La Convenzione del 24 settembre 2009 3 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
672.965.6
del 18 giugno 2010 (Stato 15 dicembre 2010)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti l’articolo 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010 2 ,
decreta:
La Convenzione del 24 settembre 2009 3 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge che disciplini l’attuazione dell’assistenza amministrativa convenuta nell’ambito dell’Accordo conformemente al modello dell’OCSE. Sino all’entrata in vigore della legge, è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l’attuazione dell’assistenza amministrativa.
Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo dello Stato del Qatar che la Svizzera non concede l’assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti illegalmente e che in tal caso chiederà l’assistenza giudiziaria.
Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente da parte del Governo dello Stato del Qatar.
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).