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451.41

Decreto federale che approva due convenzioni dell’UNESCO in materia di protezione del patrimonio culturale e naturale e di conservazione delle zone umide

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 19742,

decreta:

Art. 1

Le seguenti convenzioni sono approvate:– Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, conclusa a Parigi il 23 novembre 19723;– Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, conclusa a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e firmata dalla Svizzera il 21 febbraio 19744.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2

La Svizzera paga al Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale un contributo biennale che non potrà superare l’1 per cento del proprio contributo al bilancio dell’UNESCO.

Il contributo biennale va iscritto nel bilancio di previsione.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.