Lexipedia

672.201.1

Ordinanza 1 del DFF
sul computo di imposte alla fonte estere

del 4 dicembre 2019 (Stato 1° febbraio 2026)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 agosto 1967 1
sul computo di imposte alla fonte estere,

ordina:

Art. 1

La distinta degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni così come i montanti di imposte alla fonte non recuperabili sui dividendi, gli interessi, i canoni e le remunerazioni per le prestazioni di servizi è riportata nell’allegato.

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) aggiorna l’elenco.

Art. 2

L’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 2 sul computo globale d’imposta è abrogata.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

Allegato3

(art. 1 cpv. 1)

Distinta degli Stati contraenti

(valevole per i redditi maturati nel 2025) 4

Il computo di imposte estere non recuperabili prelevate alla fonte deve essere operato attualmente in base alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) menzionate nella presente distinta 5 .

Stati contraenti
data della CDI

Redditi [A1]6

Imposta alla fonte non recuperabile
dagli Stati contraenti in % [A2]

Albania

Dividendi

12.11.1999

  1. di filiali (dal 10 %)

5

  1. altri

8 [B1]

Interessi

5

Canoni

5

Algeria

Dividendi

3.6.2006

  1. di filiali (dal 20 %)

5

  1. altri

15

Interessi

10

Canoni

10

Arabia Saudita

Dividendi

18.2.2018

  1. di filiali (dal 10 %)

5

  1. altri

5 [B1]

Interessi

5 [C36]

Canoni

5/7 [D15]

Argentina

Dividendi

7 [B4]

20.3.2014

Interessi

12

Canoni

15 [D6]

Compensi per fornitura d’assistenza tecnica

10

Armenia

Dividendi

12.6.2006

  1. di filiali (dal 50 %)

0 [B38]

  1. di filiali (dal 10 %)

5 [B42]

  1. altri

5 [B43]

Interessi

10 [C29]

Canoni

5

Australia

Dividendi

0 [B7]

30.7.2013

Interessi

10

Canoni

5

Austria

Dividendi

30.1.1974

  1. di filiali (dal 20 %)

0

  1. altri

15

Azerbaigian

Dividendi

23.2.2006

  1. di filiali (dal 20 %)

5 [B6]

  1. altri

5 [B1]

Interessi

10 [C3] [C21]

Canoni

10 [D4]

Bahrain

Dividendi

23.11.2019

  1. di filiali (dal 10 %)

0 [B3]

  1. altri

0 [B1]

Bangladesh

Dividendi

10.12.2007

  1. di filiali (dal 20 %)

10

  1. altri

15

Interessi

10

Canoni

10

Belgio

Dividendi

28.8.1978

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Interessi

10 [C1]

Bielorussia

Dividendi

26.4.1999

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. a persone giuridiche

15

  1. altri

13 [B1]

Interessi

8 [C3]

Canoni

  1. per brevetti e know-how

3

  1. per leasing

5

  1. altri

10

Brasile

Dividendi

0 [B14]

3.5.2018

Interessi

15 [C23]

Canoni

  1. per la concessione in uso di marchi di fabbrica o di commercio

15

  1. altri

10

Remunerazioni per prestazioni di servizi

10

Bulgaria

Dividendi

28.10.1991

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

5 [B2]

Interessi

10

Canada

Dividendi

5.5.1997

  1. di filiali (dal 10 %)

5

  1. altri

15

Interessi

  1. a persone associate

10

  1. a persone non associate

0

Canoni

10

Cechia

Dividendi

4.12.1995

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Canoni

5 [D13]

Cile

Dividendi

15 [B8]

2.4.2008

Interessi

10 [C8]

Canoni

  1. per leasing

2

  1. altri

10

Cina

Dividendi

25.9.2013

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

10

Interessi

10

Canoni

3–9

Cipro

Dividendi

0 [B1]

25.7.2014

Colombia

Dividendi

26.10.2007

  1. di filiali (dal 20 %)

0

  1. altri

15

Interessi

10 [C26]

Canoni

10

Remunerazioni per prestazioni di servizi

10

Corea (Sud)

Dividendi

12.2.1980

  1. di filiali (dal 10 %)

