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514.544.2

Ordinanza del DFGP
sulle esigenze minime relative ai locali che servono al commercio di armi

del 18 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 1997 1 sulle armi (LArm),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza fissa le esigenze minime relative ai locali commerciali in cui sono custodite armi, parti essenziali di armi, accessori di armi e munizioni.

Art. 2 Sistema antieffrazione

Porte, finestre e altre aperture devono garantire una protezione antieffrazione corrispondente almeno alla classe di resistenza RC 3 secondo la norma SN EN 1627 2 .

L’involucro esterno dei locali commerciali (pareti, soffitto e pavimento) deve garantire una protezione equivalente a quella stabilita nel capoverso 1.

È possibile impiegare altri dispositivi architettonici, meccanici o elettronici o misure organizzative se offrono una protezione equivalente a quella stabilita nel capoverso 1. L’equivalenza della protezione antieffrazione deve essere confermata dall’autorità cantonale competente.

I locali commerciali devono essere dotati di un sistema di allarme antieffrazione del grado di sicurezza 2 secondo la norma EN 50131 3 . Ogni intrusione o tentativo di intrusione deve essere rilevato e segnalato a una centrale di ricezione degli allarmi operativa 24 ore su 24 che allerta immediatamente la polizia. L’autorità cantonale competente può anche prevedere che venga direttamente allertata la polizia.

L’autorità cantonale competente può, in casi debitamente giustificati, prevedere classi di resistenza superiori e misure di protezione supplementari.

Art. 3 Sistema antifurto

Nei locali di vendita le armi, le parti essenziali di armi e gli accessori di armi devono essere custoditi sotto chiave o protetti dal furto facendo ricorso a mezzi elettronici o meccanici appropriati.

Le armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a, e ed f LArm e le loro parti essenziali devono essere sempre custodite sotto chiave in un contenitore di sicurezza della classe di sicurezza S1 secondo la norma EN 14450 4 , montato a regola d’arte, o in un locale di sicurezza che garantisca un livello di protezione equiparabile.

Le munizioni devono essere custodite sotto chiave.

L’autorità cantonale competente può, in casi debitamente giustificati, prevedere misure di sicurezza più rigorose.

Art. 4 Protezione contro le rapine

I locali commerciali devono essere dotati di dispositivi antirapina e di un sistema di trasmissione di allarme collegato a una centrale di ricezione degli allarmi operativa 24 ore su 24 che allerta immediatamente la polizia. L’autorità cantonale competente può anche prevedere che venga direttamente allertata la polizia.

Art. 5 Videosorveglianza

I locali commerciali e le relative aree di accesso devono essere dotati di un sistema di videosorveglianza. Quest’ultimo deve permettere di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare le persone.

Le registrazioni devono essere memorizzate in maniera appropriata. Vanno custodite per un periodo di almeno cinque e al massimo 30 giorni in un luogo sicuro.

I commercianti di armi devono assicurarsi che soltanto le persone che ne hanno bisogno per adempiere i propri compiti abbiano accesso alle registrazioni.

Art. 6 Piano di protezione

Quando presenta una domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi all’autorità cantonale competente, il richiedente illustra in un piano di protezione come intende attuare i requisiti di cui agli articoli 2–5.

Se dopo il rilascio della patente il piano di protezione subisce una modifica, quest’ultima deve essere comunicata all’autorità cantonale competente.

Art. 7 Eccezioni

Se i locali commerciali non adempiono le esigenze minime ai sensi della presente ordinanza, l’autorità cantonale competente può eccezionalmente rilasciare una patente di commercio di armi con la corrispondente menzione se il richiedente: non intende commerciare in armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco, accessori di armi o munizioni; o intende limitarsi alla mediazione di oggetti di cui alla lettera a o di armi bianche.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 21 settembre 1998 5 sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi è abrogata.

Art. 9 Disposizione transitoria

I locali che servono al commercio di armi gestiti conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere gestiti fino al 31 dicembre 2026. I commercianti già titolari di una patente di commercio di armi sono tenuti a presentare entro tale data il piano di protezione di cui all’articolo 6.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.