La presente ordinanza disciplina l’organizzazione della Commissione di ricorso dei Politecnici federali (PF) e della relativa segreteria nonché la procedura dinanzi alla Commissione.
414.110.21 — OCRPF
Ordinanza sulla Commissione di ricorso dei PF (OCRPF) del 1° ottobre 2021 (Stato 1° maggio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 37 a capoverso 5 della legge del 4 ottobre 1991 1 sui PF,
ordina:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
Sezione 2 Commissione
Art. 2 Composizione e sede
La Commissione si compone:
- del presidente;
- del vicepresidente;
- di altri cinque membri.
Il presidente, il vicepresidente e uno degli altri cinque membri non possono far parte del settore dei PF.
Il Consiglio federale provvede a una composizione equilibrata della Commissione. Gli articoli 8 c e 8 c bis dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) si applicano per analogia.
Il Consiglio dei PF pubblica sul proprio sito internet un elenco dei membri nominati.
La Commissione ha sede a Berna.
Art. 3 Presidenza
Il presidente convoca la Commissione e dirige le sedute.
Decide l’applicazione della procedura per circolazione degli atti.
Il vicepresidente rappresenta il presidente e lo assiste.
Art. 4 Eleggibilità
Può essere nominato membro della Commissione chiunque non abbia più di 65 anni.
Il presidente, il vicepresidente e almeno un altro membro della Commissione devono avere conoscenze approfondite di diritto.
Art. 5 Incompatibilità
I membri della Commissione non possono far parte dei seguenti organi, né dei loro stati maggiori:
- Consiglio dei PF;
- direzione di un PF;
- direzione di un istituto di ricerca del settore dei PF;
- segreteria della Commissione.
Non possono svolgere attività suscettibili di pregiudicare l’adempimento della loro carica, l’indipendenza o la reputazione della Commissione.
Si applicano inoltre per analogia i motivi di incompatibilità di cui all’articolo 8 della legge del 17 giugno 2005 3 sul Tribunale amministrativo federale.
Art. 6 Durata del mandato e rielezione
Il mandato dura quattro anni e corrisponde a una legislatura del Consiglio nazionale. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
I membri della Commissione possono essere rieletti una sola volta. È fatto salvo il limite d’età di cui all’articolo 4 capoverso 1.
Art. 7 Indennità e rimborso delle spese
Le indennità e il rimborso delle spese sono a carico del bilancio del Consiglio dei PF.
Il presidente percepisce un’indennità forfettaria di 18 000 franchi all’anno, il vicepresidente un’indennità forfettaria di 6000 franchi all’anno.
Le indennità di cui al capoverso 2 coprono tutti gli oneri, escluse le spese soggette a rimborso.
Gli altri membri percepiscono una diaria di 500 franchi a seduta più 250 franchi per lo studio preparatorio degli atti. Se invece di una seduta si tiene una procedura per circolazione degli atti, l’indennità forfettaria ammonta a 500 franchi. I membri della Commissione impiegati nel settore dei PF non ricevono alcuna indennità. 4
Le indennità sono soggette alle detrazioni per i contributi sociali. 5
Gli importi non sono soggetti all’adeguamento al rincaro.
Il rimborso delle spese è disciplinato dalle disposizioni pertinenti del settore dei PF.
Le indennità e il rimborso delle spese sono versati nel mese di dicembre.
Art. 8 Segreto d’ufficio
I membri della Commissione e i collaboratori della segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio.
La Commissione è autorizzata all’esonero dal segreto d’ufficio in qualità di autorità superiore ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale 6 .
Art. 9 Informazione e rapporti
La Commissione rende pubblicamente accessibili le proprie decisioni.
I nomi delle persone che sono comparse come parti in causa e che hanno patrocinato esclusivamente interessi privati, nonché i dati che consentono di identificare queste persone possono essere divulgati soltanto con il loro consenso.
Il presidente presenta annualmente al capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al presidente del Consiglio dei PF un rapporto sulle attività svolte dalla Commissione.
Art. 10 Compiti dello Stato maggiore del Consiglio dei PF
Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF gestisce la contabilità della Commissione.
Fornisce assistenza alla segreteria in materia di logistica e diritto del personale.
Sezione 3 Segreteria
Art. 11 Composizione e organizzazione
La segreteria si compone di un direttore, nonché di alcuni segretari giuridici e collaboratori amministrativi.
L’amministrazione della segreteria è affidata a un segretario giuridico. Quest’ultimo nomina un supplente.
Il presidente del Consiglio dei PF decide d’intesa con il presidente della Commissione in merito all’avvio, alla modifica e alla cessazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori della segreteria.
È responsabile di tutte le altre decisioni del datore di lavoro concernenti il direttore. Può affidare tale compito al servizio del personale dello Stato maggiore del Consiglio dei PF.
Il direttore è responsabile di tutte le altre decisioni del datore di lavoro concernenti i collaboratori della segreteria.