5

  1. altri

15

Interessi

10 [C3]

Canoni

5

Costa d’Avorio

Dividendi

10 [B11]

23.11.1987

Interessi

15 [C27] [C10]

Canoni

10

Croazia

Dividendi

12.3.1999

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

10 [B1]

Interessi

5

Danimarca

Dividendi

23.11.1973

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Ecuador

Dividendi

10 [B10]

28.11.1994

Interessi

10 [C7]

Canoni

10

Egitto

Dividendi

20.5.1987

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

10 [B1] [B36]

Interessi

15 [C2]

Canoni

12,5 [D22]

Emirati Arabi Uniti

Dividendi

0 [B31]

6.10.2011

Estonia

Dividendi

0 [B12]

11.6.2002

Etiopia [A4]

Dividendi

29.7.2021

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

10 [B1]

Interessi

5

Canoni

5

Filippine

Dividendi

24.6.1998

  1. di filiali (dal 10 %)

10

  1. altri

15

Interessi

10

Canoni

10 [D12]

Finlandia

Dividendi

16.12.1991

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

10

Francia

Dividendi

9.9.1966

  1. di filiali (dal 10 %)

0 [B13]

  1. altri

12,8/15 [B26]

Canoni

5

Georgia

Dividendi

15.6.2010

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

5 [B2]

Germania

Dividendi

11.8.1971

  1. di impianti idroelettrici di confine

5

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. redditi provenienti da diritti di godimento, obbligazioni con partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari

26,375 [B9]

  1. altri

15

Ghana

Dividendi

23.7.2008

  1. di filiali (dal 10 %)

5

  1. altri

8 [B1]

Interessi

8 [C4] [C32]

Canoni

8

Remunerazioni per prestazioni di servizi

8 [E1]

Giamaica

Dividendi

6.12.1994

  1. di filiali (dal 10 %)

10

  1. altri

15

Interessi

10 [C2] [C3] [C32]

Canoni

10 [D5] [D8]

Compensi per prestazioni di servizi

5 [E2]

Giappone

Dividendi

19.1.1971

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

10

Interessi

0 [C34]

Giordania

Dividendi

13.12.2023

  1. di filiali (dal 15 %)

0 [B3]

  1. altri

0 [B1]

Interessi

5

Canoni

5

Grecia

Dividendi

16.6.1983

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

5 [B1]

Interessi

7 [C17]

Canoni

5

Hong Kong

Canoni

3

4.11.2011

India

Dividendi

10

2.11.1994

Interessi

10

Canoni (leasing compreso)

10

Compensi per prestazioni di servizi tecniche

10

Indonesia

Dividendi

29.8.1988

  1. di filiali (dal 25 %)

10

  1. altri

15

Interessi

10

Canoni

10

Remunerazioni per servizi resi

5

Iran

Dividendi

27.10.2002

  1. di filiali (dal 15 %)

0 [B3]

  1. altri

0 [B1]

Interessi

0 [C4]

Canoni

5 [D25]

Islanda

Dividendi

10.7.2014

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Canoni

5

Israele

Dividendi

2.7.2003

  1. di filiali (dal 10 %)

5

  1. di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia un’imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi

10

  1. altri

15

Interessi

10 [C3] [C28]

Canoni

5

Italia

Dividendi

15

9.3.1976

Interessi

12,5 [C30]

Canoni (leasing compreso)

5

Kazakistan

Dividendi

21.10.1999

  1. di filiali (dal 10 %)

5 [B17] [B39]

  1. altri

10/15 [B39]

Interessi

10

Canoni (leasing compreso)

10 [D9]

Kirghizistan

Dividendi

26.1.2001

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

10 [B1]

Interessi

5

Canoni

5

Kosovo

Dividendi

0 [B1] [B3]

26.5.2017

Interessi

5

Kuwait

Dividendi

0

16.2.1999

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

0 [B1]

Interessi

0 [C4]

Canoni

0 [D2]

Lettonia

Dividendi

31.1.2002

  1. di filiali (dal 10 %)

0 [B3]

  1. a persone giuridiche

0 [B1]

  1. altri

10/0 [B1] [B41]

Interessi

  1. a persone giuridiche

0 [C4]

