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Convenzione tra il Governo del Cantone di Zurigo e il Consiglio scolastico svizzero per l’erezione di una nuova specola Conchiusa il 25 maggio 1861 Approvata dal Governo di Zurigo l’8 giugno 1861 Approvata dal Consiglio federale il 31 luglio 1861

(Stato 31 luglio 1861)

Tra il presidente del Governo signor Dr. G . Dubs quale delegato del Governo del Cantone di Zurigo, e il signor C . Kappeler presidente del Consiglio scolastico svizzero qual delegato del Consiglio federale è stata conchiusa con riserva di ratifica delle competenti Autorità la seguente convenzione per la erezione di una nuova specola alla Scuola politecnica federale:

Art. 1

Il Cantone di Zurigo si obbliga alle seguenti prestazioni per l’erezione della specola:

  1. Ad un contributo di franchi 25 000 e rispettivamente al versamento di quella somma che al momento della conchiusione della convenzione importerà, compresi i rispettivi interessi, il legato dagli eredi Kunz a questo fine destinato al Cantone di Zurigo.
  2. Alla cessione di un’area opportuna, non lungi dal nuovo locale della scuola.
  3. Il sito offerto dal Governo di Zurigo nel Schmelzberg, di circa 30 000 piedi quadrati, è di presente accettato come opportuno, e la Confederazione provvederà a segregare con apposita cinta questo sito dal fondo appartenente all’Ospitale.
  4. Qualora in seguito si intendesse ad una ampliazione della specola con i stabilimenti scientifici accessori, il Governo del Cantone di Zurigo si obbliga ad acquisire per la Confederazione contro indennizzazione del prezzo di stima il terreno che potesse ulteriormente far mestieri.
  5. A tener libera costantemente la linea del meridiano, come pure ad impedire, rispettivamente sgomberare ogni ulteriore notevole restrizione della sfera d’osservazione. In questo riguardo è riconosciuto come sufficientemente sicurante la libertà della sfera d’osservazione pei fondi dell’Ospitale la convenzione conchiusa sotto il 17 maggio 1861 tra il Governo zurighese e l’Amministrazione dell’Ospitale.
  6. Per l’erezione di una fontana.

Art. 2

La Confederazione assume la costruzione e manutenzione della specola a proprie spese o assegna sui propri fondi le somme ulteriormente necessarie.

Art. 3

La specola non potrà servire che al suo scopo. Quando avesse a cessare la Scuola politecnica, il Cantone di Zurigo potrà esigere che gli sia retrocesso l’edifizio e il sito contro bonificazione del valore del fabbricato quale sarà all’atto d’allora, beninteso colla deduzione dei contributi di Zurigo.