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Ordinanza che adegua le aliquote d’imposta sugli oli minerali per la benzina e l’olio diesel del 1° luglio 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 12 e capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1996 1 sull’imposizione degli oli minerali,

ordina:

Art. 1 Aliquote d’imposta

Per le merci della voce di tariffa2 2710.1211 (benzina):

  1. l’imposta sugli oli minerali ammonta a fr. 453.— per 1000 litri a 15 °C;
  2. il supplemento fiscale ammonta a fr. 315.20 per 1000 litri a 15 °C.

Per le merci delle voci di tariffa 2710.1912, 2710.1919 e 2710.2010 (olio diesel):

  1. l’imposta sugli oli minerali ammonta a fr. 481.10 per 1000 litri a 15 °C;
  2. il supplemento fiscale ammonta a fr. 314.60 per 1000 litri a 15 °C.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 30 gennaio 2008 3 che adegua le aliquote d’imposta sugli oli minerali per la benzina è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

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