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Ordinanza
concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della
Confederazione PUBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni

del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 40 b capoverso 4 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui
politecnici federali,

ordina:

Art. 1 Professori dei PF in carica

Dal 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari dei PF in carica, nominati prima del 1° gennaio 1995 e che il 1° gennaio 2004 non hanno ancora raggiunto il 65° anno d’età, sono assicurati obbligatoriamente presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA). La prestazione d’uscita dal regolamento sulle pensioni ai sensi dell’ordinanza del 16 novembre 1983 2 sul corpo insegnante dei PF corrisponde al totale delle somme di riscatto di cui ai capoversi 2 e 3, detratti gli importi di cui ai capoversi 4 e 5.

Nel piano di base, il 1° gennaio 2004 è versata una somma di riscatto per ogni professore. Con questo versamento è accreditato ad ogni professore il numero di anni d’assicurazione necessario affinché al momento del pensionamento l’aliquota della rendita di vecchiaia corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il
compimento del 65° anno d’età, all’aliquota della rendita di vecchiaia prima del trasferimento a PUBLICA. Per la determinazione della somma di riscatto fa stato il guadagno assicurato al 1° gennaio 2004, calcolato secondo le disposizioni di PUBLICA.

Nel piano complementare, il 1° gennaio 2004 è accreditato ad ogni professore quale somma di riscatto un avere di vecchiaia. In base al modello previsto, quest’ultimo è determinato in modo che la somma delle rendite di vecchiaia del piano di base e del piano complementare corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il compimento del 65° anno d’età, alla rendita di vecchiaia secondo il previgente regolamento sulle pensioni. Il calcolo, per il quale fa stato la situazione al 1° gennaio 2004, si basa su un modello che parte dai presupposti seguenti:

  1. dal 1° gennaio 2004, l’onorario assicurato o il guadagno assicurato, calcolato secondo le disposizioni di PUBLICA, aumenta annualmente del 2 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2005, l’ultima volta il 1° gennaio dell’anno
    civile in cui l’assicurato compie il 65° anno d’età;
  2. dal 1° gennaio 2005, sull’avere di vecchiaia è corrisposto annualmente un interesse del 4 per cento, mentre per il 2004 è determinante l’interesse effettivo applicato per gli averi di vecchiaia nel piano complementare;
  3. l’aliquota di conversione per l’accredito è pari al 6,88 per cento.

Gli importi prelevati dopo il 1° gennaio 1995 per finanziare proprietà d’abitazioni o versati in seguito a divorzio non sono considerati per determinare l’aliquota della rendita applicata ai calcoli di cui ai capoversi 2 e 3. Il 1° gennaio 2004, gli importi prelevati e versati, cui va aggiunto un interesse composto annuo del 4 per cento fino al 31 dicembre 2003, sono trasformati in una riduzione delle prestazioni, conformemente alle disposizioni di PUBLICA.

Dal 1° gennaio 2004, per le somme di riscatto ancora dovute a questa data secondo il diritto previgente si applicano le disposizioni di PUBLICA.

Art. 2 Professori pensionati e loro superstiti

Il 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio 1995 e che hanno compiuto il 65° anno d’età prima del 1° gennaio 2004 diventano beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti rimane invariato. L’adeguamento al rincaro è retto dalle disposizioni di PUBLICA.

Il 1° gennaio 2004, i superstiti di professori deceduti dopo il 1° gennaio 1989 che hanno diritto a una rendita della Confederazione diventano beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti per superstiti rimane invariato. La cessazione del diritto a una rendita per superstiti sorto dopo il 31 dicembre 2003 e l’adeguamento al rincaro sono retti dalle disposizioni di PUBLICA.

Il 1° gennaio 2004, i superstiti di professori deceduti prima del 1° gennaio 1989 che hanno diritto a una rendita della Confederazione entrano a far parte dell’effettivo dei beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti per superstiti rimane invariato. La cessazione del diritto a una rendita continua ad essere retta dagli statuti del 16 giugno 1971 della Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali. Per l’adeguamento al rincaro si applicano invece le disposizioni in vigore per PUBLICA.

L’esperto in materia di previdenza professionale di PUBLICA calcola i capitali di copertura necessari in base ai principi della CFA 2000 (4 %), cui va aggiunto il supplemento di longevità applicato da PUBLICA.

Art. 33 Mutui ipotecari

I mutui ipotecari in corso concessi ai professori dall’ex Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali in virtù degli statuti del 16 giugno 1971 sono rilevati e gestiti dall’Ufficio federale delle abitazioni fino alla loro completa restituzione. È esclusa una proroga della durata di questi mutui. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 4 disciplina in un regolamento le condizioni applicabili ai mutui.

Art. 4 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 16 novembre 1983 5 sul corpo insegnante dei PF è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

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