  1. altri

10

Canoni

  1. a persone giuridiche

0 [D2]

  1. altri

5

Liechtenstein

Dividendi

0 [B1]

10.7.2015

Lituania

Dividendi

27.5.2002

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Interessi

  1. a persone giuridiche

0 [C4]

  1. altri

10

Canoni

0 [D7]

Lussemburgo

Dividendi

21.1.1993

  1. di filiali (dal 10 %)

0 [B18] [B19]

  1. altri

15 [B19]

Macedonia del Nord

Dividendi

14.4.2000

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

10 [B1]

Interessi

10

Malesia

Dividendi

0 [B20]

30.12.1974

Interessi

10 [C24]

Canoni

10 [D11]

Malta

Dividendi

0 [B1] [B21]

25.2.2011

Marocco

Dividendi

31.3.1993

  1. di filiali (dal 25 %)

7

  1. altri

12,5 [B1]

Interessi

10 [C2]

Canoni

10

Messico

Dividendi

3.8.1993

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

10 [B1]

Interessi

  1. titoli negoziati in borsa in Messico o in uno Stato che ha concluso una CDI con il Messico

4,9

  1. pagati a una banca

4,9

  1. altri

10

Canoni

10 [D24]

Moldavia

Dividendi

13.1.1999

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

6 [B1]

Interessi

10

Mongolia

Dividendi

20.9.1999

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

15

Interessi

10

Montenegro

Dividendi

13.4.2005

  1. di filiali (dal 20 %)

5

  1. altri

15

Interessi

10

Norvegia

Dividendi

7.9.1987

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Nuova Zelanda

Dividendi

15

6.6.1980

Interessi

10 [C16]

Canoni

10

Oman

Dividendi

22.5.2015

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

0 [B1]

Interessi

0

Canoni

0/8 [D14]

Paesi Bassi

Dividendi

[B19]

26.2.2010

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Pakistan

Dividendi

21.3.2017

  1. di filiali (dal 20 %)

0–10 [B22]

  1. altri

0–20 [B22]

Interessi

10 [C15]

Canoni

10

Compensi per servizi tecnici

7

Perù

Dividendi

5 [B37]

21.9.2012

Interessi

10 [C25]

Canoni

15

Remunerazioni per fornitura di assistenza tecnica e di servizi digitali

10

Polonia

Dividendi

2.9.1991

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Interessi

5 [C6]

Canoni

5 [D13]

Portogallo

Dividendi

26.9.1974

  1. di filiali (dal 25 %)

5 [B35]

  1. altri

15

Interessi

10 [C33]

Canoni

5

Qatar

Dividendi

0 [B1] [B2] [B3]

24.9.2009

Regno Unito

Dividendi

0 [B32]

8.12.1977

Romania

Dividendi

25.10.1993

  1. di filiali (dal 25 %)

0

  1. altri

10 [B1]

Interessi

5 [C6]

Russia

Dividendi

15.11.1995

  1. di filiali (dal 20 %)

5 [B5]

  1. altri

15

Serbia

Dividendi

13.4.2005

  1. di filiali (dal 20 %)

5

  1. altri

15

Interessi

10

Singapore

Dividendi

0 [B23]

24.2.2011

Interessi

5 [C14]

Canoni

5

Slovacchia

Dividendi

7 [B1] [B24]

14.2.1997

Interessi

5 [C6]

Canoni

5 [D13]

Slovenia

Dividendi

12.6.1996

  1. di filiali (dal 25 %)

0

  1. altri

15

Interessi

5 [C6]

Canoni

5 [D13]

Spagna

Dividendi

26.4.1966

  1. di filiali (dal 10 %)

0 [B25]

  1. altri

15

Canoni

5 [D16]

Sri Lanka

Dividendi

11.1.1983

  1. di filiali (dal 25 %)

10

  1. altri

15

Interessi

5

Canoni

10

Compensi per servizi

5

Stati Uniti

Dividendi

2.10.1996

  1. di filiali (dal 10 %)

5 [B29]

  1. altri

15 [B29]

Sudafrica

Dividendi

8.5.2007

  1. di filiali (dal 20 %)

