Lexipedia

672.45

Ordinanza del DFF
concernente l’interesse di mora nell’imposizione alla fonte

del 10 dicembre 2012 (Stato 20 dicembre 2012)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 15 giugno 2012 1 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI),

ordina:

Art. 1 Interesse di mora

L’interesse di mora, di cui all’articolo 24 capoverso 1 LIFI, dovuto in caso di ritardo nel trasferimento di pagamenti unici, imposte liberatorie e pagamenti liberatori è determinato in base all’ordinanza del 29 novembre 1996 2 concernente l’interesse di mora in materia d’imposta preventiva.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla LIFI 3 .