Lexipedia

531.35 OOSE

Ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

del 10 maggio 2017 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento del Paese (LAP);
e gli articoli 8 c capoversi 1 e 2, 15 a capoverso 3 e 17 g capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007 2 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), 3

ordina:

Art. 1 Compiti dell’AES

L’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) adotta le misure preparatorie necessarie nei settori della produzione, dell’acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di energia elettrica in vista di una situazione di grave penuria.

L’AES tiene conto delle condizioni regionali e tecniche, in particolare delle funzioni della società nazionale di rete e della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom).

Coordina i compiti dei suoi membri.

Se l’AES istituisce un’organizzazione particolare per garantire l’approvvigionamento del Paese in energia elettrica, le imprese che non sono membri dell’AES possono assoggettarsi volontariamente a tale organizzazione.

Art. 1a4 Sistema di monitoraggio: gestione e accesso

La società nazionale di rete gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore dell’energia elettrica.

Accorda all’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP) l’accesso al sistema di monitoraggio mediante procedura di richiamo e le presenta periodicamente un rapporto sull’evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento. 5

Art. 1b6 Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

Il sistema di monitoraggio comprende dati riguardanti:

  1. la produzione e il consumo di energia elettrica in Svizzera;
  2. le capacità di importazione e di esportazione della Svizzera;
  3. l’autoapprovvigionamento della Svizzera;
  4. il livello di riempimento, di afflusso e deflusso dei bacini di accumulazione in Svizzera;
  5. i prezzi del mercato spot e i prezzi a termine sulle piazze di contrattazione dell’energia elettrica in Europa;
  6. le temperature e la quantità di precipitazioni in Europa centrale nonché le riserve di neve in Svizzera.7

I dati sono a disposizione dell’ AEP 8 per un periodo di 20 anni dalla data della loro registrazione. L’AEP può usarli per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e analizzare gli sviluppi nel settore dell’energia elettrica. 9

La società nazionale di rete adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.

La società nazionale di rete, in accordo con l’AEP, può trasmettere dati aggregati o anonimizzati ai seguenti servizi, qualora ne abbiano bisogno per l’adempimento del loro mandato legale:

  1. la ElCom;
  2. l’Ufficio federale dell’energia;
  3. altre autorità federali e cantonali;
  4. l’AES e la sua organizzazione incaricata di garantire l’approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4).10

In accordo con l’AEP, può trasmettere i dati secondo il capoverso 1 lettera d senza che siano stati aggregati o anonimizzati, se tali dati sono necessari per l’adempimento dei seguenti compiti legali:

  1. procedura di attribuzione nel quadro dell’acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema da parte della società nazionale di rete;
  2. analisi della situazione in materia di approvvigionamento;
  3. sorveglianza delle riserve di energia;
  4. verifica dei piani pluriennali della società nazionale di rete.11

I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.

La società nazionale di rete, l’ AEP e l’AES sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’approvvigionamento economico del Paese.

Art. 212 Compiti dell’AEP

L’ AEP decide il genere e l’entità delle misure preparatorie e definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio.

Vigila sui lavori preparatori dell’AES e sulla gestione del sistema di monitoraggio ed è autorizzato a impartire all’AES e alla società nazionale di rete istruzioni al riguardo.

Art. 3 Collaborazione

In situazioni di grave penuria l’AEP e l’AES collaborano con l’Ufficio federale dell’energia, ElCom, la società nazionale di rete, l’esercito, la protezione della popolazione e i Cantoni.

Art. 3a13 Trattamento dei dati per la preparazione delle misure d’intervento

L’AEP e l’AES trattano i dati necessari ai fini della preparazione delle misure d’intervento di cui agli articoli 31–34 LAP nel settore elettrico. Trattano in particolare dati di base, dati di misurazione e dati previsionali.

Raccolgono i dati attraverso la piattaforma di cui all’articolo 17 g capoverso 1 LAEl, sempre che siano disponibili. Raccolgono i dati non disponibili su tale piattaforma direttamente presso le imprese del settore dell’energia elettrica e i consumatori finali.

Le imprese del settore dell’energia elettrica e i consumatori finali forniscono all’AEP e all’AES su richiesta i dati non disponibili sulla piattaforma di cui all’articolo 17 g capoverso 1 LAEl e li comunicano loro in forma elettronica e con la frequenza necessaria.

L’AEP e l’AES adottano misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato dei dati.

I dati di misurazione e i dati previsionali possono essere conservati per dieci anni a partire dalla data del loro rilevamento.

Art. 414 Indennizzo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l’indennizzo dell’AES per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 1.

Art. 4a15 Costi di rete computabili

I costi sostenuti dai gestori di rete, dai produttori e dai gestori di impianti di stoccaggio per la preparazione e l’esecuzione delle misure secondo l’articolo 1 nonché per il monitoraggio dell’elettricità secondo gli articoli 1 a e 1 b sono considerati costi di rete computabili secondo l’articolo 15 a LAEl.

Il finanziamento dei costi secondo il capoverso 1 è da considerarsi parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEl). Tale parte di corrispettivo per l’utilizzazione della rete deve figurare nella fattura insieme ai costi per la riserva di energia come voce separata.

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) collabora con la ElCom per il controllo dei costi e consulta la ElCom prima di prendere decisioni. L’UFAE e la ElCom possono scambiarsi i dati e le informazioni necessari per il coordinamento e il controllo delle informazioni delle imprese.

Art. 5 Esecuzione

L’AEP esegue la presente ordinanza.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 10 dicembre 2010 16 sull’organizzazione di esecuzione dell’approvvigionamento economico del Paese nell’ambito dell’industria dell’energia elettrica è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.