5

  1. altri

15

Interessi

5

Svezia

Dividendi

7.5.1965

  1. di filiali (dal 10 %)

0

  1. altri

15

Tagikistan

Dividendi

23.6.2010

  1. di filiali (dal 20 %)

5 [B40]

  1. altri

12/15 [B1] [B40]

Interessi

10

Canoni

5

Thailandia

Dividendi

12.2.1996

  1. di filiali (dal 10 %)

10 [B27]

  1. altri

10 [B1] [B27]

Interessi

10 [C9] [C19] [C20]

Canoni (leasing compreso)

10 [D17] [D18] [D19]

Taiwan (Taipei Cinese)

Dividendi

8.10.2007 [A3]

  1. di filiali (dal 20 %)

10

  1. altri

15

Interessi

10

Canoni

10

Trinidad e Tobago

Dividendi

8 [B28]

1.2.1973

Interessi

10 [C2]

Tasse di licenza

10

Remunerazione della gestione aziendale

5

Tunisia

Dividendi

10

10.2.1994

Interessi

10 [C2]

Canoni

10 [D8]

Turchia

Dividendi

18.6.2010

  1. di filiali (dal 20 %)

5

  1. altri

15

Interessi

0–15 [C22]

Canoni

10

Utili distribuiti da una stabile organizzazione

5 [B15]

Turkmenistan

Dividendi

8.10.2012

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

10/15 [B1] [B16]

Interessi

10

Canoni

10

Ucraina

Dividendi

30.10.2000

  1. di filiali (dal 10 %)

5

  1. altri dividendi pagati

15/5 [B44]

Interessi

5

Canoni

5

Ungheria

Dividendi

12.9.2013

  1. pagati a società

0 [B1]

  1. pagati a persone fisiche

15

Uruguay

Dividendi

18.10.2010

  1. di filiali (dal 25 %)

5

  1. altri

7 [B1]

Interessi

10 [C11]

Canoni

10

Uzbekistan

Dividendi

3.4.2002

  1. di filiali (dal 20 %)

5

  1. altri

10 [B1]

Interessi

5 [C35]

Canoni

5

Venezuela

Dividendi

0 [B30]

20.12.1996

Interessi

5 [C5]

Canoni

5

Vietnam

Dividendi

[B33] [B34]

6.5.1996

  1. pagati a società

0

  1. pagati a persone fisiche

5

Interessi

  1. pagati a società

5 [C4] [C12]

  1. pagati a persone fisiche

5 [C12]

Canoni (leasing compreso)

  1. pagati a società

10 [D10]

  1. pagati a persone fisiche

5 [D2] [D10]

Zambia

Dividendi

29.8.2017

  1. di filiali (dal 10 %)

5

  1. altri

15

Interessi

10

Canoni

5

Note

A. Generali[1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi.[2] Le aliquote d’imposta si applicano ai casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d’imposta o esenzioni d’imposta; in questi casi il computo delle imposte alla fonte estere è concesso soltanto per l’imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione l’Egitto [C2, D22], la Giamaica [C2, D8, E2], la Malesia [C24, D11], il Marocco [C2], la Thailandia [B27, C20, D19], Trinidad e Tobago [C2], la Tunisia [D8] e il Vietnam [B33, C12, D10].[3] Tra la Svizzera e Taiwan non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposizioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2011.[4] I pagamenti per la prestazione di servizi tecnici sono esclusi dall’ambito di applicazione della CDI e possono essere tassati in base alla legislazione nazionale degli Stati contraenti. L’imposta alla fonte estera viene contabilizzata come costo. Non vi è alcun computo.

