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642.141

Ordinanza
sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

del 9 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 74 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID),

ordina:

Art. 12

Art. 2 Contribuenti assoggettati all’imposta in parecchi Cantoni

Se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.

Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede. 3

L’autorità fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione d’imposta.

La procedura è retta dal diritto procedurale cantonale.

Art. 3 Competenza in casi particolari

È considerato Cantone di domicilio o di sede ai sensi dell’articolo 2 anche:

  1. il Cantone in cui si trova la maggior parte degli elementi imponibili più importanti del contribuente che non ha domicilio, dimora o sede fiscale in Svizzera e in virtù dell’appartenenza economica è assoggettato all’imposta in diversi Cantoni;
  2. il Cantone in cui si trova la sede fiscale della persona giuridica alla fine del periodo fiscale, a causa del trasferimento da un Cantone all’altro durante questo periodo (art. 22 cpv. 1 LAID);
  3. 4

Art. 45

Art. 5 Obblighi di procedura in caso di acquisto di fondi sostitutivi a livello intercantonale

In caso di acquisto di fondi sostitutivi secondo gli articoli 8 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere d ed e e 24 capoverso 4 LAID in un altro Cantone, il contribuente deve fornire alle autorità di tassazione di ciascuno dei Cantoni interessati le informazioni e le pezze giustificative concernenti l’operazione di acquisto nel suo insieme.

Il Cantone che concede l’acquisto di fondi sostitutivi comunica la sua decisione all’autorità di tassazione del Cantone in cui si trova il fondo sostitutivo.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

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