L’esame per il permesso di porto di armi ha lo scopo di accertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano un sicuro porto di armi.
514.546.1
Regolamento
d’esame per il permesso di porto di armi
del 21 settembre 1998 (Stato 1° gennaio 1999)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visto l ’ articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 20 giugno 1997 1 sulle armi,
ordina:
Art. 1 Scopo dell’esame
Art. 2 Organizzazione
L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.
L’esame è affidato a esperti ufficiali.
L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.
Art. 3 Esame teorico
L’esame teorico dura un’ora e verte:
- sulle disposizioni del Codice penale2 riguardanti il diritto in materia di legittima difesa e stato di necessità nonché i reati contro la vita e l’integrità della persona;
- sulle disposizioni legali federali concernenti il diritto in materia di armi e su quelle cantonali emanate in virtù di esse;
- sui tipi di armi e munizioni;
- sulle misure di sicurezza e sul modo di comportarsi quando si porta un’arma.
Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.
Art. 4 Esame pratico
L’esame pratico verte:
- sulla padronanza del maneggio di armi, in particolare la manipolazione per caricare e scaricare nonché per assicurare e disassicurare;
- sul tiro e sulla padronanza del maneggio di armi nel tiro.
Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la decisione sull’esame.
Art. 5 Valutazione
Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.
L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la menzione sufficiente.
Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.
Art. 6 Conservazione
Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.
Art. 7 Rimedi giuridici
La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.
La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.
Art. 8 Esecuzione
I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno capo a esperti ufficiali.
Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.