B. Dividendi[1] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %.[2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %.[3] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 5 %.[4] L’Argentina preleva un’imposta alla fonte del 7 % sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %.[5] A condizione che il capitale estero investito superi 200 000 CHF o il suo controvalore in un’altra valuta.[6] A condizione che gli investimenti effettuati siano almeno pari a 200 000 USD.[7] In alcuni casi («unfranked dividends») viene prelevata un’imposta alla fonte del 30 %. In questi casi viene accordato un computo dell’imposta alla fonte estera pari al 15 %. Il computo dell’imposta alla fonte estera è ridotto al 5 % per una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. Nessun computo d’imposta per partecipazioni al capitale di almeno l’80 %.[8] Computo dell’imposta alla fonte estera, a condizione che il credito cileno dell’imposta di prima categoria sia accordato sull’imposta addizionale cilena. L’importo lordo dei dividendi è costituito dai dividendi ricevuti più il 15 %.[9] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà). Secondo la CDI la Germania sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 30 %.[10] L’Ecuador preleva un’imposta alla fonte sui dividendi la cui aliquota è generalmente del 10 %. Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %.[11] 10 % sui dividendi distribuiti delle società quotate, 15 % sui dividendi distribuiti delle società non quotate.[12] L’Estonia non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 10 % sui dividendi o dello 0 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.[13] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell’UE (art. 11 par. 2 lett. b n. iii).[14] Attualmente il Brasile non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % sui dividendi o del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.[15] In Turchia è possibile prelevare un’imposta alla fonte («branch profits tax») del 5 % al massimo sugli utili di una stabile organizzazione (secondo il diritto interno turco: 10 %) trasferiti alla società svizzera, se questi utili sono esentati in Svizzera (Stato della sede dell’impresa). L’esenzione di una stabile organizzazione è sancita nell’art. 52 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11) e nelle pertinenti disposizioni cantonali.[16] Ai sensi del diritto interno 10 % sui dividendi versati a persone fisiche non residenti.[17] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di USD, se l’investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera.[18] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi, l’imposta non recuperabile è del 5 %.[19] Gli interessi di obbligazioni con partecipazione agli utili vengono trattati come dividendi.[20] La Malesia non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione di almeno il 25 %.[21] Attualmente Malta non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui esista una partecipazione al capitale del 10 %.[22] Secondo la CDI il Pakistan sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 20 %. I dividendi sono imposti in Pakistan con aliquote comprese tra il 0 % e il 20 %, motivo per cui devono essere concessi crediti per le ritenute alla fonte estere fino al 20 % nei singoli casi, o fino al 10 % nel caso di una partecipazione al capitale di almeno il 20 %.[23] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi, a eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.[24] La Slovacchia preleva un’imposta alla fonte del 7 % sui dividendi pagati alle persone fisiche. 0 % sui dividendi pagati alle persone giuridiche che provengono da utili realizzati dopo il 1° gennaio 2024.[25] Nessuna imposta residua se le condizioni dell’art. 10 par. 2 lett. b della CDI e dei n. 2 e 3 del Protocollo sono soddisfatte.[26] La Francia preleva un’imposta alla fonte del 12,8 % sui dividendi versati a persone fisiche e un’imposta alla fonte sui dividendi pagati alle persone giuridiche del 25 %. Nel primo caso, il computo dell’imposta alla fonte estera è del 12,8 % mentre nel secondo caso del 15 %. In caso di pagamento del contributo straordinario sui redditi elevati («contribution exceptionnelle sur les hauts revenus») da parte di persone fisiche, il computo può essere concesso, se del caso, oltre il 12,8 %, ma al massimo fino al 15 %.[27] Il computo dell’imposta alla fonte estera è del 10 % per i dividendi esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella CDI conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.[28] 3 % se la società che riceve i dividendi detiene almeno il 50 % della società che li paga.[29] Nessun computo dell’imposta alla fonte estera per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che soggiacciono all’imposta americana alla fonte a un’aliquota del 30 % conformemente agli art. 10 par. 2 (dividendi pagati da un REIT – «Real Estate Investment Trust» residente negli Stati Uniti), 11 par. 6 o 22 della CDI.[30] Il Venezuela non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi versati da utili tassati. Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %, tranne nel caso di una partecipazione al capitale del 25 %.[31] Attualmente gli Emirati Arabi Uniti non prelevano l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI sarebbero autorizzati a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.[32] Il Regno Unito non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi, a eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui esista una partecipazione al capitale del 10 %.[33] Il computo dell’imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla CDI per i dividendi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella CDI a fini di promozione economica.[34] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 7 % in caso di dividendi pagati a società che detengono una partecipazione di almeno il 50 % della società distributrice, del 10 % in caso di dividendi pagati a società con una partecipazione di almeno il 25 % della società distributrice e del 15 % negli altri casi.[35] 0 % se la società che riceve i dividendi detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società che distribuisce i dividendi per la durata di almeno due anni, entrambe le società sono soggette all’imposta senza beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 2 della CDI e nessuna delle due società risiede in uno Stato terzo con il quale è stata conclusa una convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni ed entrambe le società hanno la forma giuridica di una società di capitali.[36] 5 % sui dividendi distribuiti delle società quotate, 10% sui dividendi distribuiti delle società non quotate.[37] Il Perù applica un’imposta alla fonte del 5 % sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 % (applicazione di una clausola della nazione più favorita).[38] A condizione che il capitale estero investito superi 2 000 000 CHF, o il suo controvalore in un’altra valuta, per un periodo di 365 giorni.[39] 5 % se i dividendi sono pagati da una società residente nell’Astana hub. 10 %, secondo il diritto kazako, se la partecipazione in relazione alla quale viene pagato il dividendo si riferisce a una società quotata alla borsa del Kazakistan oppure se le sue azioni sono detenute da più di tre anni, la società residente in Kazakistan non è considerata una società attiva nello sfruttamento del sottosuolo e, se del caso, la partecipazione di una società attiva nello sfruttamento del sottosuolo negli asset della società residente non supera il 50 %.[40] Ai sensi del diritto interno 15 % sui dividendi pagati a persone fisiche non residenti.[41] Nessuna imposta alla fonte prelevata sui pagamenti di dividendi distribuiti da utili realizzati dopo il 31 dicembre 2017.[42] A condizione che il capitale estero investito superi 200 000 CHF, o il suo controvalore in un’altra valuta, per un periodo di 365 giorni.[43] Ai sensi del diritto interno 5 %.[44] 5 % sui dividendi pagati alle persone fisiche da contribuenti societari ucraini.

