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414.205.5

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie
sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici

del 25 febbraio 2016 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio delle scuole universitarie,

visti l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 30 settembre 2011 1
sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
e l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione
del 26 febbraio 2015 2 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione
nel settore universitario,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i principi relativi alla concessione di sussidi di base sotto forma di sussidi fissi agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi che non sono scuole universitarie («altri istituti accademici» ai sensi della LPSU).

Art. 2 Sussidi fissi

I sussidi fissi si compongono di due quote, una fissa e una variabile.

La quota fissa ammonta al 70 per cento del contributo massimo previsto nella convenzione sulle prestazioni per il periodo di finanziamento corrispondente.

Art. 3 Quota variabile e indicatori

La SEFRI fissa ogni anno la quota variabile prendendo in considerazione almeno due indicatori basati sulle prestazioni.

Nel determinare la quota variabile possono essere considerati e ponderati i criteri di cui all’articolo 51 LPSU nonché il contributo dell’organo responsabile.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.