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672.916.30

Decreto federale
che completa la Convenzione tra la Svizzera e l’Austria per evitare la doppia imposizione

del 23 dicembre 2011 (Stato 14 novembre 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 2011 2 ,

decreta:

Art. 1

A complemento della Convenzione del 30 gennaio 1974 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con l’Austria, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Il riferimento alle informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

La Svizzera accoglie una richiesta di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se l’Austria:

  1. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
  2. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 2.

Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 2 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).