C. Interessi[1] 0 % per gli interessi sui prestiti tra imprese degli Stati contraenti.[2] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la CDI prevede un computo fittizio d’imposta.[3] 5 % per gli interessi su prestiti bancari.[4] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %.[5] 0 % per gli interessi su obbligazioni emesse da una collettività pubblica e per gli interessi pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, o per un credito approvato, garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere che disciplinano la garanzia dei rischi delle esportazioni. 4,95 % sugli interessi versati a istituti finanziari non residenti.[6] 0 % tra imprese associate.[7] L’imposta alla fonte ecuadoriana è dello 0 % sugli interessi versati a istituti finanziari internazionali privati e istituti finanziari multilaterali.[8] 0 % sugli interessi pagati da un istituto finanziario cileno a una banca, a un istituto finanziario all’estero o a un istituto finanziario internazionale; 4 % sui conti correnti o sui depositi a termine presso istituti finanziari autorizzati e per gli interessi sui prestiti accordati da banche, assicurazioni, istituti finanziari internazionali autorizzati o imprese che conseguono la parte principale del loro utile da un’attività di prestito o di finanziamento, e sugli interessi maturati in relazione a una vendita a credito pagati dall’acquirente al venditore di macchinari e impianti; 5 % su prestiti obbligazionari o altri titoli negoziati in una borsa riconosciuta.[9] La Thailandia può prelevare ai sensi della CDI un’imposta del 15 %, a condizione che non si tratti di interessi pagati per un prestito accordato da un istituto finanziario o da una società di assicurazione (cfr. [C19]). Il computo dell’imposta alla fonte estera viene accordato per il 10 % degli interessi lordi. Quale ulteriore sgravio, deve esser tassato solo il 95 % degli interessi lordi.[10] 0 % sugli interessi pagati in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico, o in relazione alla vendita a credito di merci; 1 %, 5 % o 10 % per gli interessi sui depositi bancari; 8,25 % per gli interessi versati per prestiti accordati da istituti finanziari esteri al fine di finanziare l’acquisto di equipaggiamenti oppure per gli interessi versati a una società holding su prestiti accordati da istituti finanziari esteri al fine di finanziare l’acquisto di partecipazioni.[11] 0 % sugli interessi pagati in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico, o in relazione alla vendita a credito di merci fornite da un’impresa a un’altra, o per gli interessi pagati su un mutuo concesso da una banca della durata di almeno tre anni per finanziare progetti di investimento. 7 % sugli interessi pagati da istituti finanziari su depositi in moneta uruguayana o su «indexed units» la cui scadenza supera un anno; 7 % sugli interessi di obbligazioni con una scadenza superiore a 3 anni emessi mediante pubblica sottoscrizione e quotate in borsa; 7 % sui certificati di reddito emessi da trust finanziari («fideicomisos financieros») con sottoscrizione pubblica e quotati, se la loro durata è superiore a 3 anni; 7 % sugli interessi di depositi della durata di un anno o inferiore a un anno.[12] Il computo dell’imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla CDI per gli interessi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella CDI a fini di promozione economica.[13] Sgravio integrale nello Stato della fonte sugli interessi in relazione a vendite a credito tra imprese non associate.[14] Nessun computo d’imposte alla fonte estere possibile per interessi versati tra istituti bancari.[15] Secondo la CDI, il Pakistan non è autorizzato a tassare gli interessi sui prestiti approvati dal governo pakistano. Inoltre, la legge nazionale pakistana prevede diversi esoneri per alcuni tipi di interessi.[16] Nessun computo d’imposte alla fonte estere se invece dell’imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %.[17] 0 % sugli interessi pagati su un’obbligazione, un titolo di riconoscimento di debito o un altro titolo analogo dal governo, dalla banca centrale, da una suddivisione politica o da un ente locale. 0 % sugli interessi pagati su prestiti garantiti o assicurati dal governo, dalla banca centrale, da un’agenzia o un organo (incluso un istituto finanziario) appartenenti o controllati dallo Stato greco. 