Lexipedia

414.205.7

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sull’ammissione alle scuole universitarie professionali e agli istituti universitari professionali (Ordinanza sull’ammissione alle SUP)

del 20 maggio 2021 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio delle scuole universitarie,

visti gli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 1 e 25 capoverso 2
della legge federale del 30 settembre 2011 1 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione
del 26 febbraio 2015 2 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina per gli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nei settori di studio tecnica e tecnologia dell’informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design, lavoro sociale, psicologia applicata, linguistica applicata, musica, teatro e altre arti nonché sport:

  1. l’ammissione con o senza esame d’ammissione;
  2. gli ulteriori requisiti per singoli settori di studio specifici;
  3. i requisiti dell’esperienza lavorativa in generale e per i singoli settori di studio.

Per gli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nel settore di studio della sanità, essa disciplina la verifica dell’idoneità dei candidati al campo professionale e la procedura di selezione per l’assegnazione dei posti di studio. Per il resto, l’ammissione è disciplinata dall’articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU. 3

Sezione 2 Ammissione senza e con esame d’ammissione

Art. 2 Senza esame d’ammissione

I candidati titolari di uno dei certificati seguenti sono ammessi senza esame al primo semestre di studio di livello bachelor in uno dei settori di studio di cui all’articolo 1 capoverso 1:

  1. una maturità professionale congiunta a una formazione professionale di base in una professione connessa con il settore di studio;
  2. una maturità specializzata di un settore professionale connesso con il settore di studio;
  3. una maturità liceale e un’esperienza lavorativa di almeno un anno secondo la sezione 4;
  4. una maturità professionale o specializzata in un altro settore professionale e un’esperienza lavorativa di almeno un anno secondo la sezione 4.

Nei settori di studio lavoro sociale, psicologia applicata, linguistica applicata, musica, teatro e altre arti, design nonché sport, le scuole universitarie professionali e gli istituti universitari professionali possono ammettere senza esame al primo semestre di studio anche i candidati titolari di una formazione di cultura generale equivalente acquisita in altro modo e con un’esperienza lavorativa di almeno un anno secondo la sezione 4.

Art. 3 Con esame d’ammissione

Nei settori di studio tecnica e tecnologia dell’informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi nonché design, sono ammessi al primo semestre di studio di livello bachelor previo superamento di un esame d’ammissione i candidati:

  1. di almeno 25 anni;
  2. titolari di una formazione di livello secondario II di almeno tre anni; e
  3. con un’esperienza lavorativa di almeno un anno secondo la sezione 4.

L’esame d’ammissione serve a stabilire se i candidati hanno raggiunto il livello della maturità professionale.

Sezione 3 Ulteriori condizioni d’ammissione e ammissione agevolata

Art. 4 Design, musica, arti figurative, teatro e altre arti nonché sport

Nei settori di studio design, musica, arti figurative, teatro e altre arti nonché sport i candidati devono sottoporsi a una prova attitudinale prima dell’inizio del primo semestre di studio.

Nel caso degli studi in musica e sport che richiedono abilità specifiche o esperienza professionale, le scuole universitarie professionali e gli istituti universitari professionali possono stabilire ulteriori condizioni d’ammissione.

Nei settori di studio design, musica, teatro e altre arti le scuole universitarie professionali e gli istituti universitari professionali possono in via eccezionale decidere di esonerare i candidati dotati di talento artistico o creativo straordinario dal soddisfare la condizione di possedere un titolo di livello secondario II.

All’ammissione ai cicli di studio per l’insegnamento nei settori di studio arti figurative e musica si applicano le disposizioni del diritto intercantonale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) 4 in materia di riconoscimento dei diplomi d’insegnamento.

Art. 5 Lavoro sociale e psicologia applicata

Nel settore di studio del lavoro sociale le scuole universitarie professionali e gli istituti universitari professionali possono svolgere, prima dell’inizio del primo semestre di studio, una prova attitudinale per accertare l’idoneità dei candidati al relativo campo professionale.

Nel settore di studio della psicologia applicata i candidati devono sottoporsi, prima dell’inizio del primo semestre di studio, a una valutazione psicologica per dimostrare la loro idoneità al relativo campo professionale.

