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Convenzione fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo circa la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia (Convenzione di divisione del 28 dicembre 1905 art. 6 n. III e IV) del 1° e 31 marzo 1909 (Stato 31 marzo 1909)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo

hanno convenuto di regolare la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia del Politecnico e dell’Università di Zurigo in conformità della seguente convenzione, anzichè ricorrere a un lodo arbitrale secondo l’articolo 6 numero III della convenzione di divisione del 28 dicembre 1905 1 .

Art. 1

Delle dette collezioni restano assegnati all’ Università di Zurigo:

  1. i fossili sotto vetrina, esposti nell’aula 19d del Politecnico;
  2. una scelta di doppioni dalla collezione stratigrafica principale e dalla collezione zoologica in cassetti, esposte nell’aula 29c, scelta che sarà fatta dal professore di geologia in guisa da completare, quanto è possibile, la collezione indicata alla lettera a;
  3. i vertebrati fossili, cioè la collezione Roth, i resti del mammut di Niederweningen, il dinoterio, l’orso delle caverne e i guppi di vertebrati dell’aula 30c.

I doppioni saranno lasciati, per quanto è possibile, alla collezione geologica, secondo una scelta da farsi dal professore di zoologia e paleozoologia.

Art. 2

Tutti gli altri oggetti delle collezioni paleontologiche comuni passano in proprietà del Politecnico.

Art. 3

La collezione geologica, prima di consegnare gli oggetti alla collezione zoologica, ha il diritto di farne eseguire dei gessi, quando ciò appaia desiderabile e possa farsi senza danneggiare gli originali.

Art. 42

Art. 5

Finchè sussisteranno le cattedre comuni di storia naturale, si osserverà il principio di ripartizione stabilito nella presente convenzione per ogni nuovo oggetto acquistato o ricevuto in dono.