0 % sugli interessi pagati per una vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico o la vendita a credito di merci da un’impresa a un’altra impresa.[18] …[19] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da un istituto finanziario o da una società di assicurazione.[20] Il computo dell’imposta alla fonte estera è del 10 % per gli interessi esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella CDI conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.[21] 5 % per gli interessi pagati in relazione a una vendita a credito di merci da un’impresa a un’altra impresa.[22] Esistono diverse forme di esonero nel diritto interno turco e ai sensi della CDI. Per l’imposizione alla fonte degli interessi con la Turchia sono state convenute le seguenti aliquote: 0 % per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua banca centrale; 5 % per gli interessi pagati a titolo di prestito o credito accordato, garantito o assicurato da una banca export-import o da un istituto analogo il cui scopo è di promuovere le esportazioni; 15 % in tutti gli altri casi (n. 3 del protocollo).[23] 10 % dell’importo lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è una banca e il prestito è stato concesso per almeno cinque anni per l’acquisto di attrezzature o progetti di investimento.[24] Applicabile anche agli interessi esonerati in Malesia ai sensi della CDI, pagati per prestiti approvati dalle autorità malesi.[25] In base a una clausola della nazione più favorita; 0 % per gli interessi pagati dalla banca centrale o da un ente di diritto pubblico peruviano, nonché per gli interessi pagati su prestiti garantiti, assicurati o indirettamente finanziati da un’istituzione interamente controllata da ente pubblico svizzero; 4,99 % per gli interessi pagati da banche e istituti finanziari peruviani su prestiti all’estero, così come sulle obbligazioni emesse da banche e istituti finanziari peruviani; in base a una clausola della nazione più favorita, l’aliquota residuale generale è del 10 %.[26] 5 % per gli interessi su prestiti di una durata di almeno 8 anni accordati nell’ambito di partenariati pubblico-privati. 1 % per accordi di leasing per elicotteri, aerei e i loro pezzi di ricambio.[27] Va tassato solo il 95 % del reddito lordo degli interessi. L’importo del computo dell’imposta alla fonte estera corrisponde al 10 % del reddito lordo totale.[28] Israele prevede numerosi esoneri. In particolare, non sono imponibili gli interessi sulle obbligazioni di Stato e i depositi bancari in valuta estera.[29] 0 % secondo il diritto interno sugli interessi di alcune obbligazioni di Stato in valuta estera. Secondo la CDI lo 0 % si applica alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico, su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario e sugli interessi pagati al Governo dell’altro Stato, alle sue suddivisioni politiche o ai suoi enti locali o alla sua banca centrale.[30] L’aliquota d’imposizione alla fonte italiana può essere in alcuni casi, come ad esempio per gli interessi di certe obbligazioni, inferiore a 12,5 %.[31] …[32] 0 % per gli interessi sui titoli di Stato.[33] Esistono diverse forme di esonero nel diritto interno portoghese e ai sensi della CDI, per esempio sugli interessi di obbligazioni di Stato, sulle vendite a credito e sui prestiti tra istituti finanziari.[34] 10 % sugli interessi provenienti da uno Stato contraente che sono determinati in base a entrate, vendite, redditi, utili o altri flussi di tesoreria del debitore o di una persona associata, variazioni di valore dei beni del debitore o di una persona associata oppure dividendi, distribuzioni di una società di persone o pagamenti analoghi di un debitore o una persona associata.[35] 0 % per gli interessi per un mutuo concesso, garantito o assicurato dal Governo o da una base o un istituto dell’altro Stato contraente; in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico oppure di merci fornite da una ditta ad un’altra, o su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario.[36] In alcuni casi la CDI limita l’Arabia Saudita nel prelevare imposte sugli interessi (ad esempio, sugli interessi per le vendite a credito, sugli interessi per i prestiti tra società o sugli interessi per i prestiti da istituti finanziari).

