Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio stipulate tra istituzioni private se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale.
672.3
Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 17 giugno 2011 (Stato 15 novembre 2011) (Stato 15 novembre 2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010 2 ,
decreta:
Art. 1 Oggetto del riconoscimento
Art. 2 Condizioni
Il riconoscimento di una convenzione secondo l’articolo 1 presuppone che:
- la reciprocità sia garantita;
- la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni; e
- le commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati abbiano approvato il riconoscimento; se le decisioni delle commissioni sono divergenti, l’articolo 95 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento si applica per analogia.
Art. 3 Revoca del riconoscimento
Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una convenzione se:
- la reciprocità non è più garantita;
- le disposizioni della convenzione sono state gravemente violate; o
- la tutela degli interessi del Paese lo esige.
Art. 4 Applicabilità
Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile a tutto il territorio svizzero.
Art. 5 Pubblicazione
Ogni decisione del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicata nel Foglio federale.
La convenzione è pubblicata con la decisione di riconoscimento.
Art. 6 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Entra in vigore: 15 novembre 2011 4