, per l’esame delle condizioni d’entrata e per le procedure in materia di diritto degli stranieri;
  3. il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente per l’assistenza giudiziaria internazionale;
  4. i servizi dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini13 competenti per l’identificazione delle persone;
  5. le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio di visti;
  6. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
  7. i servizi di polizia incaricati in virtù del diritto cantonale del rilevamento segnaletico e dell’identificazione delle persone nei Cantoni;
  8. le autorità dei Cantoni competenti in materia di stranieri e asilo, sempre che siano autorizzate dalla SEM a confrontare i dati in AFIS.

Il servizio cantonale d’identificazione di cui al capoverso 1 lettera g funge da interlocutore principale di fedpol per tutte le questioni correlate all’applicazione della presente ordinanza da parte dei servizi di polizia del Cantone pertinente.

Art. 5 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessante, in particolare il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della LPD 14 . 15

La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve presentare a fedpol una domanda nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 16 sulla protezione dei dati (OPDa). 17

Art. 618 Archiviazione dei dati

La consegna all’Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d’informazione è retta dall’articolo 38 LPD 19 e dalla legge federale del 26 giugno 1998 20 sull’archiviazione.

Sezione 2 AFIS

Art. 7 Principi

AFIS contiene dati segnaletici di natura biometrica.

A ogni rilevamento segnaletico di una persona e a ogni traccia è attribuito un numero unico di controllo del processo.

Sono registrati tutti i dati segnaletici di natura biometrica necessari per il confronto.

Per documentare il processo di analisi e garantire la qualità, oltre ai dati segnaletici di natura biometrica possono essere registrati anche i dati inerenti al processo e al caso.

Art. 8 Contenuto di AFIS

Dopo il confronto sono registrati in AFIS:

  1. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati:1.per accertare l’identità delle persone nel corso di una procedura preliminare ai sensi del Codice di procedura penale21,2.nel quadro di indagini volte a chiarire un reato,3.da un’autorità svizzera o estera di polizia nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale;
  2. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati per accertare l’identità di:1.persone decedute,2.persone che non possono fornire informazioni sulla propria identità causa la loro età, un infortunio, una malattia permanente, un’invalidità, una turba psichica o una turba della coscienza;
  3. le tracce e le fotografie di presunti autori di reato sconosciuti;
  4. le impronte digitali e le fotografie di richiedenti l’asilo rilevate e scattate conformemente alla legislazione sull’asilo;
  5. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati a persone conformemente alla legislazione sugli stranieri e alla legislazione doganale.

I dati segnaletici di natura biometrica del SIC non sono registrati in AFIS.

Art. 9 Nuova fotografia o notifica segnaletica destinata a IPAS

Nel caso singolo, un’autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, d e g può limitarsi a fotografare una persona i cui dati segnaletici sono già stati rilevati oppure ad allestire per questa persona una notifica segnaletica destinata al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) di fedpol.

Il collegamento tra la fotografia o la notifica segnaletica destinata a IPAS e i dati segnaletici di natura biometrica già esistenti è effettuato mediante il numero di controllo del processo. Tale collegamento è dapprima verificato con un controllo delle impronte di due dita.

Art. 10 Dati dattiloscopici di persone autorizzate ad accedere al luogo del reato

Le autorità cantonali e federali possono prelevare dati dattiloscopici dei collaboratori che svolgono compiti nei settori della polizia scientifica e dell’assunzione di prove, se il prelievo è necessario per distinguere le loro tracce dalle altre tracce rilevate sul luogo del reato.

Le autorità trasmettono i dati di cui al capoverso 1 al servizio responsabile della gestione di AFIS unitamente a un numero di identificazione. I dati personali non vengono trasmessi.

Il servizio responsabile della gestione di AFIS registra i dati dattiloscopici in un indice separato dal sistema d’informazione.

Le autorità ordinano la cancellazione dei dati dattiloscopici dall’indice non appena l’attività della persona in questione non ne richiede più la registrazione.

Art. 11 Indice per il controllo del processo di trattamento

Per potere ricostruire o controllare a posteriori il risultato di un confronto eseguito nel sistema d’informazione, i dati segnaletici di natura biometrica nonché i dati inerenti al processo e al caso di cui all’articolo 7 capoverso 4 sono registrati in un indice separato; tale indice non deve essere utilizzato per scopi di confronto.

I dati rilevati in occasione dell’identificazione di una persona sono conservati in tale indice per 30 giorni dal momento della consultazione, i dati correlati a una traccia per cinque anni dal momento del riscontro positivo.

Art. 12 Regolamento sul trattamento dei dati

Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati in AFIS.

Art. 13 Pianificazione, test e formazioni

Per la pianificazione nonché per test, ottimizzazioni del sistema e formazioni possono essere trattati dati pseudonomizzati.

Art. 14 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

  1. 22 l’OPDa23;
  2. 24 l’ordinanza dell’8 novembre 202325 sulla sicurezza delle informazioni.