Art. 6 Linguistica applicata

Nel settore di studio della linguistica applicata i candidati devono sottoporsi, prima dell’inizio del primo semestre di studio, a un esame linguistico per dimostrare di possedere le competenze linguistiche richieste ai fini degli studi.

Sezione 4 Requisiti dell’esperienza lavorativa

Art. 7 Disposizioni generali

L’esperienza lavorativa deve fornire conoscenze pratiche e teoriche in una professione connessa con il settore di studio scelto.

L’esperienza lavorativa può essere acquisita in un’azienda o in un altro centro di formazione adeguato.

Art. 8 Requisiti dell’esperienza lavorativa: cataloghi di competenze per settori di studio specifici

Nei settori di studio tecnica e della tecnologia dell’informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi le scuole universitarie professionali e gli istituti universitari professionali provvedono, in collaborazione con le associazioni professionali, a determinare requisiti uniformi dell’esperienza lavorativa e li inseriscono in cataloghi di competenze.

I requisiti si basano sugli obiettivi d’insegnamento delle formazioni professionali di base dei singoli settori di studio. Gli obiettivi d’insegnamento sono stabiliti nelle ordinanze in materia di formazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e nei piani di formazione 5 .

I cataloghi di competenze devono essere trasmessi, per conoscenza, al Consiglio delle scuole universitarie.

Art. 9 Design

Nel settore di studio del design il requisito dell’esperienza lavorativa di un anno può essere sostituito da un corso artistico preliminare di un anno.

Art. 10 Lavoro sociale

Nel settore di studio del lavoro sociale i candidati devono dimostrare di aver svolto una pratica professionale qualificata di almeno un anno. Questa pratica serve a conoscere e comprendere il mondo del lavoro e quindi le situazioni di vita dei destinatari della futura attività professionale.

Le conoscenze da acquisire sono verificate dalle scuole universitarie professionali e dagli istituti universitari professionali mediante procedure di ammissione formali.

Art. 11 Psicologia applicata

Nel settore di studio della psicologia applicata i candidati devono dimostrare di aver svolto una pratica professionale qualificata di almeno un anno.

Art. 12 Linguistica applicata, musica, teatro e altre arti nonché sport

Nei settori di studio linguistica applicata, musica, teatro e altre arti nonché sport l’acquisizione e la prova delle competenze linguistiche, artistiche o sportive richieste per l’ammissione ai rispettivi studi corrispondono all’esperienza lavorativa di un anno.

Queste competenze sono verificate dalle scuole universitarie professionali e dagli istituti universitari professionali mediante procedure di ammissione formali.

Sezione 4a Disposizioni speciali per il settore di studio della sanità

Art. 12a Verifica dellidoneità al campo professionale

Nel settore di studio della sanità, prima dell’inizio del primo semestre di studio di livello bachelor, le scuole universitarie professionali verificano l’idoneità dei candidati al relativo campo professionale. A tal fine possono organizzare delle prove.

Non viene verificata l’idoneità al campo professionale dei candidati titolari di un attestato federale di capacità nel settore della sanità accompagnato da una maturità professionale né dei candidati titolari di una maturità specializzata nel settore della sanità.

Art. 12b Procedura di selezione per lassegnazione dei posti di studio

Le scuole universitarie professionali possono prevedere una procedura di selezione per l’assegnazione dei posti di studio disponibili nel settore di studio della sanità.

Garantiscono che la procedura applicata non favorisca né penalizzi in particolare i candidati titolari di un attestato federale di capacità nel settore della sanità accompagnato da una maturità professionale, i candidati titolari di una maturità specializzata nel settore della sanità nonché i candidati titolari di una maturità liceale.

Verificano la procedura di selezione a intervalli regolari.

Sezione 5 Disposizioni finali6

Art. 12c7 Disposizione transitoria della modifica del 28 febbraio 2025

Le scuole universitarie professionali devono adempiere i requisiti di cui agli articoli 12a e 12b entro dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del 28 febbraio 2025.

Art. 13 Entrata in vigore8

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sull’ammissione alle scuole universitarie professionali e agli istituti universitari professionali (Ordinanza sull’ammissione alle SUP) | Lexipedia | Lexipedia