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410.2 LCSFS

Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° febbraio 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 61 a capoverso 2 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016 2 ,

decreta:

Art. 1 Convenzione sulla collaborazione

La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.

La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:

  1. promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
  2. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.

La convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.

La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.

Art. 2 Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

Emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 3 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 2017 3