I rapporti di lavoro dei collaboratori della segreteria sono disciplinati dalla legge del 24 marzo 2000 7 sul personale federale e dall’ordinanza del 15 marzo 2001 8 sul personale del settore dei PF.
Per far fronte a temporanei sovraccarichi di lavoro è possibile, in casi eccezionali, ricorrere a personale giuridico ausiliario sulla base di un mandato. Questi giuristi non possono esprimere un voto consultivo né possono firmare le decisioni.
Art. 12 Compiti
La segreteria svolge compiti tecnici e amministrativi inerenti all’attività della Commissione, in particolare:
- assistenza al presidente e agli altri membri nell’ambito delle questioni che interessano la Commissione;
- partecipazione all’attività istruttoria;
- redazione di decisioni e rapporti, esecuzione delle procedure di consultazione e gestione della corrispondenza;
- controllo delle pratiche e rilevazioni statistiche.
I segretari giuridici riscuotono l’anticipo delle spese e curano la corrispondenza per conto del presidente. 9
Redigono le proposte scritte da sottoporre al presidente e le bozze delle decisioni.
Sezione 4 Procedura
Art. 13 Ricusazione
Alle persone che devono preparare o adottare una decisione si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 10 sulla procedura amministrativa (PA).
Se sussiste un motivo di ricusazione, la persona in questione deve comunicarlo tempestivamente al presidente.
Art. 14 Domanda di ricusazione
La parte che intende chiedere la ricusazione di un membro della Commissione o del segretario giuridico competente (di seguito: il ricusando) deve presentare una domanda scritta alla Commissione non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
Il ricusando si deve pronunciare dinanzi alla Commissione sui motivi addotti.
Art. 15 Decisione di ricusazione
Se la persona di cui si chiede la ricusazione contesta il motivo di ricusazione, la decisione in merito è presa dalla Commissione in sua assenza.
Se è stata presentata una domanda di ricusazione per la Commissione in corpore, la decisione in merito è presa dal DEFR. Se accoglie la domanda, quest’ultimo nomina quattro membri supplenti e stabilisce quale di questi membri assume la funzione del presidente.
La decisione in merito alla ricusazione può essere presa senza sentire la controparte.
Art. 16 Istruttoria
Il presidente sovrintende all’istruttoria del ricorso.
Si occupa in particolare di emettere decisioni incidentali in materia di:
- sospensione della procedura;
- misure precauzionali e disposizioni concernenti l’effetto sospensivo;
- inviti a comparire, fusioni e separazioni delle procedure;
- esito delle richieste di patrocinio gratuito.
È responsabile dell’archiviazione formale del ricorso mediante la non entrata nel merito o lo stralcio della procedura in caso di manifesta inammissibilità, ritiro o mancanza di oggetto.
Art. 17 Proposta
Il presidente esamina le bozze delle decisioni e formula una richiesta scritta di archiviazione del ricorso indirizzata ai membri.
La segreteria invia per posta o in formato elettronico ai membri della Commissione la documentazione relativa alle sedute. L’invio avviene in maniera scaglionata e i primi documenti devono pervenire ai membri almeno due settimane prima della seduta. 11
Art. 18 Sedute
La Commissione opera e decide in modo collegiale. Le decisioni sono prese nel corso di sedute o, in casi eccezionali, per circolazione degli atti. Le sedute possono svolgersi in videoconferenza.
Si riunisce secondo un calendario fissato anticipatamente per tutto l’anno civile. Di norma sono previste sei sedute.
I segretari giuridici prendono parte al processo decisionale concernente i ricorsi che hanno trattato. Possono esprimere un voto consultivo.
Le sedute sottostanno al segreto delle deliberazioni. La documentazione delle sedute è confidenziale.
Art. 19 Deliberazione
La Commissione può deliberare se sono presenti alla seduta almeno quattro dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Se una decisione è presa per circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei voti dei membri della Commissione.
I membri sono tenuti a votare.
In caso di parità è decisivo il voto del presidente.
Art. 20 Decisione
Nella decisione è menzionato il nome dei membri della Commissione che vi hanno concorso.
Il presidente e il segretario giuridico competente o un altro membro della Commissione firmano la decisione.
Art. 21 Comunicazione ai partecipanti alla procedura
Decisioni e altre comunicazioni devono essere notificate tempestivamente in forma scritta agli interessati.
Le decisioni incidentali e finali devono essere recapitate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; negli altri casi è sufficiente una lettera raccomandata.
Art. 22 Spese processuali e spese ripetibili
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo
Il regolamento del 18 settembre 2003 14 della Commissione di ricorso dei PF è abrogato.
Art. 24 Disposizioni transitorie
La disposizione relativa alle indennità di cui all’articolo 7 capoverso 4 terzo periodo è applicabile a partire dalla prossima legislatura.
Il rapporto per l’anno 2021 è presentato al Consiglio dei PF
Art. 25 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
L’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 4 capoverso 1 entrano in vigore il 1° giugno 2023.