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704.1 OPS

Ordinanza sui percorsi pedonali ed i sentieri (OPS)

del 26 novembre 1986 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della legge federale del 4 ottobre 1985 1 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS),

ordina:

Sezione 1 Pianificazione, sistemazione, manutenzione

Art. 1 Revisione e modificazione dei piani

I piani delle reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (piani) devono essere riveduti ogni dieci anni e all’occorrenza modificati.

Art. 2 Collaborazione della Confederazione

I Cantoni sottopongono i piani all’Ufficio federale delle strade2 (Ufficio federale):

  1. prima della messa in vigore;
  2. prima dell’approvazione di modificazioni rilevanti.

Simultaneamente presentano all’Ufficio un rapporto su:

  1. il coordinamento delle loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale del Cantone e dei Cantoni limitrofi;
  2. il tempo di realizzazione e l’organismo responsabile dell’attuazione.

Il Consiglio federale chiede il parere dei servizi federali interessati. Li coordina e li commina al Cantone.

L’articolo 10 della LPS (considerazione, sostituzione) non è applicabile ai percorsi pedonali e ai sentieri che non soddisfano le esigenze della LPS.

Art. 3 Informazione dei Cantoni e dell’Ufficio federale

I Cantoni rendono noti all’Ufficio federale i piani dopo l’entrata in vigore e dopo ogni modificazione.

L’Ufficio federale informa annualmente dei piani gli altri uffici federali interessati.

Art. 4 Sistemazione e preservazione

I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani.

L’Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri.

Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all’articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente.

Art. 5 Libera circolazione

I Cantoni assicurano giuridicamente la libera circolazione sulla rete di percorsi pedonali e di sentieri figuranti nei piani.

Art. 6 Rivestimenti inadeguati

Sono segnatamente considerati inadeguati per i sentieri giusta l’articolo 7 capoverso 2 lettera d LPS tutti i rivestimenti di bitume, catrame o cemento.

Art. 7 Beneficiari di sussidi federali

La Confederazione può, nei limiti dei crediti accordati, concedere sussidi a persone giuridiche di diritto privato che, a scopi d’utilità pubblica, dedicano permanentemente la parte prevalente della loro attività al promovimento delle reti di percorsi pedonali e di sentieri (organizzazioni private specializzate).

Le organizzazioni private specializzate devono allegare alla domanda di sussidi gli statuti, il rapporto d’attività, il conto annuo e il rapporto di revisione.

Sezione 2 Compiti della Confederazione

Art. 8 Doveri dei servizi federali

I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regìa) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:

  1. elaborano concezioni e piani settoriali;
  2. 3 progettano, costruiscono o modificano opere e installazioni, come edifici e impianti dell’Amministrazione federale, strade nazionali o edifici e installazioni della Posta Svizzera;
  3. rilasciano concessioni o permessi, ad esempio per la costruzione e l’esercizio di impianti delle comunicazioni o opere e installazioni per il trasporto d’energia o per disboscamenti;
  4. erogano sussidi per progetti, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, strutture viarie forestali, strade principali o impianti di protezione delle acque.

I servizi federali sottopongono per parere ai Cantoni i progetti che toccano i percorsi pedonali e i sentieri figuranti nei piani. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dagli articoli 62 a e 62 b della legge del 21 marzo 1997 4 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 5

Art. 9 Collaborazione di organizzazioni private specializzate

L’Ufficio federale fa capo a organizzazioni private specializzate per:

  1. il riesame degli effetti importanti che i progetti federali esercitano su i percorsi pedonali e i sentieri;
  2. la determinazione dei provvedimenti di sostituzione che esigono un esame più approfondito;
  3. elaborare direttive sulla segnalazione dei sentieri.

Art. 10 Documentazione e ricerca

L’Ufficio federale fornisce la documentazione necessaria per la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e di sentieri e coordina i corrispondenti lavori di ricerca.

Mette questi atti a disposizione dei Cantoni e di altri interessati.

Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento. 6

Sezione 3 Organizzazione e protezione giuridica

Art. 11 Servizi specializzati cantonali

I Cantoni designano un servizio ufficiale esistente come servizio specializzato per i percorsi pedonali e i sentieri e ne informano l’Ufficio federale.

Art. 127

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.