La presente ordinanza disciplina le misure preventive volte a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (art. 2 lett. b LAP). Tali misure devono assicurare:
- l’approvvigionamento di acqua potabile il più a lungo possibile;
- la disponibilità di acqua potabile in quantità sufficiente e in ogni momento;
- la prevenzione o la rimozione rapida delle situazioni di grave penuria.
Per acqua potabile si intende l’acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 2014 2 sulle derrate alimentari.
La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di utilità pubblica che assicurano l’approvvigionamento di acqua potabile come pure ai servizi incaricati dello smaltimento delle acque, nella misura in cui tale smaltimento possa mettere in pericolo l’approvvigionamento di acqua potabile.