La presente ordinanza si applica ai redditi (cpv. 2) provenienti da Stati (Stati contraenti), con i quali la Svizzera ha conchiuso delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni (convenzioni), allorché tali convenzioni prevedono per i detti redditi uno sgravio delle imposte svizzere.
Si considerano redditi, nel senso della presente ordinanza, i dividendi, gli interessi, i diritti di licenza, i redditi provenienti da prestazioni di servizi e le rendite che sono effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla convenzione con esso conclusa. 4 Se una convenzione prevede espressamente per determinati redditi che, ai fini dello sgravio, devesi tener conto di un’imposta calcolata con un’aliquota fissa, si considera che detti redditi sono stati assoggettati ad imposta con tale aliquota, qualunque sia l’imposizione effettiva nello Stato contraente.