D. Canoni[1] …[2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %.[3] 5 % per rimunerazioni di leasing.[4] 5 % sui pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti e know-how.[5] Imposta alla fonte prelevata unicamente sul 60 % dell’importo lordo dei redditi derivanti da leasing.[6] 12,25 % per l’utilizzo o la concessione in uso dei diritti d’autore su un’opera letteraria, drammaturgica, musicale o un’altra opera artistica qualora l’avente diritto economico è una società; 10 % per l’uso o la concessione in uso di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico nonché di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di formule o di procedimenti segreti, di programmi informatici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico; 5 % per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, drammaturgica, musicale o un’altra opera artistica, a condizione che il beneficiario effettivo sia l’autore o un suo erede; 3 % per l’uso o la concessione in uso di notizie; nessun computo dell’imposta alla fonte estera per i canoni di locazione (leasing) connessi con un’opzione d’acquisto.[7] Sulla base di una clausola evolutiva della nazione più favorita.[8] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la CDI prevede un computo fittizio d’imposta.[9] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un’imposizione del reddito netto (art. 12 par. 4 CDI). In questo caso, nessun computo dell’imposta alla fonte estera.[10] Il computo dell’imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla CDI per i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella CDI a fini di promozione economica.[11] Si applica parimenti ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati conformemente alla convenzione.[12] Va tassato solo il 95 % del reddito lordo dei canoni. L’importo del computo dell’imposta alla fonte estera corrisponde al 10 % del reddito lordo totale.[13] 0 % tra imprese associate.[14] 0 % per i compensi per l’uso di navi, aerei e motori di aerei.[15] 5 % sui canoni per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici e 7 % per gli altri canoni.[16] 0 % se le condizioni dell’art. 12 par. 7 della CDI sono soddisfatte (imprese associate).[17] In caso di leasing finanziario l’imposta alla fonte è dell’1 %.[18] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche.[19] Il computo dell’imposta alla fonte estera è del 10 % per i canoni esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella CDI conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.[20] …[21] …[22] Va tassato solo il 97,5 % del reddito lordo dei canoni. L’importo del computo dell’imposta alla fonte estera corrisponde al 10 % del reddito lordo totale.[23] …[24] 1 % per l’uso di aeromobili utilizzati a fini commerciali per il trasporto di persone o merci; 5 % per l’uso o la concessione in uso di vagoni ferroviari.[25] L’aliquota dell’imposta alla fonte sui canoni di licenza prevista dal diritto interno iraniano dipende dalla natura del creditore e dalla capacità economica.

E. Prestazioni di servizi[1] Remunerazioni pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della remunerazione) per prestazioni di servizi nell’ambito della gestione aziendale, di servizi tecnici o di consulenza.[2] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la CDI prevede un computo fittizio d’imposta.