Sezione 3 Trattamento dei dati in altri sistemi d’informazione

Art. 15

Il numero di controllo del processo e i corrispondenti dati personali o inerenti al caso sono trattati in IPAS oppure in SIMIC. 26

Il numero di controllo del processo è collegato dal servizio competente della gestione di AFIS agli altri dati personali o inerenti alle tracce contenuti in IPAS o SIMIC.

Sezione 4 Comunicazione e trasmissione dei dati

Art. 16 Comunicazione dei dati

Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell’articolo 3 lettera e, fedpol comunica i seguenti dati:

  1. da AFIS:1.il risultato del confronto («hit» oppure «no-hit»),2.le fotografie, se disponibili,3.in caso di riscontro positivo di una traccia, il confronto delle impronte digitali;
  2. da IPAS:1.cognomi,2.nomi,3.data di nascita,4.sesso,5.luogo d’origine,6.luogo di nascita,7.nazionalità,8.nomi dei genitori,9.pseudonimi,10.numero di controllo del processo,11.motivo del rilevamento segnaletico (in codice),12.autorità, luogo e data del rilevamento segnaletico,13.informazioni su fotografie e profili del DNA disponibili,14.informazioni su documenti d’identità,15.misure,16.risultato del confronto di dati dattiloscopici e di profili del DNA, effettuato nell’ambito di precedenti richieste d’identificazione, con identificazione positiva («hit»);
  3. da SIMIC:1.numero personale,2.cognomi,3.nomi,4.data di nascita,5.sesso,6.nazionalità,7.pseudonimi,8.numero di controllo del processo,9.Cantone di attribuzione (procedura in materia del diritto d’asilo),10.autorità, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali (procedura in materia di diritto d’asilo).

Se le impronte digitali rilevate da servizi di polizia esteri coincidono con quelle della SEM, quest’ultimo decide se è lecito trasmettere i risultati alle autorità estere.

Sezione 5 Cancellazione dei dati

Art. 1727 Cancellazione di dati segnaletici esteri di natura biometrica nell’ambito della cooperazione internazionale

Quando fedpol riceve i dati segnaletici di natura biometrica di una persona nell’ambito della cooperazione internazionale, li cancella su richiesta dell’autorità estera. In assenza di una tale comunicazione, cancella i dati 30 anni dopo la loro registrazione in IPAS.

Art. 18 Dettagli sulla cancellazione

Se, al momento in cui occorre cancellare i dati segnaletici di natura biometrica di una determinata persona, risulta che tali dati sono necessari per un altro procedimento nei confronti della medesima persona e che IPAS invece contiene soltanto una nuova fotografia o una notifica segnaletica destinata a IPAS (art. 9), la cancellazione in merito al primo procedimento è verbalizzata in IPAS, mentre i dati segnaletici di natura biometrica sono collegati all’altro procedimento mediante un’osservazione.

Se, al momento della cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica di una determinata persona in IPAS, si constata che, sulla base delle informazioni ivi registrate, i dati hanno fornito un riscontro positivo con una traccia, la cancellazione dei dati è comunicata al Cantone che possiede tale traccia.

Art. 19 a2128

Art. 22 Comunicazione sui dati da cancellare

Le seguenti autorità comunicano al servizio competente per la gestione di AFIS quando sono adempiti i presupposti legali per la cancellazione di dati personali e di tracce:

  1. le autorità di cui all’articolo 4 lettere a–e e g;
  2. i pubblici ministeri e i giudici della Confederazione e dei Cantoni nel quadro di procedimenti penali;
  3. le autorità di perseguimento penale.

La comunicazione deve avvenire per via elettronica entro 30 giorni dal momento in cui si verifica o diviene nota la circostanza determinante per la cancellazione.

I Cantoni stabiliscono un servizio centrale incaricato di eseguire la comunicazione.

Art. 23 Trattamento delle comunicazioni di cancellazione

Il servizio competente per la gestione di AFIS cancella, sulla base della comunicazione di cui all’articolo 22, i dati in IPAS conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008 29 . Al contempo fa cancellare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.

In assenza di una tale comunicazione, fedpol cancella i dati segnaletici di natura biometrica 30 anni dopo il rilevamento segnaletico della persona interessata. 30

Art. 23a31 Messa a disposizione di dati di AFIS per scopi di ricerca

Su richiesta dell’istituzione responsabile dell’esecuzione del progetto di ricerca, fedpol può mettere a disposizione, sotto forma anonimizzata e per scopi di ricerca, dati tratti da AFIS.

Con l’istituzione responsabile concorda per iscritto:

  1. i dettagli relativi al trattamento dei dati quali la loro registrazione o cancellazione alla fine del progetto di ricerca;
  2. i diritti di accesso per chi collabora al progetto di ricerca.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 21 novembre 2001 32 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è abrogata.

Art. 25 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 26 Disposizioni transitorie

I dati segnaletici di natura biometrica registrati in AFIS prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono cancellati su richiesta della persona interessata in applicazione dell’articolo 17 capoverso 1 lettere a e c–k; l’articolo 17 capoversi 2–4 si applica per analogia.

Se ai dati dattiloscopici rilevati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza corrisponde anche un profilo del DNA, con la cancellazione del profilo sono contemporaneamente cancellati anche i dati dattiloscopici a esso collegati.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

Allegato

(art. 25)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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