La presente ordinanza:
- disciplina gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC);
- stabilisce gli onorari e le prestazioni accessorie dei membri del Consiglio d’Istituto.
425.15
del 9 ottobre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8 capoverso 1 e 17 capoverso 1 della legge federale del
28 settembre 2018 1 sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC),
ordina:
La presente ordinanza:
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti:
È applicabile l’ordinanza del 19 dicembre 2003 4 sulla retribuzione dei quadri.
L’ISDC riscuote emolumenti per:
I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC comprendono in particolare la redazione di studi di diritto comparato.
Sono tenuti a versare emolumenti per le prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC in particolare:
L’emolumento è stabilito secondo il dispendio di tempo.
La tariffa oraria è compresa:
Se i costi della prestazione possono essere rifatturati a una persona per la quale, se l’avesse ricevuta direttamente, la prestazione sarebbe stata una prestazione commerciale (art. 22 LISDC), le tariffe orarie sono aumentate come segue:
Sono considerati esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 OgeEm 5 anche i costi per l’utilizzazione di fonti estere di informazioni come biblioteche e banche dati.
Per gli importi inferiori a 400 franchi l’ISDC può fatturare esborsi forfettari.
L’ISDC può maggiorare gli emolumenti calcolati secondo le tariffe orarie di un supplemento del 50 per cento al massimo per:
Le tariffe orarie per la fornitura di informazioni e pareri giuridici a tribunali e autorità cantonali sono ridotte del 50 per cento.
L’ISDC può ridurre le tariffe orarie per i pareri giuridici destinati a organizzazioni internazionali in funzione dell’interesse pubblico del parere giuridico in questione.
Se i costi per le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 possono essere rifatturati a persone che non hanno diritto a riduzioni, gli emolumenti sono fatturati a tariffa piena.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, se l’aumento dell’indice è almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
Su richiesta l’ISDC informa in anticipo sui probabili emolumenti ed esborsi.
L’ISDC può fatturare prestazioni parziali per i lavori a lungo termine o in altri casi giustificati.
Nei casi di mora può interrompere la fornitura della prestazione.
I membri del Consiglio d’Istituto sono indennizzati come segue:
L’indennità giornaliera per seduta comprende la mole di lavoro per i lavori preparatori e successivi a quest’ultima.
Il risarcimento degli esborsi è retto dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale. Sono segnatamente considerati esborsi i costi di viaggio, di alloggio e di vitto.
Un membro che, su incarico del Consiglio d’Istituto o della Direzione, svolge un lavoro straordinario in aggiunta ai lavori preparatori e successivi alla seduta può essere indennizzato alla tariffa oraria di 120 franchi.
La mole di lavoro va provata alla Direzione.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.